Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALI2 932/02 Aula B REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12228/99 Dott. Sciarelli Guglielmo Dott. Miani Canevari Fabrizio Consigliere Cron.6826 Dott. De Matteis Aldo Consigliere Consigliere Rep. Dott. La Terza Maura Raffaele Cons. Relatore Ud. 10/12/01 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Filippo Barbagallo, Alfredo Musto e Carlo Boursier Niutta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, alla via Rocca Porena n.34 Roma. 4901 ricorrente
contro
ES ON rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Raimondo Ingangi, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Mario Massano, in Roma, via Otranto n.36. controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Napoli n.746 del 11/2/1999- R.G. 46060/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli depositato il 26/6/1996 NT ES, dipendente del Banco di Napoli, con mansioni di guardiano notturno, esponeva di avere ricevuto in data 15/2/1996 lettera di contestazione (a cui aveva fatto seguito, in data 21/5/96, il provvedimento di licenziamento) per avere abbandonato il posto di lavoro nella notte compresa fra il 19 e il 20 ottobre 1995 e per avere successivamente, in talune occasioni, non rispettato gli orari stabiliti per M lo svolgimento delle ronde notturne, ed infine per essere risultato assente alla visita domiciliare di controllo. Denunciava la illegittimità del licenziamento e chiedeva la condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni. 2 Il Pretore, con sentenza del 5/5/1997, accoglieva il ricorso, condannando il Banco di Napoli al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale di Napoli, sull'appello proposto dal Banco di Napoli, accoglieva il solo motivo riguardante la regolamentazione delle spese del giudizio di 1° grado, dichiarandone la compensazione. Confermava per il resto la decisione pretorile. A fondamento della decisione il giudice del gravame osservava che il lavoratore, all'epoca in cui si erano verificati l'abbandono del posto di lavoro e la mancata punzonatura negli orari previsti, risultava affetto da patologie psicosomatiche, tali da comportare diarrea di origine non meglio precisata, nonché ansie e paure, che trovavano sollecitazione anche nelle modalità di espletamento della prestazione (effettuata di notte da solo), e che, congiunte alle labili condizioni psico fisiche, apparivano idonee a determinare una condizione di disagio, se non di impedimento, nella gestione del controllo notturno. Di conseguenza il میرم suo allontanamento dal posto di lavoro e la omessa punzonatura non apparivano riferibili ad una volontà piena e determinata del lavoratore. Ciò limitava connotati di antigiuridicità dei suddetti comportamenti, che non trovavano pertanto riscontro in alcuna delle fattispecie enucleate 3 nell'art 8 del codice disciplinare, invocato a sostegno del provvedimento espulsivo, essendo parzialmente riconducibili ad obiettive condizioni di disagio, amplificate dalle ridotte capacità di risposta sul piano psico fisico. Osservava ancora che l'ulteriore addebito della assenza alla visita di controllo medico domiciliare, presumibilmente imputabile a leggerezza, non rivestiva gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto, neppure se considerato nell'ambito di una valutazione unitaria del complessivo comportamento contestato. Evidenziava inoltre la violazione del principio della immediatezza in relazione all'ampio spazio temporale intercorso fra l'accertamento dell'illecito e la irrogazione del provvedimento espulsivo. Avverso tale pronuncia il Banco di Napoli propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. NT ES resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Appare opportuno esaminare preliminarmente il secondo motivo del ricorso, con il quale il Banco di Napoli, nel denunciare violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e SS, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, 4 sostiene che il giudice del gravame, una volta rilevato che i comportamenti contestati si erano verificati nella loro materialità, avrebbe di conseguenza dovuto ritenere che si era in tal modo realizzata la previsione contrattuale (art 8) che individua, quali ipotesi di giusta causa di licenziamento, le mancanze di gravità tale (o per la dolosità del fatto, e per i riflessi penali o pecuniari e per la recidività, о per la sua particolare natura) da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Il Tribunale avrebbe invece omesso di accertare se i fatti contestati fossero sussumibili nella ipotesi in esame, e non avrebbecontrattuale valutato se la loro gravità fosse tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto. Il motivo del ricorso in esame non merita accoglimento in quanto non sussistono le carenze motivazionali e le violazioni di legge denunciate. Il giudice del gravame, contrariamente а quanto affermato dal ricorrente, ha esplicitamente preso in esame ed attentamente valutato la sussumibilità dei fatti contestati nella previsione contrattuale di cui all'art 8 del codice disciplinare. Al 5 riguardo ha accertato che la condotta censurata (allontanamento dal posto di lavoro ed esecuzione delle ronde solo in talune ore) nel caso di specie appariva almeno parzialmente determinata da una documentata situazione di malattia psicosomatica. Ha quindi escluso la applicabilità alla condotta censurata della previsione contrattuale di cui all'art 8, che regolamenta delle ipotesi di giusta causa, e cioè comportamenti che rilevano non solo nella loro obiettiva materialità, ma altresì in quanto imputabili alla consapevole scelta e volontà del lavoratore, poiché nel caso di specie l'incidenza determinante dello stato di malattia sminuiva i connotati di antigiuridicità del comportamento. La censura in esame risulta dunque priva di pregio. Egualmente infondato appare il terzo motivo del ricorso, con il quale il Banco di Napoli, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 2014 e 2119 C.C. nonché degli artt.l e della legge n.604 del 15 luglio 1966, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, propone più profili di censura. 