Sentenza 7 gennaio 2002
Massime • 1
È nulla la notificazione dell'atto di riassunzione del processo interrotto eseguita presso il procuratore generale alle liti della parte non costituita (nella specie lo stesso procuratore della società di capitali incorporata, originariamente citata e costituita in giudizio), nella detta qualità, ancorché presso lo stesso la parte abbia eletto domicilio per tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato, atteso che la previsione degli artt. 303 cod. proc. civ. e 125, ultimo comma, disp. att. Cod. proc. civ., secondo cui la notifica deve essere fatta alla parte personalmente, è tassativa e non ammette equipollenti, trovando la sua ragion d'essere nella permanenza in capo al mandate del diritto di disporre se proseguire o meno il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA ROMA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO CORONATI, che la difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE IN SPA IN LIQUIDAZIONE;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 13112/99 proposto da:
IMMOBILIARE IN SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Palermo, in persona del liquidatore Sig. ALESSIO IL, nonché dei liquidatori giudiziali Avv.to Luigi Barbasso Gattuso, Prof. Michele Di Chiara, e Dott. Salvatore Tomaselli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR, difeso dall'avvocato GIUSEPPE BAVETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA ROMA SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 231/99 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione II Civile, emessa il 05/02/99 e depositata il 13/03/99 (R.G. 67/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Rodolfo CORONATI;
udito l'Avvocato Giuseppe BAVETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 12.1.1988 la Immobiliare IN spa convenne in giudizio avanti il tribunale di Palermo il Banco di Roma spa, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 715.330.580 oltre interessi.
La causa, interrotta una prima volta per la morte del procuratore costituitosi per la banca convenuta, veniva riassunta ad iniziativa della stessa parte istante con ricorso ex art. 303 cpc notificato personalmente alla parte in data 30.10.89, la quale provvedeva a costituirsi nuovamente per mezzo del procuratore e difensore avv. Marco Chines.
All'udienza collegiale del 23.2.1966, su dichiarazione del procuratore della convenuta, secondo cui era intervenuta la fusione per incorporazione del Banco di Roma nel Banco di S. Spirito, che mutava contestualmente la sua denominazione in Banca di Roma spa, la causa veniva nuovamente interrotta, per essere di nuovo riassunta su iniziativa della stessa parte istante, la quale provvedeva a notificare l'atto di riassunzione presso lo studio dell'avv, Marco Chines in Palermo via Ariosto n, 27, quale procuratore legale presso il cui studio il nuovo istituto aveva eletto il suo domicilio. La Banca di Roma spa non si costituiva in giudizio e il tribunale con sentenza 8.XI.96, dep. il 7.12 successivo, accoglieva la domanda attrice, condannando la Banca di Roma spa a pagare la somma di L. 751.330.580 ed accessori.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Banca di Roma spa, chiedendo che si dichiarasse la inesistenza o nullità della notificazione del secondo atto di riassunzione e di tutti gli atti successivi all'udienza collegiale del 23 febbraio 1996 e l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini. L'Immobiliare IN spa, costituitasi in giudizio chiedeva, in via incidentale, la riforma della statuizione sulle spese di primo grado.
La Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 231 del 5.2.1999 ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale e condannato la Banca di Roma spa alle spese del giudizio di secondo grado.
Riteneva la Corte che la notificazione dell'atto di riassunzione presso lo studio dell'avv. Marco Chines costituiva una mezza irregolarità e non una vera e proprie nullità, perché dalla procura generale alle liti dell'9.XI.93 risultava che la Banca di Roma spa aveva eletto domicilio presso lo studio dello stesso avvocato, nominato procuratore generale alle liti.
Per la cassazione della decisione ricorre la Banca di Roma spa esponendo due motivi.
Resiste con controricorso la Immobiliare IN spa, chiedendo in via incidentale l'annullamento della statuizione sulle spese fatta in primo grado.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, il principale e l'incidentale, possono essere riuniti attinendo alla stessa controversia.
