Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A D R R T O IS 7 . 1 T G 3 R E . 'A R N PUBBLICA ITALIANA L A 7 L 6 D E A CORTE SUPREMA157 26/ 8 D 1 E - I T 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S - 01 N 3 N E E S E S E G " I G A E Ogga p L SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21891/98 REALE Dott. Pasquale Cron.D. 12295 Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco AR FIORETTI Rep. Consigliere Ud. 22/01/01 Dott. Giuseppe SALME' SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 CO ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il 18 APR. 2001 NICOLA RICCIOTTI 11, presso l'avvocato GALIANI TULLIO, IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI NAPOLI, SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - GESTIONE BANCO DI NAPOLI SpA;
- intimati avverso la sentenza n. 17693/97 del Pretore di NAPOLI, 2001 depositata il 18/12/97; 159 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/01/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Napoli in data 26-9-96, ON DR proponeva opposizione, ai sensi della 1.n.689 del 1981, avverso la cartella esattoriale per £.222.9000 notificatagli in relazione ad un'infrazione al Codice della Strada, accertata con verbale del 24-1-91. Sosteneva l'opponente che, nella vicenda in esame, essendo stato proposto formale e tempestivo ricorso al Prefetto di Napoli, in virtù della normativa all'epoca vigente (art. 142 del D.P.R. 15-6-59, come sostituito dall'art.23 della 1.n.122/89 e, successivamente, dall'art.203 del D.P.R. n.285/92), non poteva procedersi all'iscrizione a ruolo sulla base del solo verbale di accertamento, essendo necessario, ai fini della formazione del titolo esecutivo, l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto. L'adito Pretore, costituitasi l'opposta P.A., con la sentenza in esame, rigettava la domanda, “atteso che fra la data di notifica del verbale di contravvenzione e la data di notifica della cartella esattoriale non sono trascorsi i cinque anni previsti dalla legge per la prescrizione". Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., con un unico motivo di ricorso, il ON;
non hanno svolto attività difensiva gli intimati Comune di Napoli e Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Napoli. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'omessa motivazione su un punto decisivo in ordine "al motivo di opposizione secondo il quale, essendovi stato ricorso in via amministrativa al Prefetto, il pagamento della somma di cui alla cartella esattoriale era sta chiesta in base ad atto che per legge non costituiva titolo esecutivo"; si chiede, altresì, la condanna delle controparti, alle spese, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., per “lite temeraria". Il ricorso è inammissibile. Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel caso di specie il thema decidendum è costituito non da un'opposizione ai sensi dell'art.22 della legge n.689 del 1981 bensì da un'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.. La domanda dell'opponente ON, per come formulata, riguarda, infatti, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della richiesta somma di cui alla cartella esattoriale in questione, essendo avvenuta la relativa “iscrizione a ruolo" in mancanza di una preventiva ordinanza- ingiunzione del competente Prefetto ed in pendenza del ricorso a quest'ultimo proposto, ed in tal senso è stata intesa dall'adito Pretore, come risultante dallo "svolgimento del processo" dell'impugnata decisione ("il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali"). Ne consegue, in virtù del recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, S.U.n.562 del 2000 m.539393), che, poiché in relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione ex 1.n.689 del 1981 per le sole sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, in quanto, qualora detti atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito alla sola opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c (o all'opposizione agli atti esecutivi in caso di contestazioni in ordine alla regolarità formale della cartella), nel caso di specie, ove appunto, a seguito del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, è stata ingiunto, “direttamente”, a mezzo cartella esattoriale, il pagamento della relativa somma a titolo di sanzione amministrativa, e si controverte in relazione alla validità di detto titolo esecutivo, la sentenza del Pretore, emessa nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, doveva essere impugnata in appello e non mediante ricorso per cassazione. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate determina il non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso - In Roma, il 22-1-2001 PresidenteПои L'estensore RO Stash Fu ll % DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 APR. 2001 Oggi. .. IL CANCELLIERE AR Di NU usis To IL CANCELLIERE duino AR Di UZ E N LLA IO Z A E R D T IS 9 " T. G 317 E R R L'A . A N L D -1967 E E D T I N S E -5 N S 3 E "E S E I G A G E L