Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
AT RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso l'avv. Mario Are, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Mauro Mezzetti, per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 118/35/02 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, sezione n. 35, in data 8 gennaio 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
uditi per i ricorrenti l'avvocato dello Stato Albenzio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e per la controricorrente gli avv.ti Are e Mezzetti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente PR LL proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria avverso la richiesta di rimborso - da lei formulata il 24 gennaio 1995 - della somma di L. 64.214.960.905, corrispondente alla ritenuta alla fonte operata dall'I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano) sugli interessi legali dalla medesima contribuente percepiti quale accessorio dell'importo che l'I.M.I. era stato condannato a pagare al suo defunto coniuga, ing. AN VE, a titolo di risarcimento danni per effetto della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4809 del 26 novembre 1990, passata in giudicato. La Commissione Tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso della LL, affermando che detti interessi avevano natura compensativa e come tali erano esenti da tassazione, ai sensi dell'art. 41, comma 1^, lett. h), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore dopo le modifiche introdotte con l'art. 1, comma 1^, lett. c), d.l. 30 dicembre 1993, n. 597, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Proponeva appello l'Amministrazione delle finanze, deducendo che gli interessi in questione avevano natura moratoria e come tali erano soggetti a tassazione. Proponeva appello incidentale anche la contribuente, censurando la sentenza impugnata per non aver disposto l'applicazione sulla somma dovuta degli interessi previsti dagli artt. 68 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Con sentenza dell'8 gennaio 2003 la Commissione Tributaria regionale del Lazio, ritenuta comunque infondata la qualificazione dei menzionati interessi come moratori, dichiarava inammissibile l'appello principale, ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 1992/546, poiché l'appellante, definendo moratori gli interessi legali sui quali erano state, effettuate le ritenute, aveva formulato una domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado dalla contribuente, la quale aveva dedotto - senza contestazioni sul punto da parte dell'Ufficio, neppure costituitosi in quel giudizio - trattarsi invece di interessi compensativi, infatti, secondo l'adita commissione regionale, essendo diversa la natura degli interessi moratori rispetto a quella degli interessi compensativi, "la domanda dell'appellante" risultava basarsi su di una diversa causa petendi rispetto a quella posta dalla contribuente a fondamento dell'originario ricorso, con conseguente violazione del divieto dello jus novorum contenuto nell'art. 57 d. lgs. 1992/546. La Commissione regionale, inoltre, respingeva l'appello incidentale della LL.
Hanno proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d. lgs. 1992/516 e dell'art. 345 c.p.c. censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio e a tale riguardo deducono che:
1 - la qualificazione degli interessi in questione come moratori anziché compensativi non costituisce domanda nuova, ma mera argomentazione difensiva finalizzata a contestare la tesi, sostenuta dal giudice di primo grado, circa la natura compensativa di detti interessi e quindi a supportare il proprio motivo di impugnazione a favore dell'assoggettabilità a tassazione dei medesimi;
2 - conseguentemente la domanda devoluta alla cognizione del giudice di appello non ha subito alcuna modificazione rispetto a quella oggetto del giudizio di primo grado, essendosi l'Ufficio appellante limitato, nell'esercizio del suo diritto di impugnazione, a criticare la tesi della contribuente e la sentenza di primo grado che l'ha condiviso, e recepita;
3 - nella fattispecie non risulta violato l'art. 57 d. lgs. 992/546, in base al quale nel giudizio di appello è vietata, a pena d'inammissibilità, la proposizione di nuove domande, ma non la possibilità, per la parte non costituita in primo grado, di proporre impugnazione e di confutare le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 41, comma 1^, lett. h), d.P.R. 1986/917, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1^, lett. a) e c), d.l. 1993/557, convertito nella legge 1994/133, e difetto assoluto di motivazione su di un punto decisivo della controversia - i ricorrenti deducono che, qualora si ritenga che il giudice di appello, dichiarando infondata la qualificazione moratoria degli interessi di cui trattasi, abbia pronunciato anche sul merito dell'impugnazione e implicitamente respinto l'appello, la decisione sul punto sarebbe del tutto priva di motivazione, soprattutto con riferimento alle specifiche argomentazioni difensive svolte dall'Ufficio, oltre che in palese contrasto con la normativa sopra richiamata, in base alla quale gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli a cui accedono e sono pertanto soggetti a tassazione.
La controricorrente, nel chiedere la dichiarazione d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, ha affermato che la Commissione Tributaria regionale del Lazio ha fondato il rigetto dell'appello sulla duplice argomentazione dell'infondatezza merito delle censure dell'Ufficio e dell'inammissibilità del gravame per violazione del divieto dello jus novorum.
