CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26029 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ER DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 13/07/2022 dalla Corte di assise di appello di Bari in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, E. Pedicini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di assise di appello di Bari ha rigettato l'opposizione proposta da RM Li ER, avverso il provvedimento con il quale, in data 30 marzo 2022, la Corte di assise di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso dal condannato che, con istanza del 17 febbraio 2021, aveva c:hiesto il beneficio dell'indulto in relazione alle condanne pronunciate, nei suoi confronti, in data 11 luglio 1996, dal Tribunale di La Spezia e, in data 11 luglio 2001, dalla Corte di assise di appello di Bari. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26029 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/02/2023 1.1. Osserva il Giudice dell'esecuzione che la Corte di assise di appello e lo stesso condannato non potevano non avere contezza del provvedimento di applicazione dell'istituto della continuazione, del 17 febbraio 2016, riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze della Corte di assise di appello di Bari rese in data 11 luglio 2001 e in data 15 luglio 2010 (capi A e B, rispetto ai quali la condotta permanente doveva essere considerata commessa dal mese di ottobre 1999 alla data della sentenza di primo grado, del '17 marzo 2009, perché condotta permanente). 1.2. Rispetto a tale dato, considerata la sopravvenienza del provvedimento di revoca dell'indulto, decisa in data 13 febbraio 2018 e, in assenza di elementi di conoscenza sopravvenuti, il Giudice dell'esecuzione ha, dunque, respinto l'opposizione proposta. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. V. Vianello Accoretti, denunciando con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 1 legge n. 241 del 2006, nonché degli artt. 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 656, 666, 670 cod. proc. pen., con correlato vizio di motivazione. Si premette che la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di legittimità del precedente provvedimento in tema di indulto, era derivata dalla rinuncia, da parte del Li ER, all'impugnazione senza che vi sia stata, quindi, alcuna delibazione quanto al merito dell'istanza. Si indica, invece, come elemento di novità il riferimento al tempo del commesso reato da parte del Giudice dell'esecuzione in tema di continuazione, dato non esaminato nel provvedimento del 13 febbraio 2018, trattandosi di richieste diverse in quanto non fondate sugli stessi elementi. Si rileva che, effettivamente, la revoca dell'indulto è intervenuta dopo la data di decisione da parte della medesima Corte, con la quale è stata riconosciuta la continuazione tra i reati (ordinanza del 17 febbraio 2016). Tuttavia, si evidenzia che, in quella sede, il giudice delll'esecuzione aveva affermato che la condotta si arrestava al 2001. Invece, il dato cui fa riferimento il provvedimento impugnato (cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado, 17 marzo 2009) è solo formale, mentre, quanto alla data di commissione del delitto associativo, secondo la difesa, deve farsi riferimento ad una lettura sostanziale che sarebbe quella derivante dall'accertamento, in sede di riconoscimento del vincolo della continuazione, da parte del medesimo Giudice dell'esecuzione. Dal punto di vista, poi, degli elementi di novità, si sottolinea che tali devono considerarsi non solo quelli sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti 2 ma non esaminati, come sarebbe avvenuto nella specie. In tale caso il Giudice dell'esecuzione, nel decidere in tema di revoca dell'indulto, non avrebbe tenuto conto della precedente decisione che aveva accertato, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, altra data di cessazione della condotta permanente. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, E. Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Osserva il Collegio che, con istanza del 17 febbraio 2021, il condannato aveva chiesto l'applicazione dell'indulto nella misura di anni duémesi quattro di reclusione, relativamente alle due condanne sopra indicate. Detta istanza è stata dichiarata inammissibile con provvedimento della Corte di assise di appello di Bari del 30 marzo 2022. La declaratoria di inammissibilità fonda sulla circostanza che il beneficio richiesto risultava già revocato, con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 13 febbraio 2018, impugnato davanti alla Corte di cassazione (n.d.r.: ricorso dichiarato inammissibile con ordinanza del 25 ottobre 2018 per rinuncia: cfr. ord. n. 18046 del 25/10/2018) e che la richiesta fondava sul presunto errore, contenuto nel provvedimento del Giudice dell'esecuzione, quanto alla individuazione della data di cessazione della permanenza del reato di cui alla sentenza della Corte di assise di Foggia del 17 marzo 2009, dovendo tenersi conto che, in data 17 febbraio 2016, altro provvedimento di esecuzione, nel riconoscere l'istituto della continuazione tra le due sentenze in esecuzione, aveva affermato che i reati permanenti di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 15 luglio 2010, erano stati commessi tra il mese di ottobre 1999 e il 23 luglio 2001. La declaratoria di inammissibilità, però, motivava nel senso che il provvedimento di revoca dell'indulto, del 13 febbraio 2018, era successivo a quello di esecuzione, adottato in tema di continuazione, il 17 febbraio 2016 e che, dunque, la richiesta di incidente di esecuzione doveva essere considerata riproposizione di analoga istanza, non accolta, dunque, inammissibile. 