Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
Persona offesa dal reato di cui all'art. 650, cod. pen., è la collettività nel cui interesse l'ordine deve essere adempiuto, mentre il privato, che sostenga di aver subito un pregiudizio dalla inosservanza del provvedimento, può assumere esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato e, come tale, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione né, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 35287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35287 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
3528 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 502 Renato Grillo Presidente - Sent. n. sez. Angelo Matteo Socci -CC 25/02/2016 Aldo Aceto Relatore - R.G.N. 28680/2015 Andrea Gentili Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI ER, nato a [...] il [...], persona offesa nel procedimento a carico di: MI OB, nato a [...] il [...], avverso il decreto del 19/02/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore generale Paola De Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. ER RI ricorre per l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe con cui il G.i.p. di Chieti ha decreto l'archiviazione del procedi- mento penale nei confronti di MI OB per il reato di cui all'art. 650, cod. pen.
1.1.Con unico motivo eccepisce la nullità del decreto perché emesso senza essere preceduto dalla notifica della richiesta di archiviazione del pubblico mini- stero di cui aveva chiesto di essere informato ai sensi dell'art. 408, cod. proc. pen. in sede di presentazione della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile.
3. L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne faccia richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nulli- tà del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, Tonietto, Rv. 255108; Sez. 2, n. 1929 del 22/12/2009, Arcini, Rv. 246040; Sez. 6, n. 2421 del 23/06/1992, Barca, Rv. 191324).
3.1.Legittimata a proporre la richiesta (e a dolersi della eventuale violazione del contraddittorio) è solo la persona offesa, non il danneggiato o il mero denun- ziante (in tal senso, in motivazione, Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855).
3.2.Sennonché, persona offesa del reato di cui all'art. 650, cod. pen., non è mai il singolo eventualmente danneggiato dall'omessa esecuzione del provvedi- mento o interessato alla sua puntuale e tempestiva osservanza, ma la collettività nel cui interesse l'ordine deve essere adempiuto (Sez. 1, n. 46004 del 21/10/2014, Lepore, Rv. 261264; Sez. 1, n. 237 del 04/12/2007, Leone, Rv. 238811; Sez. 1, n. 3510 del 04712/1985, Giannetti, Rv. 172618). La dimensione collettiva e superindividuale (come è stato efficacemente definito anche in dot- trina) dell'interesse tutelato dalla norma esclude pertanto che il privato possa esercitare le prerogative che l'art. 408, cod. proc. pen. attribuisce esclusivamen- te alla persona offesa (nel senso che la persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. né, succes- sivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità del- l'opposizione, cfr. Sez. 3, n. 7786 del 21/01/2014, Caldarale, Rv. 258697).
3.3.Il concetto è stato ribadito da due sentenze di questa Suprema Corte, non massimate sul punto, che hanno escluso la legittimazione del privato a chie- dere di essere avvisato della richiesta di archiviazione e di impugnare l'eventuale omissione in casi di reato di cui all'art. 650, cod. pen. (Sez. 1, n. 7915 del 12/06/2012, Giuliano;
Sez. 1, n. 25636 del 18/05/2011, Gange).
3.4.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso il 25/02/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore C S y Aldo Aceto Nedo Neal DEPOSTINGS IN Luana Mac 3