Il primo motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevato che, diversamente da quanto dedotto dalla controricorrente, l'adita Commissione Tributaria regionale del Lazio, con la sentenza qui gravata di ricorso, si è pronunciata sull'impugnazione dell'Ufficio avverso la decisione di primo grado con statuizione limitata alla dichiarazione di inammissibilità in rito dell'appello per violazione dell'art. 57 d.P.R. 1992/546 e del divieto dello jus novorum, senza decidere nel merito la controversia. Depongono in tal senso i seguenti univoci argomenti, specificamente desumibili dal complessivo contenuto della sentenza qui impugnata:
a - l'iter logico-giuridico posto a base della decisione è, sin dall'inizio della motivazione, orientato nel senso di evidenziare che l'appello si fonda sulla proposizione di una domanda nuova ("Nell'appello viene formulata una nuova domanda", pag. 4, prima e seconda riga);
b - il giudizio in ordine alla novità della domanda viene fondato sulla diversità concettuale e giuridica tra interessi moratori e interessi compensativi, che determinerebbe il mutamento della causa petendi nel giudizio di appello rispetto a quella posta a fondamento della domanda nel giudizio di primo grado (pag. 4, secondo e quarto periodo);
c - sulla constatazione dell'introduzione di una domanda nuova si fonda il dichiarato convincimento che ricorra nella specie la violazione del divieto dello jus novorum in appello, con conseguente esplicito giudizio d'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 57 d. lgs. 1992/546 (pag. 4, terzo e quinto periodo);
d - coerente con l'impostazione logico-giuridica della motivazione è il dispositivo della sentenza, con il quale viene dichiarata soltanto l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio, senza pronuncia alcuna sul merito dell'impugnazione.
In tale univoco contesto argomentativo, il riferimento, nella motivazione della sentenza, all'infondatezza della tesi che qualifica come moratori gli interessi di cui trattasi, costituisce mera affermazione incidentale e accessoria, superfluamente inserita in un ragionamento volto soltanto a dimostrare l'inammissibilità in rito dell'appello per violazione del divieto dello jus novorum, ma non idonea - proprio per la sua collocazione, quale obiter dictum eccedente la necessità logico-giuridica della decisione (Cass. 8 ottobre 1997, n. 9775; Cass. 27 maggio 1997, n. 4686; Cass. 30 luglio 1984, n. 4531), nel contesto di argomentazioni incentrate sulla rilevazione della formulazione di una domanda nuova - a costituire il fondamento di una pronuncia sul merito dell'impugnazione dell'Ufficio e a configurare la decisione qui gravata come sentenza di rigetto dell'appello principale.
Considerato quanto sopra, appare meritevole di accoglimento la censura mossa dai ricorrenti alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione finanziaria da parte della Commissione Tributaria regionale.
Infatti l'appellante, nel qualificare come moratori e non come compensativi gli interessi percepiti dalla LL e conteggiati sulla somma che l'I.M.I. è stato condannato a pagare, a titolo di risarcimento danni, al suo defunto coniuge, ing. AN VE, non ha mutato la causa petendi dell'originaria domanda svolta in primo grado dalla contribuente, ma si è limitato a confutare, nell'esercizio del proprio diritto di difesa e di impugnazione di una sentenza a lui sfavorevole, le argomentazioni giuridiche svolte dal giudice di primo grado a sostegno della propria tesi sulla natura compensativa dei menzionati interessi, senza richiedere l'accertamento di nuovi fatti o sollecitare nuovi temi d'indagine, ma prospettando una diversa qualificazione giuridica della fattispecie dedotta a fondamento della pretesa impositiva.
Trova applicazione, a tale riguardo, l'orientamento giurisprudenziale, che questo collegio pienamente condivide e ribadisce in questa sede, anche per la mancata prospettazione di nuovi elementi che giustifichino un riesame della questione, e secondo il quale:
A - il principio generale dell'esclusione dello jus novorum nel giudizio di appello, che trova espressa applicazione nel nuovo processo tributario in virtù dell'art. 57 d.P.R. 1992/546, comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio (Cass. 3 maggio 2002, n. 6347);
B - si ha pertanto domanda nuova quando risulta inserito nel processo un nuovo tema di indagine, non prospettato in primo grado (Cass. 26 marzo 2002, n. 4335), mentre la contestazione di tutti o di alcuni elementi della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio rientra tra le mere difese non soggette al divieto dello jus novorum in grado di appello, che riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto e non anche le difese e le eccezioni in senso lato (Cass. S.U. 8 gennaio 1997, n. 89; Cass. 9 gennaio 2002, n. 176, Cass. 18 giugno 2002, n. 8855; Cass. 23 aprile 2002, n. 5895). Il giudice di appello, considerando domanda nuova le argomentazioni difensive svolte dall'Ufficio appellante e dichiarando di conseguenza inammissibile il gravame per violazione del divieto dello jus novorum in appello stabilito dall'art. 57 d. lgs. 1992/546, non ha correttamente applicato i principi sopra enunciati. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con riferimento al primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo, ma gli atti vanno rimessi ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio, la quale, ritenuta l'ammissibilità dell'appello principale dell'Ufficio alla luce dei principi sopra enunciati, deciderà sul merito della controversia, provvedendo anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente grado, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004