Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' RE UBBLICA ITALI0 47 33 /02 OM DEL POP LOIT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 6590/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 10753 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud.03/10/01 - Consigliere Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 144, presso lo studio dell'avvocato CAROLEO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato LO PRESTI NINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE n. 1, presso lo studio 2001 dell'Avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 3722 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente(vedi contr. e ric. incidentalene 8243/99) avversO la sentenza n. 4566/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 04/04/98 - R.G.N. 736/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento dell'incidentale. -2- RITENUTO IN FATTO che il Pretore di Palermo ha deciso che il sign. ER OT, già dipendente della spa Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza fra il 1.11.90 ed il 16.12.91, ha diritto a percepire l'indennità di buonuscita ed il trattamento pensionistico, non in base allo stipendio corrispotogli al momento della quiescenza, bensì con il computo dei miglioramenti economici introdotti dal ccnl 90-92, fruibili per espressa previsione contrattuale anche dal personale, come lui, cessato dal servizio anteriormente all'efficacia del contratto stesso;
che il Tribunale della stessa città, con sentenza del 4.4.98, ha confermato tale decisione solo per il trattamento pensionistico escludendo, invece, che le norme della contrattazione collettiva invocate dal lavoratore collocato in pensione consentissero l'incidenza dei benefici economici, da corrispondersi successivamente alla quiescenza, anche sull'indennità di buonuscita;
che il sign.OT chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
che la spa Ferrovie dello Stato resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, M . & prims puncibali LM huих їм г?ни 2001 : RITENUTO IN DIRITTO che il ricorrente principale denuncia con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1364, in relazione agli art. 96, 37 e 38 del CCNL 90/92 ed imputa al Tribunale di non aver ricercato la esatta volontà delle parti contraenti " manifestata nelle norme contrattuali inequivocabilmente nel senso di una incidenza degli aumenti spettanti ai lavoratori, sebbene collocati in quiescenza, sia sul trattamento pensionistico che sull'indennità di buonuscita;
mentre con il secondo motivo denuncia omessa ed insufficiente motivazione nel disattendere l'informativa sindacale che aveva confermato la computabilità degli emolumenti in questione nell'indennità di buonuscita;
che le censure, che per la loro connessione devono esaminarsi congiuntamente, - sono entrambe infondate;
che sulla questione sottopostale questa Corte, con indirizzo che può ritenersi consolidato, ha ritenuto che nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 è corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, ed in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo dell'indennità di buonuscita , privilegiare la soluzione negativa valorizzando piuttosto che il criterio ermeneutico letterale quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere, quindi, specificamente i principi dell'ordinamento ( in senso lato) previdenziale in base ai quali non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (7173/01,10400/98, 11080/99); che a tale indirizzo la Corte si conforma nella presente controversia con conseguente rigetto del ricorso principale atteso che ad esso, sostanzialmente, il Tribunale si è attenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in ₤ 32915 pari ad € 17,00 Pari ad€ 1032,91 oltre lire 2.000.000/per onorari. Roma 3 ottobre 2001 Il Consigliere es. lando Saghellomasi Il Presidente Ph.D. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 3 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE I D , A O S L 0 B L 1 A O . T 3 , B T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L S N T L I S E N 3 D O G -7 P I O S IM -8 N A 1 E A D S 1 D E I , E E A O T G R O N T G T E S E IT S I L E G IR E R A D L O L E D