Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12111 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
Ad MIMORI т ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO AI SENSI DELL'ART UBBLICA ITALIANA 82 LEGGE 4-5-1983 N° 184 /02 21.11 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 121 LA CORTE SUPREM Adozion SEZIONE PRIM престави Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 27893/01 Dott. Angelo Presidente GRIECO Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO - Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere 29421 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO -- Consigliere Ud. 02/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST EL, ZZ CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MELORIA 31, presso l'avvocato EPIFANIO ALES, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato WILMA FEZZA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
STRADA GIUSEPPINA, PROCURATORE GENERALE PRESSO IL PROCURATORE GENERALETRIBUNALE DEI MINORI DI SALERNO;
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
2002 - intimati 1484 avverso la sentenza n. 2/01 della Corte d'Appello di н SALERNO, depositata il 20/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ales che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che Angelo LE e AR Masuzzo nonni paterni delle minori ME e AR RI Cele- ste, hanno impugnato per cassazione la sentenza in data 20 giugno 2001 della Corte di appello di Salerno che ha respinto il gravame da essi proposto avverso la deci- sione del Tribunale confermativa della condizione di abbandono e dello stato di adottabilità delle minori medesime;
che la curatela intimata non si è costituita. Rilevato che, nel motivare l'impugnata decisione, la Corte salentina ha fatto diffuso ed esaustivo rife- rimento alla “inidoneità dei genitori evidenziata dalle 2 Ң risultanze processuali (tra l'altro per la "gravità delle condizioni mentali della madre e la personalità gravemente disturbata del padre, con esperienze di tos- sicodipendenza, etilismo e di violenza in danno della moglie"); alle "gravissime tare familiari, che rendono l'ambiente domestico del tutto inadeguato a garantire decenti condizioni di vita alle minori” (anche in ra- gione della convivenza degli odierni ricorrenti con due figli, dei quali uno affetto da schizzofrenia, con relazionali nei confronti dei componentidifficoltà della famiglia, e l'altro affetto da deficit cognitivo ed inibizione psicomotoria) ed agli esiti assolutamente negativi di una precedente esperienza di affido ai non- ni della piccola AR RI (che aveva poi presenta- to "evidentissime carenze fisico psiche, e quasi totale assenza di linguaggio"). Per cui appunto quella Corte ha concluso che "in tale situazione non si comprende come gli appellanti, nelle attuali condizioni e in una età non più giovane, possano far fronte ad una situazione così complessa, dovendo occuparsi contemporaneamente delle minori, dei figli infermi e dell'altro figlio tossico ed alcoli- sta". Considerato che, con l'unico mezzo impugnatario, i ricorrenti si limitano in sostanza a chiedere ora un riesame della situazione di fatto già così delibata 3 Ң dalla Corte territoriale, reputando prevalenti, rispet- to alle circostanze di segno negativo sottolineate da quei giudici, altre, di segno opposto, quali le buone loro condizioni economiche, la loro rispettabilità so- ciale, l'amore e l'affetto verso di essi nutrito dalle nipotine e la manifestata disponibilità a creare una più adeguata situazione ambientale per l'accoglimento delle minori;
che, però, la censura così complessivamente artico- lata per la sua esclusiva attinenza a giudizi di fatto dei quali non è consentito un ulteriore controllo in terza istanza è manifestamente inammissibile, anche prescindendo dai limiti del ricorso ex art. 17 1. 183/1984 (nel testo originario applicabile ratione tem- poris alla fattispecie: cfr Cass. n. 7065/01); che nulla deve disporsi in punto di spese in assen- za di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma 2 luglio 2002 Il Consigliere estensore Il presidente (Mario Rosario (Angelo Grieco) helo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 AGO. 2002 Posk IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE AR Di ZZ AR Di ZO IE Di f 4