6 Il ricorrente si duole innanzitutto che il giudice del gravame, nel valutare la intenzionalità e gravità dell'abbandono del posto di lavoro, non avrebbe considerato, ai fini della valutazione della gravità della complessiva condotta del lavoratore, che quest'ultimo aveva omesso di preavvertire del proprio allontanamento dal posto di lavoro, ed aveva apposto anticipatamente le firme di presenza, con ciò tenendo un comportamento incompatibile con lo stato di malattia. Il profilo di censura è privo di fondamento. Occorre preliminarmente evidenziare che il giudice del gravame ha dato esplicitamente atto che fatti oggetto della contestazioné (abbandono del posto di lavoro senza preavviso e pur avendo il lavoratore già apposto le firme di presenza) dovevano ritenersi pacifici. Ciò premesso, si osserva che, per quanto attiene al mancato preavviso di allontanamento, il giudice del gravame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha preso in considerazione tale comportamento, ed ha ritenuto che lo stesso, adottato nell'ambito di un particolare contesto, si poneva come un atteggiamento di leggerezza all'interno di un complessivo comportamento che, 7 pur assumendo rilevanza disciplinare, non appariva tuttavia idoneo, per le ragioni già evidenziate, a giustificare un provvedimento espulsivo. Con riferimento invece alla anticipata apposizione delle firme di presenza, deve rilevarsi che dalle argomentazioni che il giudice del gravame ha posto а sostegno del proprio convincimento circa la parziale e limitata intenzionalità dell'abbandono del posto di lavoro (l'improvviso insorgere delle manifestazioni della malattia: stato di paura e attacco di diarrea), emerge, implicito ma palese, il giudizio di irrilevanza di tale evidenziata circostanza, che, pur presa in considerazione, attraverso il richiamo al contenuto della lettera di contestazione, non stata ritenuta significativa ai fini della valutazione della intenzionalità del contestato abbandono del posto di lavoro. Tale impliciti giudizio di irrilevanza appare corretto, e non evidenzia pertanto alcuna carenza о insufficienza motivazionale, ove si osservi che una volta accertato l'improvviso insorgere della manifestazione della malattia e la necessità di allontanarsi, l'anticipata apposizione delle firme di presenza individua un comportamento che, anche 8 in relazione alla pluralità di ragioni astrattamente idonee a motivarne l'insorgenza, appare ininfluente a smentire о contraddire il carattere assorbente delle argomentazioni poste a sostegno del censurato convincimento. Né d'altra parte il ricorrente evidenzia effettive insufficienze ○ contraddittorietà motivazionali della statuizione in esame, risolvendosi la censura nel contrapporre al lineare e coerente percorso argomentativo del giudice del gravame una propria diversa valutazione delle risultanze processuali. Con ulteriore profilo di censura il ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe illegittimamente censurato le scelte imprenditoriali laddove ha giustificato il comportamento del lavoratore in relazione alle condizioni di lavoro (unico sorvegliante notturno ed assenza di turni), ed avrebbe imputato a tali scelte imprenditoriali, pienamente legittime, di essere causa di un indimostrato turbamento psicologico ritenuto giustificativo dei comportamenti censurati. La censura non merita accoglimento. I l giudice del gravame non ha ritenuto la illegittimità di alcuna scelta imprenditoriale. 9 Si è limitato ad evidenziare, con congrua ed attenta motivazione, il collegamento, in relazione agli effetti ed ai comportamenti del lavoratore, fra la malattia accertata e le (pur legittime) condizioni ambientali di lavoro. Il ricorrente si duole infine che il giudice del gravame non avrebbe attribuito le dovute conseguenze al fatto che, oltre all'abbandono del posto di lavoro, erano stati addebitati all'ES anche ulteriori gravi comportamenti, quali la mancata regolare esecuzione delle ronde e l'assenza alla visita di controllo, evidenziando inoltre la idoneità di tale ultimo addebito a giustificare di per se il provvedimento espulsivo. La doglianza appare infondata Il giudice del gravame ha infatti esplicitamente preso in considerazione entrambe le suddette contestazioni rivolte al lavoratore, valutando la loro gravità non solo con riferimento ad ogni contestazione ma anche con espressosingola riferimento ad una valutazione complessiva delle stesse. Per quanto attiene in particolare alla eccepita idoneità della assenza alla visita di controllo a giustificare il licenziamento, va Osservato che 10 tale profilo di censura appare, preliminarmente, inammissibile, in quanto con esso, senza individuare alcuna carenza motivazionale della relativa statuizione, si contrappone alla valutazione del giudice del gravame una opposta immotivata valutazione. Il rigetto dei suesposti motivi di ricorso, rende superfluo l'esame del primo motivo del ricorso, (con il quale il Banco di Napoli, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art 7 legge 300 del 20 maggio 1970, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto la tardività del provvedimento di recesso), che diviene inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale fondatezza dello stesso, riguardando una ratio decidendi ulteriore ed aggiuntiva (sulla nonsussistenza del requisito della immediatezza), inciderebbe comunque sulla decisione, fondata sulla accertata insussistenza della giusta causa, di per se idonea a tener ferma la pronuncia censurata. Il ricorso va dunque rigettato. Stimasi equo compensare fra le parti le spese del giudizio. 11
PQM
Rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Guglielmo Sciarelli Raffaele Di Lella Guylicte luath IL CANCELLIERE. Depositato in Cancriteria oggi, 27 8 2002 MLCANCELLIERE 12