Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9171
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di domanda amministrativa intesa alla corresponsione di una rendita per malattia professionale, l'inutile decorso del termine di cui al primo comma dell'art. 104 d.P.R. n. 1124 del 1965, assegnato all'assicurato per formulare le proprie osservazioni in merito al diniego frapposto dall'istituto assicuratore, non preclude allo stesso assicurato il diritto di agire dinanzi al giudice per il riconoscimento della indennizzabilità della malattia, non essendo tale preclusione prevista dalla citata disposizione e trovando comunque applicazione il principio fissato dall'art. 8 legge n. 533 del 1973, secondo cui "nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 cod. proc. civ. non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9171
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9171
    Data del deposito : 6 luglio 2001

    Testo completo