Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 3 63 CASSAZIONE051 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR 05 1 63/03 Oggatto POSSESSO Sigg. i Mo stra d Composta dagli Dott. Mario - Presidente SPADONE R.G.N. 12797/( - ∙11487 Dott. Roberto Michele TRIOLA -Rel. Consigliere- Cron. 1436 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Rep. SCHERILLO - Consigliere Dott. Giovanna Ud.10/01/03 -Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CROCE 78/A, presso lo studio dell'avvocato MARIA CARSANA, che lo difende unitamente all'avvocato GHERARDO NESTI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RI NC, DI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso 10 studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che li difende unitamente agli avvocati GIULIANO BERTI 2003 ARNOALDI VELI, FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI, giusta 36 delega in atti;
+ -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2028/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 20/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato VALENSISE Carolina, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo per rigetto. -2- Svolgimento del processo сог ricorso in data agosto 1994, diretto al RE di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, GI ON e IN RI chiedevano di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio pedonale e veicolare sil un fondo in San Benedetto Val di Samoro, di proprietà di NZ Scaramazza, a seguito di spoglio subito da parte di quest'ultimo. 1 RE accoglieva il ricorso disponendo la rimozione della recinzione apposta da NZ ZA a confine del proprio fondo. Instaurato successivamente il giudizio di merito, i TO, con sentenza in data 25 novembre 1996, rigettava la domanda possessoria. GI ON e IN RI proponevano appello, che veniva accolto, con sentenza in data 20 settembre 1999, dal Tribunale di Bologna solo con riferimento al passaggio pedonale. Secondo i giudici di secondo grado dalle prove testimoniali acquisite risultava che gli attori avevano sempre esercitato il passaggio pedonale sul fondo del convenuto fino alla apposizione della recinzione all'origine della causa. NZ CA 23, poi, nella comparsa di 3 costituzione in primo grado, aveva ammessO chiaramente che la recinzione impediva il passaggio pedonale, giustificando il suo comportamento quale reazione ad abusi perpetrati dagli attori. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NZ CA. Resistono con centroricorso GI ON 25 IN RI. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente sostiene che i giudici di merito sarebbero incorsi nel vizio di ultrapetizione, in quanto, avendo GI ON e IN RI sempre dedotto di avere esercitato il passaggio pedonale e veicolare, non poteva essere accolta la domanda di reintegrazione solo con riferimento al passaggio pedonale. La doglianza è infondata. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto aifermato dal Tribunale di Bologna, dalle deposizioni dei testi non era GI ON e IN RIdesumibile جو ماییم avessero esercitato il passaggio ne l'anno antecedente il preteso spoglio. La doglianza è infondata. E' sufficiente ricordare che, secondo _a giurisprudenza di questa S.C., non costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. l'accoglimento, anche d'ufficio, fatto dal giudice, di una demanda che rientri ir. quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (cf ., in cal senso, da ultimo: sent. 17 gennaio 2002 n.475). A prescindere dal fatto che il ricorrente non riporta il testo esatto delle deposizioni, al fine di consentire a questa S.C., in base al principio di autosufficienza del ricorso, il controllo della correttezza delle conclusioni cui i giudici d_ merito SOTO pervenuti sulla base di tali de deposizioni, va rilevato che il Tribunale Bologna ha desunto l'esistenza del possesso arche dalle ammissioni dell'attuale ricorrente, 11 quale non contesta l'esattezza di tale deduzione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che i giudici di merito avrebbero trascurato che dalle prove acquisite era risultato che non aveva apposto una recinzione che impediva il passaggio, ma aveva sostituito la recinzione preesistente, apponendo un carcelletto in corrispondenza del passaggio esercitato da GI ON e IN RI, per cui non poteva parlarsi di spoglio. Anche tale motivo é infondato. 5 A prescindere dal fatto che il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, invoca genericamente delle prove testimoniali,le risultanze senza trascriverle o quanto meno indicare analiticamente il loro contenuto, il che sarebbe stato necessario sia in base al principio dell'autosufficienza del ricorso sia in considerazione del fatto che nella sentenza impugnata vengono specificamente indicati i testi le cui deposizioni hanno suffragato la decisione adottata, va ribadito che il Tribunale Bologna ha desunto l'esistenza del possesso anche dalle ammissioni dell'attuale ricorrente, il quale non contesta l'esattezza di tale deduzione. I l ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese del giudizio legittimità, che si liquidano come dadi dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 1072, 80- di cui euro 1.000,00 per onorari. Roma, 10 gennaio 2003. Sportione DE-OSITATA IN CANCELLERIA 3 MPR. 2003 Oggi, TL CANC SPIE 6 IL CANCEL AR Di Ny o AR Di NuzzoONow Di