Sentenza 7 marzo 2000
Massime • 1
La rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non ricettizio che non rientra nella categoria degli atti a titolo gratuito che l'art. 192 cod. pen. considera inefficaci, quando compiuti dal colpevole dopo il reato, rispetto ai crediti dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2000, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 7/03/2000
Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Providenti " N.1294
Dott. Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo Di Popolo " N.33117/99
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da GA CO ST nata a [...] il 22- 6-1946; GA CO RI IC nata a [...] il [...];
GA CO AN TR nata a [...] il [...];
GA CO TO nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 10-2- 1999;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
Con ordinanza del 22-2-1999 la Corte d'Appello di Milano, deliberando sull'istanza presentata da RI IC, ST, AN TR e TO GA CO nella qualità di uniche eredi di AV IN coniugata con GA CO IC, condannato con sentenza della Corte d'Appello di Milano passata in giudicato il 14-10-1997, tendente ad ottenere il dissequestro e la restituzione della metà delle disponibilità giacenti su due conti correnti contestati ai genitori delle istanti, già sottoposte a sequestro conservativo penale, accoglieva parzialmente l'istanza limitatamente ad un terzo delle somme disponibili sui conti sequestrati. Sosteneva la Corte, di dover ritenere inefficace a norma dell'articolo 192 c.p., rispetto ai crediti dello Stato, la rinunzia, effettuata da IC GA CO, all'eredità della moglie, e conseguentemente mantenere in sequestro anche il terzo che sarebbe a lui pervenuto in caso di accettazione.
Proponevano ricorso le istanti sostenendo con il primo motivo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto demandare al giudice civile per competenza funzionale la soluzione della questione. Con il secondo motivo la carenza di legittimazione del P.M. per mancanza di interesse, essendo la tutela degli interessi civili dello Stato demandata all'avvocatura dello Stato.
Con il terzo motivo l'impossibilità di considerare pregiudizievole l'atto di rinunzia all'eredità, e comunque l'impossibilità di applicare l'articolo 192 c.p., senza esperire l'azione revocatoria. Inoltre in via subordinata sostenevano che il sequestro conservativa andava limitato alle somme eventualmente eccedenti il credito dello Stato effettivamente accertato.
Il P.M., osservava che l'atto di rinunzia all'eredità non può essere considerato "a titolo gratuito", e quindi non rientra fra gli atti negoziali considerati inopponibili dall'articolo 192 c.p., aggiungeva che in ogni caso quest'ultima norma non poteva essere fatta valere senza aver prima esperita e definita l'azione revocatoria, e chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
Con memoria di replica i ricorrenti aderivano alle argomentazioni proposte dal Procuratore Generale.
Le censure sono fondate.
Infatti, la rinunzia all'eredità è un negozio unilaterale non recettizio, la cui titolarità appartiene esclusivamente al "chiamato", che può porlo in essere esercitando un vero e proprio diritto potestativo. Richiede la forma solenne ad substantia ed i suoi effetti retroagiscono, si che il rinunziante si ha come non mai chiamato all'eredità. Non rientra nella categoria degli atti a titolo gratuito, poiché non consiste in una disposizione di liberalità a favore di altri, ma in un atto autonomo, che può essere - compiuto - per più svariati motivi, e che comunque comporta l'effetto della esclusione della confusione del patrimonio ereditario con quello del "chiamato". Il rinunziante quindi non assume alcuna pretesa, ne' alcun obbligo sulla massa ereditaria, con la conseguenza che, non può essere chiamato a rispondere dei debiti del "de cuius" e che i beni ereditari non possono essere destinati al pagamento dei debiti del rinunziante.
Partendo da questo principio, ed al fine di evitare che la rinunzia possa essere utilizzata in pregiudizio ai creditori del rinunziante, il legislatore ha previsto, una particolare azione. Essa consiste nella possibilità concessa al creditore particolare, di ottenere l'autorizzazione dal giudice ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del rinunziante (art. 524 primo comma C.C.). Il suo effetto è però limitato al creditore dell'erede che mette in moto l'azione, e si esplica nella misura dell'interesse di costui. Cioè, il risultato del rimedio in questione è unicamente assicurare alle ragioni del creditore i beni ereditari, con la conseguenza, che soddisfatte tali ragioni, la rinunzia del chiamato continua ad essere efficace ed egli non diventa erede, neanche attraverso l'azione del suo creditore. In altri termini può affermarsi che la rinunzia esclude in ogni caso la possibilità di considerare acquisito l'asse ereditario al patrimonio del "chiamato", tanto che per evitare un uso distorto di questo istituto, il legislatore ha previsto la concessione di una particolare azione da proporre in giudizio, diversa dall'ordinaria surrogatoria, ma che determina una, sia pur parziale, accettazione. Ne consegue che i beni della defunta AV IN, non sono mai entrati nel patrimonio del marito IC GA CO, avendo questi rinunziato all'eredità. Essi, appartenendo esclusivamente alle eredi della "de cuius", non possono far parte dei beni sequestrati.
Nè può trovare applicazione l'articolo 192 c.p., perché, come già chiarito la rinunzia all'eredità non è un atto a titolo gratuito compiuto dal colpevole dopo il reato, e quindi non può essere considerata inefficace rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 c.p.. Lo Stato quale creditore particolare del GA CO,
potrà, ove non riuscisse a garantire il suo credito con le altre somme in sequestro, adire il giudice civile per i rimedi previsti dalla legge a salvaguardia dei creditori particolari del rinunziante. L'accoglimento dell'indicato motivo del ricorso, avendo carattere assorbente, esime la Corte dall'esame degli altri motivi proposti. L'ordinanza impugnata pertanto va annullata senza rinvio, nella parte in cui ha rigettato l'istanza di restituzione della quota di denaro spettante per diritto ereditario a GA CO IC.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza nella parte in cui ha rigettato l'istanza di restituzione della quota di denaro spettante per diritto ereditario a GA CO IC.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000