Sentenza 3 agosto 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5779 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5779 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MELONI Marina – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2946/2021 proposto da: S.N., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Calafiore; – ricorrente – contro E.V., rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Mangiafico; – controricorrente – avverso la sentenza n. 68/2019 della Corte d'appello di Catania, depositata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10718 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
I D E A IAN A S L O T ITA S S R A A T O BLIC T S P I M G A I ' E R 4 L o z . T L R r n L a A 7 I 8 m A D 9 D 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 I E , o N z T e r O g a G N L g ÖRTE SUPREMA DI CASSAZIONE m e E O L L Oggetto S O 9 E A 1 B . D rt SEPARAZIONE Dott. Pasquale1 07 1 8 /0 1 SEZIONE PRIMA CIVILE (A CONIUGI ASSEGNO MANTENIMENTO Composta dagli Ill.mi R.G.N. 17357/99 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Cron.23336 Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Ud. 08/03/2001 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON EL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso l'avvocato ANTONIO RICCIULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARILENA PODDI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
ER FI;
- intimato avversO la sentenza n. 11/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/06/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 625 udienza dell'08/03/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore 1 SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 6 marzo 1997, il Tribunale di Brindisi dichiarava la separazione personale dei coniu- gi IO ER ed EL ON, assegnando la casa CO- niugale al ER e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di £.200.000. La Corte di appello di Lecce, in parziale accogli- mento dell'impugnazione della ON, con sentenza del 17 giugno 1998, ha elevato l'importo dell'assegno a £.400.000 mensili e respinto gli altri motivi di grava- me osservando: a) che andava respinta la domanda di estinzione del giudizio di primo grado dopo la sua av- venuta cancellazione dal ruolo, formulata dall'appellante, in quanto il ER aveva correttamen- te notificato l'atto di riassunzione con il rito di cui all'art. 143 cod. proc. civ. il 24 marzo 1995, dopo che il 16 marzo precedente era stata tentata inutilmente la notificazione nella di lei residenza di via G. Bruno a mani della madre convivente, la quale aveva riferito che non conosceva il recapito della figlia;
b) che an- p 2 stato ritual- che l'atto introduttivo del giudizio era notificato alla moglie ai sensi dell'art.140 mente cod. proc. civ.%; c) che l'assegno di mantenimento doveva essere elevato all'importo di £.400.000 mensili, tenuto conto, da un lato, della retribuzione mensile di £.
2.550.000 del ER, cui doveva essere deteratto il canone di locazione di un appartamento pari a £..700.000 mensili dallo stesso corrisposto;
e dall'altro delle concrete possibilità per la ON, ancora quarantacinquenne, di procurarsi un'occupazione. Per la cassazione della sentenza quest'ultima ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste IO TE ra con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso EL ON, de- nunciando violazione dell'art.143 cod.proc.civ., si duole che la Corte di appello abbia ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzione del procedimento nel corso del giudizio di primo grado effettuata dalla con- troparte con il rito degli irreperibili il 24 marzo 1995, senza considerare che ne difettavano i presupposti in quanto il precedente tentativo era stato inutilmente compiuto presso il domicilio della madre di via Giorda- no Bruno 27 in Brindisi, ove essa ricorrente non aveva mai avuto la residenza;
e perché nel caso non solo non 3 sussisteva l'ignoranza della sua residenza da parte del marito, ma vi era la prova del contrario, avendo costui dichiarato nella successiva udienza di comaprizione del 21 giugno 1995 che la moglie era detenuta. Il motivo è fondato. Questa Corte ha tratto dal disposto dell'art.143 cod. proc. civ. la regola che è legittimo ricorrere alla forma di notificazione prevista dalla disposizione in rassegna quando la parte e l'ufficiale giudiziario ver- sino in stato di ignoranza dell'effettiva residenza del notificando perché quest'ultimo alla stregua dei regi- stri anagrafici del comune di residenza risulti irrepe- ribile e/o trasferito per ignota destinazione. In tal caso, tuttavia, la sola circostanza che il destinatario dell'atto da notificare non abiti presso la residenza anagrafica non è ancora sufficiente a giu- stificare l'applicazione delle formalità previste dal citato art.143, occorrendo altresì l'oggettiva impossi- bilità per il notificante di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinata- rio malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dalla comune diligenza;
e che l'ufficiale giudiziario nella relata fornisca le opportune indica- zioni in ordine alle ricerche od indagini compiute per accertare la nuova residenza e/o il domicilio del detto 4 destinatario: altrimenti la notifica effettuata con tale (Cass.540/2000; 6257/1997; rito deve ritenersi nulla 3799/1997). Nessuno di questi principi è stato osservato dalla sentenza impugnata, la quale dopo avere affermato che la ON risiedeva "di fatto” nella menzionata via Gior- dano Bruno n.27 di Brindisi perché una tale indicazione veniva riportata su di una sentenza penale emessa a suo carico e perché in quel luogo doveva dimorare obbliga- toriamente in quanto posta agli arresti domiciliari, non si è neppure chiesta quale fosse la sua residenza ana- grafica, neppure per il fatto che la ricorrente aveva contestato di avere avuto in quel periodo siffatta re- sidenza, ove invece, abitava la madre;
che effettiva- mente l'ufficiale giudiziario aveva ivi rinvenuto quest'ultima che aveva rifiutato di ricevere l'atto di riassunzione;
ed infine che la ON aveva prodotto certificato storico anagrafico (che il Collegio può esaminare essendo stato dedotto un error in procedendo) attestante che nel periodo 17 novembre 1994-16 aprile 1996 costei era emigrata nel comune di Parma, ritornan- do a risiedere a Brindisi solo da quest'ultima data. D'altra parte, la sentenza impugnata non ha accer- tato neppure se il ER avesse dimostrato che, nono- stante l'impiego della normale diligenza e le informa- 5 zioni raccolte in rapporto al caso concreto, non era riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza della moglie, e se di econseguenza detto notificante l'ufficiale giudiziario avessero svolto tutte le ricer- che che la situazione imponeva dandone atto nella re- lazione di notifica;
né infine se il notificante cono- scesse o potesse conoscere adottando la comune diligen- za, la dimora, il domicilio о la residenza della mo- glie, in base alle risultanze istruttorie ed in partico- lar modo alla sua stessa dichiarazione resa all'udienza del 21 giugno 1995 che quest'ultima "era detenuta". Ma ha ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzio- ne compiuta con il rito dell'art. 143 cod. proc. civ. sul semplice riscontro della irreperibilità della ON nell'abitazione della madre di via G. Bruno, non segui- to né da alcuna ricerca anagrafica, né da documentate richieste di informazioni negative in ordine al nuovo recapito (Cass.12223/1995; 3358/1991). La Corte deve pertanto accogliere il motivo di ri- corso in esame, dichiarare assorbiti gli altri, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che si atterrà ai principi avanti esposti e provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 6
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara assorbiti gli altri, cassa in relazione al moti- VO accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così deci so in Roma 1'8 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente vatore Salvago Pasquale Reale zu Neil P P 2001 ELLIERE I D E A ) 4 A S 7 O . T S n R S A 7 T O 8 T S P 9 I 1 M A G I o ' z E R r L R T a L L m A I A 6 D D I e , E N g T O g G N e L L E O L 9 S 1 O . E A t B r D A ( 7