1.2. A fronte di opposizione del condannato, fondata sulla sollecitazione di una rilettura del provvedimento di esecuzione del 17 febbraio 2016 in tema di continuazione, nonché sulla circostanza che avverso il provvedimento di revoca dell'indulto non vi era stata alcuna pronuncia di merito, per rinuncia 3 all'impugnazione proposta dallo stesso condannato, il provvedimento impugnato pronuncia rigetto. Tale decisione fonda sulle seguenti considerazioni: -il provvedimento di revoca dell'indulto è successivo a quello di riconoscimento della continuazione;
- la revoca dell'indulto interviene proprio a fronte di istanza, della medesima difesa del condannato, che mirava ad ottenere l'indulto della pena irrogata con sentenza resa in data 11 luglio 2001, dalla Corte di assise di appello di Bari, alla quale, su opposizione della Procura generale, si perveniva appunto, alla disposta revoca dell'indulto già concesso in precedenza (per anni due , mesi due, giorni ventiquattro, con provvedimento del giorno 8 gennaio 2008); - il Giudice dell'esecuzione nel fare riferimento alla pena irrogata con la sentenza emessa in data 11 luglio 2001, ha considerato l'entità della pena già risultata da quella aggiunta in continuazione, tenendo presente che, anche ai fini della individuazione della data di cessazione della permanenza, doveva farsi riferimento all'emissione della sentenza di primo grado;
- il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento era inammissibile e, dunque, il provvedimento doveva considerarsi definitivo, in assenza di ulteriori elementi di novità. 1.3.Ciò posto, il Collegio osserva che, in definitiva, vi sono due istanze proposte alla difesa, che hanno come oggetto la richiesta di concessione dell'indulto, una del 22 dicembre 2017, superata dalla richiesta di revoca di precedente provvedimento di concessione dell'indulto, svolta dal Procuratore generale, accolta con la disposta revoca, intervenuta in data 13 febbraio 2018. La seconda istanza è del 17 febbraio 2021, decisa con la pronuncia di inammissibilità, oggetto di opposizione. In tale ultima sede, il giudice dell'opposizione, con il provvedimento impugnato, in definitiva, afferma che l'istanza del 17 febbraio 2021 è mera reiterazione della medesima del 22 dicembre 2017, decisa con la revoca dell'indulto del 13 febbraio 2018 (procedimento concluso cori la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di cassazione, con l'ordinanza citata). Ciò posto, si rileva che corretto appare il ragionamento svolto dal Giudice dell'esecuzione, non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, posto che la premessa di entrambe le richieste è che vi è stato un errore nella individuazione della data di cessazione della permanenza dei reati associativi. Quindi, anche la seconda istanza fonda sul medesimo presupposto della prima, cioè la diversa individuazione della data di cessazione della permanenza. Sotto tale profilo, allora, deve osservarsi che il ricorso non è sufficientemente specifico posto che risulta allegata l'ordinanza con la quale è stato riconosciuto il 4 vincolo della continuazione, in data 17 febbraio 2016, atto conosciuto senz'altro dal primo Giudice dell'esecuzione che ha disposto, nel 2018, la revoca dell'indulto. Peraltro, si deve rimarcare che la lettura dell'ordinanza del 17 febbraio 2016 allegata, non consente di comprendere se, effettivamente, la data di contestazione e di commissione dei reati associativi di cui ai capi A e B, siano coincidenti, né si comprende se quella contestata nell'imputazione sia, poi, coincidente con quella accertata, peraltro ad altri fini, dal Giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto il vincolo della continuazione. Sul punto, si deve, infatti, sottolineare che non risultano allegate le relative sentenze della cui esecuzione si discute. Sicché, da un lato, si deve prendere atto del contenuto del provvedimento del 17 febbraio 2016 che afferma che i reati sono compresi tra il 1998 e il 2001 (cfr. pag. 3 dell'ordinanza), rilevandosi però, che, nel fare tale affermazione il provvedimento indicato si riferisce a reati giudicati concernenti le armi (di cui alla sentenza resa in data 11 luglio 2001 dalla Corte di assise di appello di Bari) e a molteplici altri reati, tra cui quelli associativi di cui ai capi A e B, giudicati con la sentenza del 15 luglio 2010 della Corte di assise di appello di Bari, che si indicano come commessi tra l'ottobre 1999 e il 23 luglio 2001 (cfr. pag.
