Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 2
In materia di esecuzione forzata di un'obbligazione di fare (nella specie, avente ad oggetto la riduzione delle luci e vedute illegittimamente aperte in un edificio), derivante da una sentenza pronunciata nei confronti di più persone (nel caso in esame, comproprietarie dell'immobile), soggetto passivo dell'esecuzione è esclusivamente quella di esse che versa in una situazione possessoria che gli permetta di eseguire l'obbligazione e, quindi, non occorre che il titolo esecutivo ed il precetto siano notificati a tutti i soggetti obbligati; pertanto, l'obbligato che si trovi in detta situazione, identificato quale soggetto passivo dell'esecuzione, è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617, cod. proc. civ.), qualora non gli sia stato notificato il titolo esecutivo o il precetto, ovvero opposizione all'esecuzione (art. 615, cod. proc. civ.), se non sia contemplato nel titolo come soggetto obbligato, oppure vanti una situazione possessoria prevalente e non pregiudicata dal titolo, ma non può eccepire la mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto agli altri coobbligati.
In materia di esecuzione di obblighi di fare, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione decide la controversia insorta tra le parti in ordine al contenuto della condanna ha natura di sentenza ed è, quindi, impugnabile con l'appello, ma il giudice del gravame deve limitarsi a pronunziare in ordine a detto profilo e non può stabilire le modalità dell'esecuzione, in quanto la fissazione di queste ultime è riservata alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. CHIARINI MA Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE OLIVIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA LV;
- intimata -
avverso la sentenza n. 9636/99 del Tribunale di NAPOLI, Sezione 1^ Civile, emessa il 27/10/99 e depositata l'01/12/99 (R.G. 3696/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r., cassazione con rinvio al giudice di 1^ grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è sorta in un processo di esecuzione forzata di obblighi di fare promosso da RA AN
contro
NZ AR.
2. - RA AN ha agito sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza 15.4.1979 del tribunale di Napoli. La sentenza era stata pronunciata in un giudizio promosso per ottenere la riduzione di vedute e luci;
il giudizio era stato iniziato in confronto sia di NZ AR sia di GE GI RI, in proprio e quali esercenti la patria potestà sui loro figli minori, ed inoltre in confronto di MA RI;
tutti i convenuti erano stati condannati in solido tra loro ad arretrare vedute oblique esercitate da balconi di un edificio di loro proprietà ed a rendere conformi alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ. luci aperte in tale edificio verso quello di proprietà
della AN.
Nel processo di esecuzione forzata, il pretore della sede distaccata di Afragola della pretura circondariale di Napoli ha emesso un'ordinanza, depositata il 22.2.1999, per determinare le modalità di esecuzione della sentenza.
3. - RA AN, sul presupposto che tale ordinanza fosse da considerare alla stregua di una sentenza, l'ha impugnata con appello davanti al tribunale di Napoli.
Il tribunale, con sentenza dell'1.12.1999, ha esaminato l'appello nel merito, ha stabilito che per attuare la sentenza di condanna dovevano essere fatte opere diverse da quelle indicate dal pretore ed ha condannato NZ AR ad eseguirle.
4. - OS ha chiesto la cassazione della sentenza.
Il ricorso è stato notificato il 18.5.2000 ad RA AN presso il difensore per lei costituito nel giudizio d'appello. La AN non ha però svolto attività di difesa.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2. - Il primo denunzia un vizio di nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 475, 479, 480 e 612 dello stesso codice).
Vi si svolge questa tesi.
Il titolo esecutivo era rappresentato da una sentenza che ha accolto un'azione della AN a tutela della proprietà ed ha condannato non solo NZ AR, ma anche gli altri convenuti, con la conseguenza che la condanna "aveva ad oggetto obbligazioni di fare inscindibilmente a carico di tutti i comproprietari dell'immobile su cui dovevano essere eseguite le opere".
