Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Nel caso di successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso, la sentenza pronunciata contro l'alienante è efficace nei confronti dell'avente causa anche quale titolo esecutivo, nei limiti dell'accertamento in essa contenuto. Peraltro, ove la stessa sentenza contenga anche un comando di adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso la imposizione di obblighi di fare, il possesso, o la detenzione, da parte del terzo, della cosa sulla quale l'obbligo deve eseguirsi comporta la trasmissione di detto obbligo in capo a questo. ( Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui, a seguito di una sentenza, relativa ad azione di regolamento di confini, con la quale era stata pronunciata la condanna di uno dei proprietari a ripristinare il canale di scolo posto sul confine tra le due proprietà, ed a rilasciare la parte di terreno abusivamente occupata, l'altro proprietario aveva promosso il processo di esecuzione nei confronti del successivo acquirente del fondo confinante.)
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La cessione del credito: un excursus giurisprudenziale. 2. La successione nel diritto controverso: art. 111 c.p.c. 3. Effetti del trasferimento sul diritto. 4. L'influenza del fenomeno successorio sul processo: le teorie dell'irrilevanza e della rilevanza. 5. Il ruolo dei soggetti ed i loro poteri.6. I poteri processuali dell'alienante e del successore universale. 7. I poteri della parte estranea al fenomeno successorio. 8. L'intervento del successore a titolo particolare. 9. L'efficacia della sentenza. 10. Le eccezioni al principio di efficacia della sentenza nei confronti del successore particolare. 11. L'impugnazione della sentenza. 12. La successione a titolo particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA OL - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende unitamente all'avvocato GIANCARLO FARINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MEDAGLIE D'ORO 93, presso lo studio dell'avvocato ANGELO LOVELLI, difeso dall'avvocato GIOVANNI LOVELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 532/99 del Tribunale di PERUGIA, Sezione Seconda Civile emessa il 30/6/99, depositata il 14/08/99, rg. 3174/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato CARLA RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il tribunale di Perugia, con sentenza del 31 maggio 1996, regolò il confine tra le proprietà di LI TI e OL NI in Comune di Marsciano e condannò il NI a ripristinare il canale di scolo posto sul confine ed a rilasciare al TI la parte di terreno abusivamente occupata.
2. LI TI, con atto di precetto del 12 maggio 1997, ha intimato a AE UN, che aveva acquistato il terreno a seguito di vendita forzata, di rilasciargli la parte di terreno indicata nella sentenza di condanna ed a ripristinare il canale di scolo, chiedendo al pretore di determinare le modalità dell'esecuzione.
3. AE UN si è costituito nel procedimento di esecuzione ed ha chiesto che fosse rigettata l'istanza del TI, sostenendo che la sentenza del tribunale di Perugia, fatta valere come titolo esecutivo, non era a lui opponibile, perché egli non era nel possesso del terreno e non era successore a titolo particolare del NI, non avendo mai acquistato la particella contestazione.
4. Il pretore, prima ha ordinato al UN il rilascio della parte di terreno di cui alla sentenza del tribunale di Perugia, poi, con sentenza, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, istaurata sulla base delle eccezioni del UN.
La decisione è stata appellata dal UN, il quale, ripetendo le precedenti difese, ha sostenuto di essere estraneo alla controversia tra il TI ed il NI, perché l'oggetto della decisione del 1996 riguardava elusivamente la proprietà della particella n. 7 del foglio 137, che era stata riconosciuta giudizialmente appartenere al TI e che egli non aveva mai acquistato: la particella era detenuta da un affittuario del NI, il quale l'aveva abusivamente occupata.
LI TI ha replicato, per quanto è ancora rilevante, che il UN, come era precisato nell'ordinanza di vendita, aveva acquistato il terreno in contestazione "nello stato di fatto" e, quindi, con l'accrescimento della proprietà NI a danno del TI a seguito dello spostamento del canale di confine.
5. Il tribunale di Perugia, con sentenza del 14 agosto 1999, ha rigettato l'appello. Il tribunale, premesso che oggetto della contestazione era l'obbligo di ripristino dello stato di fatto antecedente la sentenza di condanna, ha dichiarato che il titolo esecutivo azionato doveva essere considerato opponibile al UN ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., in quanto la sentenza del 1996 aveva accertato l'effettività del possesso in capo al NI di una parte della particella n. 7.