1-2 dell'ordinanza). Dall'altro, va rimarcato che il successivo provvedimento, del 13 febbraio 2018, revoca l'indulto perché afferma, evidentemente alla stregua dell'accertamento operato in quella sede ai fini che interessano, che le condotte associative, contestate come commesse dal mese di ottobre 1999 (capi A e B della sentenza del 15 luglio 2010 della Corte di assise di appello di Bari), sono permanenti, quindi senza dies ad quem, se non quello coincidente con la sentenza di primo grado. Orbene, per quel che rileva nella presente sede, il ricorrente avrebbe dovuto allegare circostanze tali da reputare, sulla base di elementi nuovi o di fatti non presi in esame o mai prima prospettati in sede esecutiva, che rispetto al procedimento concluso con ordinanza divenuta irrevocabile, di revoca dell'indulto del 13 febbraio 2018, la data di cessazione della permanenza di entrambi i reati associativi (capi A e B di cui alla sentenza del 15 luglio 2010 della Corte di assise di appello di Bari) era diversa da quella accertata, in quella sede, con l'ultimo provvedimento adottato nella medesima sede esecutiva che ha disposto la revoca dell'indulto, perché individua (come gli compete) in assenza di altro accertamento in tal senso in sede di cognizione, in presenza di contestazione aperta quale è il dies ad quem. È noto, invero, che (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121) in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata j nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione. 2.11 provvedimento impugnato, quindi, fa corretta applicazione del principio di diritto richiamato nonché di quello (tra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394) secondo il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione, divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. Peraltro, in tema di tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera soltanto nel caso in cui vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841, in un caso in cui la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato). 3.Segue da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, E. Pedicini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di assise di appello di Bari ha rigettato l'opposizione proposta da RM Li ER, avverso il provvedimento con il quale, in data 30 marzo 2022, la Corte di assise di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso dal condannato che, con istanza del 17 febbraio 2021, aveva c:hiesto il beneficio dell'indulto in relazione alle condanne pronunciate, nei suoi confronti, in data 11 luglio 1996, dal Tribunale di La Spezia e, in data 11 luglio 2001, dalla Corte di assise di appello di Bari. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26029 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/02/2023 1.1. Osserva il Giudice dell'esecuzione che la Corte di assise di appello e lo stesso condannato non potevano non avere contezza del provvedimento di applicazione dell'istituto della continuazione, del 17 febbraio 2016, riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze della Corte di assise di appello di Bari rese in data 11 luglio 2001 e in data 15 luglio 2010 (capi A e B, rispetto ai quali la condotta permanente doveva essere considerata commessa dal mese di ottobre 1999 alla data della sentenza di primo grado, del '17 marzo 2009, perché condotta permanente). 1.2. Rispetto a tale dato, considerata la sopravvenienza del provvedimento di revoca dell'indulto, decisa in data 13 febbraio 2018 e, in assenza di elementi di conoscenza sopravvenuti, il Giudice dell'esecuzione ha, dunque, respinto l'opposizione proposta. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. V. Vianello Accoretti, denunciando con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 1 legge n. 241 del 2006, nonché degli artt. 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 656, 666, 670 cod. proc. pen., con correlato vizio di motivazione. Si premette che la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di legittimità del precedente provvedimento in tema di indulto, era derivata dalla rinuncia, da parte del Li ER, all'impugnazione senza che vi sia stata, quindi, alcuna delibazione quanto al merito dell'istanza. Si indica, invece, come elemento di novità il riferimento al tempo del commesso reato da parte del Giudice dell'esecuzione in tema di continuazione, dato non esaminato nel provvedimento del 13 febbraio 2018, trattandosi di richieste diverse in quanto non fondate sugli stessi elementi. Si rileva che, effettivamente, la revoca dell'indulto è intervenuta dopo la data di decisione da parte della medesima Corte, con la quale è stata riconosciuta la continuazione tra i reati (ordinanza del 17 febbraio 