Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2010, n. 20375
CASS
Sentenza 8 aprile 2010

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Integra il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive per conto di un "bookmaker" straniero anche la condotta del soggetto il quale, pur non gestendo direttamente l'attività, collabori tuttavia ad essa, fornendo servizi di vario genere (ad esempio, rappresentando in Italia il "bookmaker" straniero, o anche solo fornendo indicazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero, sulle modalità per aprire conti correnti all'estero).

L'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive per conto di un "bookmaker" straniero non implica che l'attività sia gestita all'estero in un paese in cui essa non costituisce reato, poiché, a norma dell'art. 6 cod. pen., essendo stata realizzata in Italia parte della condotta criminosa, deve ritenersi applicabile la legge penale italiana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2010, n. 20375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20375
    Data del deposito : 8 aprile 2010

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