Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE64 18/ 0 1 ) A S Š I 3 A 0 3 D T 1 , 5 . O A I T . K S D R E L N P A O ' A S B REPUBBLICA 3 L T I L S 7 N - E I O G 8 D P - O I 1 M IN S I 1 A N D A E E ! E D S , G I E O G T A R E N T L O E S I T S G T E SEZIONE LAVORO I A E L R R I L D E D O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N.19338/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Cron.14273 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Ud. 27/02/01Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: KO IJ ET, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 53/5, presso gli avv.ti Roberto Allegra e Cataldo M. De Benedictis, che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura 939 Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta 1 delega in atti;
- resistente che ha depositato procura avverso la sentenza n. 2115 del Tribunale di Roma depositata il 4 febbraio 1999 (R.G. n. 29375/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 1'11 luglio 1996, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma del 20/21 febbraio 1996, che, accogliendo la domanda di EN RI RU, aveva condannato l'INPS a corrisponderle la somma di lire 8.359.962 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati del trattamento pensionistico corrisposti in ritardo dall'Istituto. Con l'unico motivo di gravame, l'INPS sosteneva che gli accessori predetti dovessero decorrere non dal centoventunesimo giorno 2 successivo alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, era pervenuta allo stesso INPS. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 4 febbraio 1999, riteneva fondato l'appello e condannava l'INPS a corrispondere all'appellata la minor somma di lire 6.459.838. Premesso che la parte appellata era titolare di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo dei contributi versati nell'ex osservava, in particolare, Repubblica Jugoslava, che la sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna per crediti previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore 3 dell'industria e condannando al pagamento della relativa con decorrenza dal giorno in cui si somma verificate le condizioni legali di sono responsabilità dell'Istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento) non autorizza la configurabilità della responsabilità dell'ente previdenziale in mancanza di colpa e che la tesi della necessità del riferimento alla data di ricezione della domanda da parte dell'INPS (in mancanza della quale ricezione non è ipotizzabile colpa dell'Istituto medesimo) è confermata dal disposto dell'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. EN RI RU ha proposto ricorso per cassazione (articolato in due motivi), seguìto da memoria. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denuncia, ai dell'art. 360 n.sensi 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa dell'art. 442applicazione c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 4° comma- del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16 6° comma - - della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/06/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt. 2 paragrafi l e paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché2 -1 31 - all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 - paragrafi 1, 3, 4 e 5 -, 29 e 30)". In particolare, il ricorrente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Osserva che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero о italiano. Sostiene che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c.17) della legge n. 335 del 1995 dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente - ha 5 innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo denunciandosi, ai 5 cod. proc. civ.,sensi dell'art. 360 nn. 3 e violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che 1'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luogo, addossando al pensionato l'onere di provare un fatto impeditivo ° modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi prodotti dall'INPS (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dall'Istituto). Il primo motivo di ricorso è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa debitore, è erronea, ed in contrasto con del di questa Corte (v.consolidata giurisprudenza Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732, 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386 e 14 dicembre 15776). Invero, con la citata pronuncia, il 2000 n. Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, 7 il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, eiratificata con legge 11 giugno 1960 n.855 dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine 8 presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. 30, secondo Da tale norma, nonché dall'art. comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato."), risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta comunicazione all'altro conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di dette norme (art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande previdenziali di stati presentate presso enti una regolamentazione legati all'Italia da internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. È quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il Legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica retroattiva, gli effetti della ritardatae non trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. In linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (v. Cass. n. 13386/2000 e n.15776/2000 già citate), il primo 10 motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente 11 all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di liquidata in regime ratei di pensione cumulo di contributi internazionale mediante versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, anziché dal compimento di centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa domanda da parte dell'INPS. Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese - alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2001 Антоша Самоден Sall Il Presidente Il Consigliere est. Микий Ravaquani IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 8 MAG 2001 12 IL CANCELLIERE I O Z N E