2016). Tuttavia, si evidenzia che, in quella sede, il giudice delll'esecuzione aveva affermato che la condotta si arrestava al 2001. Invece, il dato cui fa riferimento il provvedimento impugnato (cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado, 17 marzo 2009) è solo formale, mentre, quanto alla data di commissione del delitto associativo, secondo la difesa, deve farsi riferimento ad una lettura sostanziale che sarebbe quella derivante dall'accertamento, in sede di riconoscimento del vincolo della continuazione, da parte del medesimo Giudice dell'esecuzione. Dal punto di vista, poi, degli elementi di novità, si sottolinea che tali devono considerarsi non solo quelli sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti 2 ma non esaminati, come sarebbe avvenuto nella specie. In tale caso il Giudice dell'esecuzione, nel decidere in tema di revoca dell'indulto, non avrebbe tenuto conto della precedente decisione che aveva accertato, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, altra data di cessazione della condotta permanente. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, E. Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Osserva il Collegio che, con istanza del 17 febbraio 2021, il condannato aveva chiesto l'applicazione dell'indulto nella misura di anni duémesi quattro di reclusione, relativamente alle due condanne sopra indicate. Detta istanza è stata dichiarata inammissibile con provvedimento della Corte di assise di appello di Bari del 30 marzo 2022. La declaratoria di inammissibilità fonda sulla circostanza che il beneficio richiesto risultava già revocato, con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 13 febbraio 2018, impugnato davanti alla Corte di cassazione (n.d.r.: ricorso dichiarato inammissibile con ordinanza del 25 ottobre 2018 per rinuncia: cfr. ord. n. 18046 del 25/10/2018) e che la richiesta fondava sul presunto errore, contenuto nel provvedimento del Giudice dell'esecuzione, quanto alla individuazione della data di cessazione della permanenza del reato di cui alla sentenza della Corte di assise di Foggia del 17 marzo 2009, dovendo tenersi conto che, in data 17 febbraio 2016, altro provvedimento di esecuzione, nel riconoscere l'istituto della continuazione tra le due sentenze in esecuzione, aveva affermato che i reati permanenti di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Bari del 15 luglio 2010, erano stati commessi tra il mese di ottobre 1999 e il 23 luglio 2001. La declaratoria di inammissibilità, però, motivava nel senso che il provvedimento di revoca dell'indulto, del 13 febbraio 2018, era successivo a quello di esecuzione, adottato in tema di continuazione, il 17 febbraio 2016 e che, dunque, la richiesta di incidente di esecuzione doveva essere considerata riproposizione di analoga istanza, non accolta, dunque, inammissibile. 1.2. A fronte di opposizione del condannato, fondata sulla sollecitazione di una rilettura del provvedimento di esecuzione del 17 febbraio 2016 in tema di continuazione, nonché sulla circostanza che avverso il provvedimento di revoca dell'indulto non vi era stata alcuna pronuncia di merito, per rinuncia 3 all'impugnazione proposta dallo stesso condannato, il provvedimento impugnato pronuncia rigetto. Tale decisione fonda sulle seguenti considerazioni: -il provvedimento di revoca dell'indulto è successivo a quello di riconoscimento della continuazione;
- la revoca dell'indulto interviene proprio a fronte di istanza, della medesima difesa del condannato, che mirava ad ottenere l'indulto della pena irrogata con sentenza resa in data 11 luglio 2001, dalla Corte di assise di appello di Bari, alla quale, su opposizione della Procura generale, si perveniva appunto, alla disposta revoca dell'indulto già concesso in precedenza (per anni due , mesi due, giorni ventiquattro, con provvedimento del giorno 8 gennaio 2008); - il Giudice dell'esecuzione nel fare riferimento alla pena irrogata con la sentenza emessa in data 11 luglio 2001, ha considerato l'entità della pena già risultata da quella aggiunta in continuazione, tenendo presente che, anche ai fini della individuazione della data di cessazione della permanenza, doveva farsi riferimento all'emissione della sentenza di primo grado;
