Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9187 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
C.C.59.194 E N 6 O I 8 Z REPUBBLICA ITALIANA 1 A / R 4 / T 0 S 2 A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T G N E R E I RTE SUPREMA DI CASSAZIONE R A L Oggetto E T D ta dagli fll.mi9 1 87 /0 1 D E SEZI IBU RIA B I Tributaria S T A A N T N I E E 1 S R S 3 I E 1 E A D A Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 6677/98 M стоп. И лоб Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere - Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Ud. 07/02/01Dott. Antonio MERONE Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 10 LOG. 2001- per diritti sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TESSITORE ENRICO NQ AMM UNICO TESSITORE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio D'UGO RICCARDO, che lo difende, giustadell'avvocato 2001 procura a margine;
. N controricorrente 218 -1- avverso la sentenza n. 289/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 06/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato che ha chiesto l'accoglimento del CRISCUOLO, ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MANCINI (con delega), che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 6677SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione con ricorso notificato il 4 aprile 1998 deducendo due motivi avverso la sentenza 289/VIII/97 depositata il giorno 8 ottobre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, accogliendo l'appello dei contribuenti, dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio del registro di Vasto con cui era stato elevato da lire 1.020.000 a 5.073.928.000 lire il valore finale ed abbassato da lire 1.020.000.000 a 799 milioni il valore iniziale di un immobile conferito dalla snc TO NR e figli" alla sas Tessitore Raffaele. La snc TO NR e figli" resiste con controricorso notificato il 14 maggio 1998 eccependo due motivi di inammissibilità del ricorso. Questa corte con ordinanza 30 luglio 2000 disponeva il rinvio a nuovo ruolo della controversia in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla eccezione di illegittimità costituzionale avverso l'art. 21 1° comma della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui stabilendo che solo la notifica della sentenza tributaria di secondo grado eseguita all'ufficio tributario periferico presso la Avvocatura distrettuale dello Stato determinava il decorso del termine breve per ricorrere in Cassazione, avrebbe preteso di travolgere i giudicati formatisi attraverso la notifica diretta all'ufficio (in precedenza riconosciuta come legittima dalla Cassazione), sollevata con ordinanza 1004/1999 di questa Corte. La contribuente ha depositato memoria. A seguito del deposito della sentenza 525/2000 della Corte Costituzionale veniva rifissata udienza. M MOTIVI DELLA DECISIONE E' evidente come al caso di specie debba essere applicato il principio secondo cui a idonee aseguito della sentenza n. 525 del 2000 della Corte Costituzionale sono determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie, le notificazioni delle stesse pronuncie eseguite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere) l'atto impugnato e che non hanno esercitato la facolta' di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 10, comma quarto, del d. lgs. n. 546 del 1992. Successivamente alla data predetta (e cioe' dal 18 maggio 1999), invece, debbono ritenersi idonee ai medesimi fini le sole notificazioni delle sentenze stesse eseguite, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della legge 13 maggio 1999 n.133 (disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente (Cass. 19 aprile 2001 n. 5797). Il ricorso risulta dunque inammissibile essendo stata la sentenza impugnata notificata all'ufficio il 3 novembre 1997 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 4 aprile 1998. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Compensa fra le parti le speser causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 7 febb M Relotere Il•II Reloture 2001 All Perri dut from. Sh IL CANCELLIERE C1 DEPOSTA IN CANCELLERIA "Calor Oggi -6 LC . 2001 Amaldo AS I n