6. Per la cassazione della sentenza AE UN ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso LI TI, che ha depositato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nullità della sentenza impugnata, derivante dalla composizione dell'organo giudicante.
1.1. Il UN, richiamata la circostanza che la sentenza, che si è pronunciata sull'opposizione all'esecuzione, è stata resa da un collegio formato come quello che aveva pronunciato la sentenza emessa il 31 maggio 1996, sostiene che, trattandosi di giudizio di appello, il collegio decidente doveva essere composto diversamente. La censura non è fondata.
1.2. Le decisioni rese dal tribunale di Perugia il 31 maggio 1996 (fatta valere come titolo esecutivo) ed il 14 agosto 1999 (emessa in grado di appello di quella resa sull'opposizione all'esecuzione) hanno oggetto e titolo diverso. La prima, infatti, è risolutiva della controversia di rivendicazione o di regolamento di confini, insorta tra LI TI e OL NI;
la seconda, invece, ha deciso in grado di appello la controversia insorta a seguito dell'opposizione proposta da AE UN all'esecuzione promossa in suo danno, sia pure nella qualità di successore di OL NI, da LI TI.
La diversità delle cause (nel petitum e nella causa petendi) esclude l'incompatibilità (rectius: l'obbligo di astenersi) del secondo giudice a decidere la controversia.
L'obbligo di astenersi, infatti, ricorre quando il giudice abbia conosciuto la stessa causa come magistrato (art. 51. n. 4 cod. proc. civ.) e non quando si tratti di cause diverse, come si è verificato nel presente giudizio.
Si deve anche aggiungere che, in questa sede, non può essere fatta valere neppure l'astensione di cui al secondo comma della norma prima richiamata, in considerazione del suo carattere discrezionale.
2. Illegittimità della decisione basata su un documento essenziale non ritualmente prodotto.
2.1. La censura si riferisce al punto in cui la decisione impugnata, per giustificare l'opponibilità della sentenza al UN, ha richiamato la disposizione contenuta nell'art. 2653 n. 1 cod. civ., secondo la quale l'avvenuta trascrizione della domanda di rivendicazione rende opponibile la successiva sentenza anche all'avente causa dal convenuto soccombente.
Il ricorrente sostiene che la sua controparte non ha prodotto ne' in primo grado, ne' in appello la nota di trascrizione della domanda di rivendicazione, richiamata dal tribunale.
Anche questa censura non è fondata.
2.2. Il ricorrente, in tanto può dolersi della mancata prova della trascrizione, se la circostanza fosse stata decisiva ai fini della decisione della causa di opposizione all'esecuzione. Ma, in questo caso, la doglianza doveva essere svolta con l'atto di opposizione, mentre l'argomento della prova dell'avvenuta trascrizione della domanda è introdotto per la prima volta in questo giudizio di legittimità.
In questo quadro, pertanto, la censura non può essere presa in considerazione.
2.3. La stessa sorte deve essere riservata, per novità della questione, al quarto motivo del ricorso con il quale il UN si duole del fatto che le indicazioni riportate nella nota di trascrizione non consentivano di stabilire che la trascrizione della domanda di rivendicazione della particella 7 si riferiva anche alla particella 99 oggetto della vendita forzata.
3. Erronea ed omessa valutazione della sentenza - titolo esecutivo e dei relativi atti processuali ed errata valutazione del giudicato.
3.1. Il ricorrente, riferendosi alla sentenza del tribunale di Perugia del 31 maggio 1996, dichiara che nel corrispondente procedimento era stato escluso che nel giudizio dovesse partecipare il UN. Da questa premessa deduce, come motivo di errore, che la sentenza qui impugnata è incorsa nell'errore della violazione del giudicato quando ha ritenuto estensibile al UN l'efficacia come titolo esecutivo, della sentenza del 1996.
La censura non è fondata.
3.2. Indipendentemente dall'errata tesi che il giudicato si riferisce senz'altro alle parti non presenti nel giudizio, il punto di diritto al quale si deve dare risposta a fini decisori in questa sede è quello del se il successore (a titolo particolare) sia tenuto all'osservanza dell'obbligo contenuto nella sentenza emessa in danno del suo dante causa.
3.2.1. La legge processuale non disciplina espressamente il fenomeno che si determina quando, nella titolarità dell'obbligo portato dal titolo esecutivo, subentri altro soggetto: la cosiddetta efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi.