- il ricorso per cassazione avverso detto provvedimento era inammissibile e, dunque, il provvedimento doveva considerarsi definitivo, in assenza di ulteriori elementi di novità. 1.3.Ciò posto, il Collegio osserva che, in definitiva, vi sono due istanze proposte alla difesa, che hanno come oggetto la richiesta di concessione dell'indulto, una del 22 dicembre 2017, superata dalla richiesta di revoca di precedente provvedimento di concessione dell'indulto, svolta dal Procuratore generale, accolta con la disposta revoca, intervenuta in data 13 febbraio 2018. La seconda istanza è del 17 febbraio 2021, decisa con la pronuncia di inammissibilità, oggetto di opposizione. In tale ultima sede, il giudice dell'opposizione, con il provvedimento impugnato, in definitiva, afferma che l'istanza del 17 febbraio 2021 è mera reiterazione della medesima del 22 dicembre 2017, decisa con la revoca dell'indulto del 13 febbraio 2018 (procedimento concluso cori la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di cassazione, con l'ordinanza citata). Ciò posto, si rileva che corretto appare il ragionamento svolto dal Giudice dell'esecuzione, non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, posto che la premessa di entrambe le richieste è che vi è stato un errore nella individuazione della data di cessazione della permanenza dei reati associativi. Quindi, anche la seconda istanza fonda sul medesimo presupposto della prima, cioè la diversa individuazione della data di cessazione della permanenza. Sotto tale profilo, allora, deve osservarsi che il ricorso non è sufficientemente specifico posto che risulta allegata l'ordinanza con la quale è stato riconosciuto il 4 vincolo della continuazione, in data 17 febbraio 2016, atto conosciuto senz'altro dal primo Giudice dell'esecuzione che ha disposto, nel 2018, la revoca dell'indulto. Peraltro, si deve rimarcare che la lettura dell'ordinanza del 17 febbraio 2016 allegata, non consente di comprendere se, effettivamente, la data di contestazione e di commissione dei reati associativi di cui ai capi A e B, siano coincidenti, né si comprende se quella contestata nell'imputazione sia, poi, coincidente con quella accertata, peraltro ad altri fini, dal Giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto il vincolo della continuazione. Sul punto, si deve, infatti, sottolineare che non risultano allegate le relative sentenze della cui esecuzione si discute. Sicché, da un lato, si deve prendere atto del contenuto del provvedimento del 17 febbraio 2016 che afferma che i reati sono compresi tra il 1998 e il 2001 (cfr. pag. 3 dell'ordinanza), rilevandosi però, che, nel fare tale affermazione il provvedimento indicato si riferisce a reati giudicati concernenti le armi (di cui alla sentenza resa in data 11 luglio 2001 dalla Corte di assise di appello di Bari) e a molteplici altri reati, tra cui quelli associativi di cui ai capi A e B, giudicati con la sentenza del 15 luglio 2010 della Corte di assise di appello di Bari, che si indicano come commessi tra l'ottobre 1999 e il 23 luglio 2001 (cfr. pag.
1-2 dell'ordinanza). Dall'altro, va rimarcato che il successivo provvedimento, del 13 febbraio 2018, revoca l'indulto perché afferma, evidentemente alla stregua dell'accertamento operato in quella sede ai fini che interessano, che le condotte associative, contestate come commesse dal mese di ottobre 1999 (capi A e B della sentenza del 15 luglio 2010 della Corte di assise di appello di Bari), sono permanenti, quindi senza dies ad quem, se non quello coincidente con la sentenza di primo grado. Orbene, per quel che rileva nella presente sede, il ricorrente avrebbe dovuto allegare circostanze tali da reputare, sulla base di elementi nuovi o di fatti non presi in esame o mai prima prospettati in sede esecutiva, che rispetto al procedimento concluso con ordinanza divenuta irrevocabile, di revoca dell'indulto del 13 febbraio 2018, la data di cessazione della permanenza di entrambi i reati associativi (capi A e B di cui alla sentenza del 15 luglio 2010 della Corte di assise di appello di Bari) era diversa da quella accertata, in quella sede, con l'ultimo provvedimento adottato nella medesima sede esecutiva che ha disposto la revoca dell'indulto, perché individua (come gli compete) in assenza di altro accertamento in tal senso in sede di cognizione, in presenza di contestazione aperta quale è il dies ad quem. È noto, invero, che (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121) in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata j nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione. 2.11 provvedimento impugnato, quindi, fa corretta applicazione del principio di diritto richiamato nonché di quello (tra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394) secondo il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione, divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. Peraltro, in tema di tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera soltanto nel caso in cui vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841, in un caso in cui la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato). 3.Segue da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estensore