Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione con cui siano irrogate cumulativamente sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie, come previsto per la violazione di norme sullo smaltimento dei rifiuti dall'art. 14, terzo comma del D.Lgs. n. 22 del 1997, trattandosi di sanzioni la cui irrogazione non è frutto di scelte discrezionali della P.A. ma è ricollegata inderogabilmente al verificarsi dei presupposti di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8746 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sezione -
Dott. RAFFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la Seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA D'EL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 43, presso l'avv. Giuseppina Guidantoni, unitamente all'avv. Ferdinando Maiolo del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI;
PROVINCIA DI SALERNO;
WORLD WILDLIFE FUND - SEZIONE DI SALERNO;
- intimati -
sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto con atto notificato il 7 luglio 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto in fatto
- che con ricorso depositato il 10 giugno 1999 presso il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione di Salerno, la signora RA D'LO chiedeva l'annullamento, previa sospensione della sua esecuzione, dell'ordinanza in data 14 aprile 1999 (notificata il successivo 3 maggio), con la quale il Sindaco del Comune di Castiglione dei Genovesi le aveva ingiunto di provvedere all'immediato smaltimento dei rifiuti rinvenuti su un fondo di sua proprietà e di provvedere al pagamento della somma di L. 400.000, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- che la domanda di sospensione era accolta dal Tribunale il 23 giugno 1999;
- che il Comune intimato non si costituiva in giudizio, ma contestava la giurisdizione del giudice adito;
- che, con ricorso notificato il 7 luglio 1999, la ricorrente proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte di stabilire se il potere di decidere la presente controversia appartenga al giudice ordinario o al giudice amministrativo;
- che gli intimati non resistono.
Considerato in diritto
- che la ricorrente, dopo aver rilevato che il Tribunale amministrativo regionale si era limitato a provvedere sulla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e che, pertanto, nessuna decisione di merito era stata nel caso di specie emessa, chiede che questa Corte statuisca se la giurisdizione sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco spetti al giudice amministrativo ovvero al giudice ordinario;
- che anche l'attore è legittimato ad esperire il regolamento di giurisdizione, tutte le volte che si profili una situazione di ragionevole dubbio circa l'esistenza della giurisdizione del giudice adito (Cass., sez. un., 11 novembre 1998, n. 11351; 3 giugno 1996, n. 5098; 8 marzo 1996, n. 1833; 15 maggio 1995, n. 5304);
- che l'esistenza di dubbi siffatti può essere giustificata anche da contestazioni mosse dalla controparte, come nel caso di specie, in sede extraprocessuale;
- che il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza pronunciata nel giudizio di merito, neppure quando, ai fini della sua pronuncia, sia stata risolta in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione (Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 6228; 11351/98, cit.);
- che per il chiaro disposto dell'art. 55, secondo comma, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione con le quali siano state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme sullo smaltimento dei rifiuti rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo le disposizioni dettate dall'art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che a non diverse conclusioni deve giungersi per le sanzioni di tipo ripristinatorio previste dalla stessa normativa quando la loro applicazione sia prevista, come nel caso contemplato dall'art. 14, terzo comma, del citato d.lgs. 22/97 in via cumulativa e non alternativa rispetto alla sanzione pecuniaria, posto che in detta ipotesi l'irrogazione delle sanzioni non è il frutto di scelte discrezionali della pubblica amministrazione, ma è ricollegata inderogabilmente al verificarsi dei presupposti puntualmente e specificamente previsti dalla legge;
- che non vi è dubbio, quindi, che nel caso di specie la giurisdizione sull'opposizione proposta dalla ricorrente spetti al giudice ordinario, secondo le regole dettate dall'art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, pronunciando sul regolamento di giurisdizione proposto dalla signora RA D'LO con ricorso notificato il 7 luglio 1999, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001