Ragionando dal punto di vista del processo e limitando il discorso ai titoli di formazione giudiziale, questa situazione si può presentare sia durante il processo dal quale scaturirà il titolo, sia dopo la pronuncia della sentenza, con la successione nel diritto in questa accertato.
Nel primo caso, esistono specifiche disposizioni che dispongono che il venir meno della titolarità del diritto, da realizzare attraverso la sentenza, fa perdere anche la realizzazione coattiva del diritto da parte del suo originario titolare e l'azione esecutiva si sposta in favore del successore a titolo universale o a titolo particolare, come è indicato dagli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. Quando, invece, la situazione sostanziale sorretta dal titolo esecutivo sia mutata dopo la formazione di questo, la legge si limita a disporre che il titolo esecutivo deve contenere l'indicazione dei soggetti che sono tenuti a rendere la prestazione determinata dal titolo.
L'art. 477 cod. proc. civ., infatti, dispone che "il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo".
Il fenomeno dell'esecuzione che sia intrapresa nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel titolo esecutivo, tuttavia, non si può limitare a questa scarna enunciazione, anche se autorevole dottrina ha sostenuto che l'efficacia del titolo esecutivo non è cosa che possa essere messa in discussione, ne' ha bisogno di essere legislativamente stabilita, tanto meno poi da una legge processuale.
Il fenomeno, piuttosto, presenta le seguenti alternative: a) il titolo esecutivo può continuare a svolgere la sua funzione di condizione dell'azione esecutiva con lo stesso contenuto e la stessa forma con la quale si era formato contro il dante causa;
b) è necessario che si formi un nuovo titolo che registri l'avvenuta successione;
c) è necessario instaurare un processo nei confronti del debitore per accertare l'esistenza della successione. Le ultime due alternative, che si risolvono in altrettanti inconvenienti, si debbono poter superare.
In altri termini, si tratta di verificare se il sistema consente che la sentenza, pronunciata contro l'alienante, spieghi efficacia esecutiva contro il successore a titolo particolare non intervenuto nè chiamato nel processo in cui il titolo si è formato.
3.2.2. La risposta richiede che siano chiari i limiti dell'estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna.
Se i dubbi riguardassero la portata attiva di tale estensione, basterebbe rifarsi alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 475 cod. proc. civ., secondo il quale il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare. Ognuno di questi soggetti, infatti, può giovarsi dell'estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo, secondo la disposizione indicata dall'art. 2909 cod. civ., e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva, naturalmente quando la spedizione del titolo in forma esecutiva è richiesta dalla legge. Quando, invece, l'esecuzione è condotta contro il successore e, quindi, è in discussione la portata passiva del titolo esecutivo, non è indifferente il tipo di successione della quale si discute. Nelle successioni per causa di morte a titolo universale soccorre la disposizione contenuta nell'art. 477, prima richiamato, il quale riconosce l'efficacia del titolo esecutivo, conseguito nei confronti del defunto, anche contro gli eredi di questi e pone al creditore procedente il solo divieto di notificare loro il precetto prima di dieci giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. I successori a titolo particolare del debitore, invece, non sono soggetti senz'altro all'osservanza di un qualsiasi titolo esecutivo formatosi nei confronti del loro dante causa: l'assoggettamento a questa efficacia, infatti, sarebbe lecito alla sola condizione che l'acquirente a titolo particolare avesse espresso il suo consenso verso questa soluzione.
Sul piano teorico, perciò, si potrebbe convenire con la tesi espressa dal ricorrente che nell'ordinamento esiste il principio secondo il quale il titolo esecutivo non produce i suoi effetti in danno di soggetti che non vi sono menzionati.
3.2.3. Esistono, nondimeno, situazioni particolari, nelle quali la sentenza di condanna estende la sua efficacia anche a soggetti che non vi sono indicati.
Una di queste è quella che si riferisce alla successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso, per la quale l'ultimo comma dell'art. 111 cod. proc. civ. dispone che la sentenza,
pronunciata contro l'alienante, spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Tra gli effetti contro il successore a titolo particolare è compresa anche l'efficacia della sentenza come titolo esecutivo. Non è possibile, infatti, immaginare un effetto sostanziale che sia contraddetto dalla legge processuale. Se, quindi, la sentenza fatta valere come titolo esecutivo può avere efficacia anche contro i successori a titolo particolare, ne consegue che il processo esecutivo può iniziarsi anche nei confronti di costoro. Da questa premessa è stato fatto conseguire, esemplificativamente, che il successore a titolo particolare, provando tale sua qualità, è legittimato alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi: Cass. 4 settembre 1985, n. 4612. Da questa stessa premessa può anche derivare che il successore a titolo particolare per atto tra vivi, provando sempre questa qualità, ha titolo a prendere il posto del suo dante causa: in questi termini già Cass. 13 marzo 1998, n. 2748, sia pure in fattispecie diversa.