Con i due motivi di ricorso principale, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 303 cpc e 125, ultimo comma, disp. att. cpc, nonché difetto di motivazione su un punto deciso della controversia, si censura la sentenza impugnata per la dichiarata validità dell'atto di riassunzione nei confronti del nuovo soggetto giuridico scaturito dall'incorporazione del Banco di Roma nella Banca di S. Spirito, e che, appunto, ha assunto la denominazione di Banca di Roma spa, e si sostiene che la riassunzione andava fatta, secondo le norme di riferimento, personalmente alla Banca di Roma spa nel suo domicilio reale in Roma via Marco Minghetti n, 17, nessuna rilevanza giuridica potendo assumere l'elezione di domicilio fatta dal nuovo istituto presso lo studio del precedente difensore in assenza della sua costituzione in giudizio.
Il ricorso è fondato, nelle sue due articolazioni.
È noto che la giurisprudenza distingue tra nullità ed inesistenza della notificazione, includendo in questa seconda ipotesi tutti i vizi denuncianti la mancanza di qualsiasi collegamento tra l'atto notificato e il luogo e la persona destinataria dell'atto. Le osservazioni svolte dalla Corte di merito in ordine all'esistenza del collegamento tra il luogo e la persona a cui fu notificato l'atto di riassunzione del processo e l'istituto bancario destinatario effettivo del medesimo, se valgono ad escludere l'inesistenza della notificazione e, quindi, l'eventuale estinzione del processo per la mancata riassunzione nei termini, non eliminano, tuttavia, la sua difformità dalla fattispecie legale, che, in quanto tale, rende l'atto invalido, senza possibilità di distinguere tra difformità gravi o meno gravi.
Nel caso in esame, l'atto di riassunzione è nullo perché non notificato alla parte personalmente, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 303 cpc e 125, ul. p. disp. att. cpc, bensì in un luogo diverso dalla sede legale o effettiva della persona giuridica (art. 145 cpc) e nelle mani di un soggetto non abilitato a riceverlo in virtù di un potere di rappresentanza sostanziale. Ed infatti, al fine di assicurare lo scopo della notificazione, nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario non sia in grado di consegnare la copia direttamente nelle mani del destinatario, la legge (art. 139) prescrive alcune modalità da osservarsi che riguardano, innanzitutto, il luogo in cui la notificazione deve avvenire e, successivamente, l'individuazione della persona abilitata a ricevere la consegna dell'atto: per le persone giuridiche è prescritto che il luogo di consegna è la sede legale o quella effettiva, cioè il luogo ove si svolge la preminente attività direttiva e amministrativa dell'impresa; e la giurisprudenza è consolidata sul punto che è nulla la notificazione effettuata in luogo diverso (CC.18.I.I997 n. 497).
A nulla rileva che la Banca di Roma spa, con separato atto pubblico, abbia conferito la procura generale alle liti al procuratore costituito per l'incorporato Banco di Roma ed eletto domicilio presso il suo studio per tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato, perché la previsione degli artt. 303 cpc e 125 ult. parte disp. att. cpc, che vuole che l'atto di riassunzione sia notificato personalmente alla parte, è tassativa e non ammette possibilità di equipollenti, in quanto trova la sua ragione di essere nella permanenza in capo al mandante del diritto di disporre se proseguire o meno il giudizio, risolvendosi la rappresentanza processuale nell'abilitazione a compiere tutti quegli atti che concretano la volontà del mandante, di tal che la mancata costituzione in giudizio da parte del nuovo soggetto giuridico, scaturito dall'incorporazione del vecchio Banco di Roma, avrebbe dovuto costituire un campanello d'allarme circa la regolarità della notificazione dell'atto di riassunzione e indurre alla sua rinnovazione delle forme specificamente previste. Ed infatti, esclusa una pregressa costituzione e presenza nel processo della Banca incorporante per mezzo del suo procuratore generale ad litem prima dell'interruzione del processo, tale procura generale della Banca di Roma non era stata in alcun modo acquisita al processo ad iniziativa della Banca incorporata ne' era stata dedotta ed invocata a quel fine in tale processo prima della sua interruzione.
Per le considerazioni suesposte, va cassata sia la sentenza impugnata che quella di primo grado e gli atti successivi all'udienza collegiale del 23.2.96 in cui fu interrotto il processo e, restato assorbito il motivo di ricorso incidentale, va disposto il rinvio al giudice di primo grado perché provveda a sensi dell'art. 291 cpv ovvero per la dichiarazione di estinzione del processo (CC.28.I. 93/81 5).
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione;
dichiara assorbito l'incidentale; cassa e rinvia la causa al tribunale di Palermo, anche per le spese del giudizio di appello e di cassazione.
Così deciso in Roma addì 5 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2002