Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 107
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Sentenza 7 gennaio 2002

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È nulla la notificazione dell'atto di riassunzione del processo interrotto eseguita presso il procuratore generale alle liti della parte non costituita (nella specie lo stesso procuratore della società di capitali incorporata, originariamente citata e costituita in giudizio), nella detta qualità, ancorché presso lo stesso la parte abbia eletto domicilio per tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato, atteso che la previsione degli artt. 303 cod. proc. civ. e 125, ultimo comma, disp. att. Cod. proc. civ., secondo cui la notifica deve essere fatta alla parte personalmente, è tassativa e non ammette equipollenti, trovando la sua ragion d'essere nella permanenza in capo al mandate del diritto di disporre se proseguire o meno il giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 107
    Data del deposito : 7 gennaio 2002

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