Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S REMA DI CASSAZIONE0 2070703 Oggetto Composti dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IO LOSAVIO - Presidente R.G.N. 7912/00 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 4749 Rep. 616 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud.03/10/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA cul ricorso proposto da: IN RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 38,71'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato ē difeso dall'avvocato FERMO BENUSSI, giusta delega a margine del ricorso: (K a n Via PE FERRARI, 35 -
- ricorrente -
contro
CASSA RISPARMIO DI PARMA & PIACENZA SPA, in persona rappresentante pro tempore elettivamente del legale domiciliata in ROMA VIA BRESSANONE 3, presso 1'avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE 2002 1763 FARINACCI, giusta mandato in calce al controricorso;
-1- controricorrente PO PE;
- intimato avverso la sentenza n. 649/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 08/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 7-2-1979, GU AL conveniva innanzi al Tribunale di Milano la Società Credito Commerciale s.p.a. e, premesso che aveva versato sul suo conto corrente presso detta Banca un assegno di £ 53,000,000, emesso da GG PE, dipendente della Banca, tratto dalla Società F.lli Testori Saft s.p.a sul medesimo istituto bancario a favore di AM IO e da questi giratogli (ai fini dell'estinzione di un debito cambiario di £ 14.750.000 a favore di esso attore che aveva poi provveduto a consegnare al AM la differenza di £ 38.250.000 in assegni e contanti); che in data 16-1-1978 la Banca gli aveva comunicato l'addebito sul suo conto corrente dell'importo di £ 53.000.000 in quanto detto assegno era stato sottoposto a sequestro penale per falsità della firma di traenza della Testori Saft s.p.a., - appostavi illecitamente dal GG, chiedeva la condanna della Credito Commerciale s.p.a. al pagamento dell'importo di detto assegno, assumendo che la Banca era responsabile sia per l'illecito commesso dal suo dipendente che per l'omesso controllo sull'operato di quest'ultimo. L'adito Tribunale, chiamato in causa, tra gli altri RI IN IO, quale complice e presunto autore materiale della falsificazione, con sentenza in data 19-10-1987, condannava la Banca, il AM, il RI ed il GG, in solido, al risarcimento dei danni in favore del GU per complessive £ 159.000.000, oltre gli interessi legali dal 21-12-1977 al saldo. Tale decisione veniva parzialmente confermata, con sentenza in data 1-12-1992, dalla Corte d'Appello di Milano che liquidava i danni in questione a £ 114.750.000. A seguito di ricorso per cassazione del 25-11-1993, proposto dal GU, cui resisteva con controricorso il Credito Commerciale, questa Corte, con sentenza n. 8084/95, in accoglimento di uno dei motivi, cassava la suddetta pronuncia;
ciò in quanto riteneva scarsamente motivato, in relazione all'accertamento della falsità della firma di traenza, il punto delle conseguenze economiche sfavorevoli per il GU a seguito della perdita dell'azione esecutiva cambiaria conseguente alla restituzione dei titoli cambiari al AM per £14.500.000. Precisava la Corte che la prova dell'eventuale esito negativo dell'azione di esecuzione forzata sulla base dei titoli in questione, il cui onere incombeva sulla Banca, non era stata fornita da quest'ultima e che la Corte d'Appello si era limitata semplicemente a manifestare un dubbio circa l'esito favorevole dell'eventuale azione cambiaria in relazione all'esistenza di una pluralità di protesti nei confronti del AM. La Corte d'Appello di Milano, pronunciandosi quale giudice del rinvio, con la sentenza in esame, individuato il thema decidendum nell'accertamento dell'eventuale esito negativo dell'esecuzione forzata in base ai titoli restituiti, intrapresa dopo l'accertamento della falsità dell'assegno, sulla base, delle condizioni patrimoniali del AM, debitore pluriprotestato ed esecutato, riduceva a £ 114.750.000, oltre gli interessi legali dal 21-12-1987 al saldo, l'importo del risarcimento del danno dovuto a GU AL da GG PE e dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. (già Credito Commerciale s.p.a.). Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il GU, cui resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, mentre non ha svolto attività difensiva l'intimato GG Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2697, 2043, 2049, 2055, 2056, 1223, 2727 c.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto la Corte d'Appello ha disatteso il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di risarcimento dei danni, ai fini della dimostrazione della mancanza di pregiudizio economico per la perdita dell'azione cambiaria, non sufficiente il semplice dubbio sulla solvibilità del debitore all'epoca in cui il creditore, usando la normale diligenza, avrebbe potuto azionare esecutivamente il titolo cambiario, essendo necessario che venga fornita adeguata prova in proposito, il cui onere incombe sulla parte tenuta al risarcimento. Si aggiunge, pertanto, che la Corte di rinvio, non ha tenuto conto delle indicazioni della sentenza della S.C. n. 8084/95, in ordine all'onere probatorio, spettante alla Banca, circa l'impossibilità per il GU di realizzare comunque il suo credito cartolare verso il AM. Il ricorso non merita accoglimento. È infondata, infatti, la censura del ricorrente sull'omessa considerazione da parte della Corte di rinvio delle "indicazioni" della sentenza di legittimità n. 8084/95; la Corte di Milano, sulla base della documentazione in atti, ha ritenuto provata, con particolare riferimento alla situazione debitoria del AM, l'insussistenza di un ulteriore pregiudizio economico per il GU derivante dalla impossibilità di azionare esccutivamente i titoli in questione perché contraffatti. Ampia, logica e pienamente condivisibile è, in proposito, la motivazione dell'impugnata decisione laddove afferma che “i bollettini dei protesti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1977, prodotti dalla banca nei precedenti gradi di giudizio, rilevano una reiterata impossibilità da parte del AM di far fronte anche a cifre di modico valore. Invero il numero elevato di protesti nell'arco di un periodo di tempo limitato (4 nel periodo 3 10 ottobre;
10 novembre;
17 nel periodo 2-14 dicembre;
6 nel periodo 16-29 dicembre 1977), la modicità delle somme protestate (da £ 115.000 a 3.000.000 circa) costituiscono elementi che attestano a livello presuntivo una reale situazione di insolenza del AM. Invero la molteplicità dei protesti reiterata nel tempo per cifre modeste, nonostante tutti i negativi effetti collaterali dei protesti, attestano una difficoltà permanente e strutturale del debitore tale da far presumere una reale insolvenza Si deve pertanto escludere che il mancato buon fine dell'assegno falso ricevuto dal GU potesse avere in modo apprezzabile pregiudicato dal punto di vista economico la sua situazione patrimoniale... lovero, sebbene l'effetto solutorio della consegna dell'assegno era venuto meno a seguito dell'accertamento della falsità della firma di traenza, il GU era rimasto comunque titolare del credito il cui valore economico non sarebbe cambiato all'esito della complessa vicenda, perché la perdita dell'azione esecutiva cambiaria, conseguente alla restituzione dei titoli cambiari al AM, non avrebbe avuto alcuna portata economica, dala la situazione economica del debitore". Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 3-10-2002 L'estensore не BIONE CORTE SURT De bellato Cancelleria 12 FFA. 2003 il IL CANCELLERE Il Presidente Losevr IN CANCELLIERE Some Paraleg CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione .. presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4-6-2003 serie 4 al n. 21082 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rico