"Nonostante il fatto che la condanna, avente ad oggetto obbligazioni indivisibili, fosse stata pronunciata nei confronti di tutti i proprietari, l'esecuzione si è svolta soltanto nei confronti di uno solo di essi: la sig.ra NZ AR".
Avrebbe allora dovuto essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto a tutti i soggetti obbligati e, nel provvedere, il pretore avrebbe dovuto sentire tutte le persone obbligate.
2.1. - Il motivo è inammissibile.
2.2. - La domanda volta a far accertare che in un edificio finitimo sono state aperte vedute e luci in violazione delle norme che le regolano e ad ottenere la condanna alla loro riduzione, se la costruzione appartiene in comunione a più persone, deve essere proposta in confronto di tutte - la Corte enuncia in modo costante il principio di diritto, per cui nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali tra fondi limitrofi, tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari, in quanto la eventuale sentenza di condanna ad un fare, resa nei confronti di alcuni soltanto di essi, sarebbe pronunciata inutilmente, perché non sarebbe eseguibile nei confronti degli altri (Cass. 7 giugno 2001 n. 7669; 4 agosto 2000 n. 10260, tra le più recenti).
2.3. - La sentenza fatta valere come titolo esecutivo era stata appunto pronunciata in confronto di più persone, individuate dall'attrice come comproprietarie dell'edificio in cui vedute e luci erano state aperte.
La sentenza aveva accertato l'esistenza delle violazioni denunciate con la domanda ed aveva condannato i convenuti ad eliminarle. Tutti i comproprietari erano dunque obbligati ad eseguirla, attuando le modificazioni necessarie per ricondurre vedute e luci alla condizione stabilita nella sentenza, e tutti erano soggetti a subire in caso d'inadempimento l'esecuzione forzata della sentenza. 2.4. - Da ciò la ricorrente trae la conseguenza che, in un caso di questo tipo, anche il processo esecutivo si deve svolgere contro tutti i comproprietari dell'immobile individuati in base al titolo esecutivo.
Perciò - questa la tesi della ricorrente - prima di procedere all'esecuzione forzata in forma specifica secondo le modalità prescritte dall'art. 612 cod. proc. civ., la parte istante deve notificare a tutti i comproprietari titolo esecutivo e precetto e, se ciò non è avvenuto, il giudice dell'esecuzione deve o astenersi dal provvedere sulla domanda o provocare la comparizione delle o altre parti tenute all'esecuzione della sentenza e poi provvedere. Se questo non avviene i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione sarebbero nulli.
Le conseguenze che nel motivo sono tratte dalla premessa non possono essere condivise.
2.5. - Quando manca l'esecuzione spontanea di un'obbligazione di fare e la parte istante chiede al giudice di conformare coattivamente la situazione di fatto a quella dichiarata nel titolo esecutivo, la parte di soggetto passivo dell'esecuzione forzata è assunta dalla persona che, in rapporto al bene da modificare, versa in una particolare situazione possessoria: più specificamente, nella situazione possessoria che da un lato gli consentirebbe di eseguire l'obbligazione imposta dal titolo, dall'altro si tratta di superare mediante l'intervento del giudice, per realizzare il risultato dovuto in base al titolo.
Questa parte, se non le siano, stati notificati il titolo esecutivo ed il precetto, prima di essere chiamata dal giudice per essere sentita o prima che il giudice determini le modalità da seguire nell'esecuzione del titolo, può reagire con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) e, se non sia contemplata dal titolo come soggetto obbligato o possa opporre una situazione possessoria prevalente, ovverosia non pregiudicata dal titolo, potrà proporre opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) (come è stato reiteratamente affermato in sede di esecuzione forzata per rilascio: Cass. 22 novembre 2000 n. 15083; 22 gennaio 1998 n. 603; 10 gennaio 1993 n. 11090; 17 ottobre 1992 n. 11410). Dunque, la persona assume la qualità di parte del processo di esecuzione forzata in forma specifica non per il fatto di ricevere la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ma per il fatto di essere concretamente raggiunta nella sua situazione possessoria dalla modificazione del bene ordinata dal giudice in base al titolo e questa intromissione nella sua sfera di possesso non può respingerla se in base al titolo sarebbe stato obbligato ad eseguire.
