Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
La mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità (ovvero di inesistenza) della sentenza stessa tutte le volte in cui la cancelleria del tribunale abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza nel registro cronologico, l'abbia altresì trasmessa all'ufficio del registro atti giudiziari, ed abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, così che la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, difatti, indica il "dies a quo" per l'impugnazione nel termine indicato dall'art. 327 C.p.c., e non assume, pertanto, rilievo tutte le volte in cui l'impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta (a prescindere, ancora, dalla considerazione che, secondo quanto disposto dall'art. 156 C.p.c., le formalità di pubblicazione della sentenza indicate nel primo comma dell'art. 133 stesso codice non sono previste dalla legge a pena di nullità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/1999, n. 8297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8297 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN RO, difensore di se stesso, elettivamente, domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE N.5, presso l'Avvocato FERDINANDO CAPPABIANCA, giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIALE CAMPANIA 45 MILANO, in persona del suo amministratore ing. Luciano Formigoni, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO TRIESTE 82, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MAZZEI, che lo difende unitamente all'avvocato CANDIDO COSSANDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5905/96 del Tribunale di MILANO, emessa il 05/06/96; RG.19853/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato FERDINANDO CAPPABIANCA (per delega AVV. RO AN);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avvocato RO AN, difensore di se stesso, ha proposto opposizione davanti al pretore di Milano contro l'atto di precetto con il quale il Condominio dello stabile di viale Campania 45 in quella città gli aveva chiesto il pagamento delle spese processuali liquidate in diverso giudizio.
L'opponente ha dedotto la mancanza di "delega" al difensore del Condominio, la nullità della procura rilasciata da amministratore cessato dall'incarico, la nullità dell'atto di precetto fondato su sentenza non munita di formula esecutiva.
Il Condominio si è costituito in giudizio ed ha resistito all'opposizione.
2. L'opposizione è stata rigettata dal pretore ed il soccombente ha proposto appello.
La decisione del primo giudice è stata confermata dal tribunale di Milano con sentenza decisa il 5 giugno 1996.
3. Per la cassazione di questa sentenza l'avvocato RO AN ha proposto ricorso, articolato in due motivi.
Resiste con controricorso il Condominio di viale Campania 45, Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo del ricorso è denunciata la "nullità formale e inesistenza" della sentenza impugnata, mancante della data di pubblicazione: censura di violazione degli artt. 133, 156 cod. proc. civ. e degli artt. 64 e 120 delle disposizioni di attuazione di detto codice.
Il motivo non è fondato.
1.2. La sentenza resa dal tribunale di Milano il 5 giugno 1996 ed oggetto di questo ricorso per cassazione reca in calce la seguente dicitura: "La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria, oggi...."; segue la firma del direttore di cancelleria.
Effettivamente, quindi, la sentenza non contiene la data dell'avvenuta pubblicazione e da questa circostanza il ricorrente fa derivare la causa della nullità o dell'inesistenza della sentenza. Il Collegio ritiene che, indipendentemente dalla giurisprudenza di questa Corte sul valore della data della pubblicazione della sentenza, nella situazione data la denunciata nullità o inesistenza della sentenza non può essere dichiarata e ciò per le seguenti concorrenti ragioni.
A. Dopo l'annotazione sopra riportata la cancelleria del tribunale di Milano ha compiuto le seguenti operazioni significative:
ha annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza nel registro cronologico in data 13 giugno 1996 con il n. 9435; ha trasmesso la sentenza all'ufficio del registro atti giudiziari, il quale l'ha registrata il 2 settembre 1996; ha comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione.
B. Si aggiunga:
- che, secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., la nullità non può essere dichiarata, in quanto le formalità della pubblicazione della sentenza, indicate nel primo comma dell'art. 133 dello stesso codice, non sono previste dalla legge a pena di nullità;
- che la data di pubblicazione, in generale, indica il dies a quo per l'impugnazione della sentenza nel termine indicato dall'art.327 cod. proc. civ., il quale non era rilevante nella fattispecie concreta dato che l'impugnazione della sentenza è stata fatta tempestivamente.
Pertanto, nella situazione data, la mancanza della data di pubblicazione della sentenza impugnata deve essere considerata mera irregolarità, come tale priva di effetti.
2. Le altre censure svolte con il ricorso non possono essere esaminate.
2.1. La sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi è impugnabile, oltre che con il regolamento di competenza si sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. civ., mediante ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione;
quella resa sulle altre forme di opposizione (del debitore ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e dei terzi ai sensi dell'art. 619 dello stesso codice) è, invece, appellabile. Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni: Cass. 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi: Cass. 12 novembre 1996, n. 9879.
2.2. RO AN, come risulta dalla sentenza impugnata, con l'opposizione al precetto, aveva denunciato che l'atto mancava della delega del difensore del Condominio per la fase esecutiva, che procura era stata rilasciata da amministratore del Condominio già cessato dalla carica, che la sentenza non era munita di formula esecutiva.
Queste doglianze, secondo i principi prima esposti, configuravano opposizione agli atti esecutivi disciplinata dal primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.
Da questa configurazione discendeva che la sentenza emessa dal pretore era impugnabile, con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. civ. e mediante ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione e non con l'appello, che è stato proposto davanti al tribunale di Milano.
La dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello doveva essere rilevata dal tribunale di Milano, ma può essere resa d'ufficio anche da questa Corte, trattandosi di presupposto processuale.
Come è stato preannunziato, questa conclusione assorbe l'esame del secondo motivo del ricorso con il quale è stato denunciato che era cessata la materia del contendere e che la sentenza non aveva esaminato punti decisivi della controversia (secondo motivo).
3. In definitiva il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 127.500, oltre onorari che si liquidano in lire 900.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999