L'efficacia della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare che non abbia partecipato al processo in cui esso si è formato, naturalmente, non può estendersi oltre i limiti dell'accertamento (mero o costitutivo) della situazione sostanziale già accertata.
Da questo punto di vista, quindi, la sentenza del tribunale di Perugia del 1996 spiegava i suoi effetti anche nei confronti di AE UN, come è stato ritenuto nella sentenza impugnata.
3.2.4. La conclusione raggiunta si completa attraverso la disciplina specifica dell'esecuzione forzata.
L'efficacia esecutiva del titolo ultra partes, che è espressamente indicata dall'art. 475 cod. proc. civ., può essere, infatti, ricavata per analogia anche dal successivo art. 477, essendo identica la ragione giuridica delle due discipline, perché l'erede viene a trovarsi nella posizione del debitore esecutato, pur non essendo l'obbligo dell'erede uguale a quello del de cuius;
nel senso di una vera e propria successione nell'obbligo.
Resta, tuttavia, da approfondire il problema dei limiti in cui il titolo vale nei confronti dell'erede.
Il punto dal quale partire è di nuovo quello del significato che deve essere attribuito nell'art. 477 c.p.c. al termine successione. Anche se nella norma si fa riferimento alla successione a titolo universale, si può ritenere che in essa può essere compresa anche la successione a titolo particolare, a condizione che si tratti di successione nel medesimo obbligo o in un obbligo dipendente da quello che esisteva verso il dante causa.
La fattispecie concreta impone di fare riferimento all'esecuzione diretta.
3.2.5. Nell'esecuzione per obblighi di fare, è ben noto, che la sentenza, che sarà poi fatta valere come titolo esecutivo contro l'avente causa, non si limita all'accertamento o alla costituzione di una situazione di diritto sostanziale, ma contiene anche un comando di trasformazione forzata: quello di adeguare uno stato di fatto alla situazione giuridica accertata o costituita. La premessa di questo principio è che l'avente diritto deve poter conseguire la stessa utilità, che avrebbe ottenuto mediante l'esatta esecuzione della prestazione individuata dalla sentenza, per opera della parte soccombente.
Se all'attuazione del comando si frappongono ostacoli, determinati dalla presenza di un terzo, occorre indagare su questa posizione. La posizione del terzo non vale a trasmettere sul terzo l'obbligo dell'attuazione del comando, se egli si presenta solo come titolare di un diritto sul bene acquistato dalla parte condannata, giacché il trasferimento del diritto potrebbe non essere stato seguito dal trasferimento del possesso sulla cosa;
in questo caso, il soccombente non sarebbe sottratto all'obbligo di osservare il comando contenuto nella sentenza di condanna e l'acquirente non sarebbe tenuto in luogo del primo, per il solo fatto del trasferimento del diritto.
Il comando s'impone al terzo, invece, se egli si trova nel possesso o nella detenzione della cosa sulla quale la trasformazione deve essere realizzata. In questo caso, infatti, il terzo è il solo soggetto attraverso il quale l'adeguamento imposto dalla sentenza, può essere concretamente attuato.
3.2.6. Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha interpretato la decisione del 1996 nel senso che in essa era stato accertato che parte della particella n. 7 era posseduta dal NI, traendone la conseguenza che il possesso si era trasferito sul UN. La pretesa di costui di rimettere in discussione quest'interpretazione non è fondata, risolvendosi sia nella critica del giudicato contenuto nella sentenza del 1996, sia nell'insindacabile ricostruzione di un'operazione interpretativa che appartiene al giudice dell'opposizione a precetto, che l'ha compiutamente motivata.
4. Contraddittorietà della motivazione.
Questa è illustrata con l'ultimo motivo del ricorso, ma non ricorre, in quanto nella censura s'introducono questioni (come quella della diversità dell'azione di rivendicazione da quella risarcitoria) che sono state affrontate dal giudice di primo grado e non riproposte in appello.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 68,00, oltre onorari liquidati in euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003