Può solo opporvi che il provvedimento esecutivo avrebbe dovuto essere preceduto dal compimento in suo confronto degli atti invece omessi perché compiuti verso altri.
2.6. - Quando il titolo esecutivo sia stato ottenuto in confronto di comproprietari dello stesso immobile, il titolo esecutivo ed il precetto siano stati notificati ad uno e non a tutti ed il giudice sul ricorso della parte istante provvede a determinare le modalità d'esecuzione dopo avere sentito quel solo comproprietario, per gli altri comproprietari, anch'essi obbligati secondo il titolo, si può se mai profilare la situazione appena indicata.
Essi possono essere considerati avere una ragione di opposizione agli atti esecutivi.
Ma far valere questa ragione spetta a loro, non invece al comproprietario sentito.
3. - Col secondo motivo la cassazione della sentenza è ancora chiesta per nullità della stessa sentenza e del procedimento, (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 354, primo comma,
o 50 bis e ter e 281 septies dello stesso codice, oltre che degli artt. 102, 464, 479, 480, 612 e 615).
Le considerazioni svolte nel primo motivo a proposito della indivisibilità dell'obbligazione che derivava dalla condanna contenuta nel titolo esecutivo sono qui riprese e poste a base della tesi per cui sulle questioni insorte davanti a sè e decise dal pretore con sentenza avrebbe potuto provvedersi solo nel necessario contraddittorio di - tutte le parti che erano state convenute nel giudizio di cognizione.
Il motivo non è fondato.
Quando più sono i comproprietari, ciascuno può agire a tutela del bene comune, senza bisogno che siano chiamati ad integrare il contraddittorio gli altri, se si tratta di ottenere tutela per un diritto inerente al bene o far accertare l'infondatezza della pretesa da altri vantata in ordine ad esso (Cass. 5 giugno 1990 n. 5391; 29 aprile 1999 n. 4354; 19 luglio 2000 n. 7682; 28 gennaio 2000 n. 962;
19 settembre 2001 n. 11806; 18 gennaio 2002 n. 537; 27 agosto 2002 n. 12558).
4. - Anche il terzo è un motivo di nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324, 612, 613 e 484 dello stesso codice, oltre che all'art. 2909 cod. civ.). Vi si sostiene la tesi per cui il tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad annullare la sentenza del pretore, perché aveva deciso una controversia di merito, e rimettere le parti davanti al giudice dell'esecuzione perché stabilisse le modalità dell'esecuzione. Il motivo è solo in parte fondato.
Iniziata un'esecuzione per obblighi di fare, se tra le parti si discute circa il contenuto della condanna, la controversia va decisa con sentenza.
Tuttavia, come oggetto della controversia è la individuazione del modo in cui il rapporto tra le parti è stato regolato dalla precedente decisione, così la sentenza che la decide può avere il limitato contenuto di una sentenza di accertamento. Così risolta l'incertezza sul contenuto del comando, spetterà poi al giudice dell'esecuzione disporre per la sua esecuzione, dettando le relative modalità.
La sentenza impugnata deve essere di conseguenza cassata nella parte in cui, anziché limitarsi a dichiarare il contenuto del precedente comando giudiziale e il conseguente contrasto tra tale comando ed il modo prefigurato dal pretore per darvi esecuzione, ha anche condannato la AR ad eseguire opere da esso tribunale indicate. 5. - Il ricorso va dunque accolto solo in parte, con conseguente cassazione senza rinvio della sola statuizione di condanna. 6. - Le spese del giudizio di appello possono restare a carico della ricorrente, come le ha poste il tribunale, perché essa è rimasta sostanzialmente soccombente, mentre le spese del giudizio di Cassazione si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa senza rinvio la statuizione di condanna, compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003