Sentenza 27 marzo 1998
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, l'art.73 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 stabilisce un preciso limite all'esenzione dall'obbligo di licenza per gli agenti di pubblica sicurezza i quali pertanto - a differenza degli "ufficiali di pubblica sicurezza" e degli altri soggetti indicati nella citata norma - possono portare senza licenza soltanto le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti, e cioè unicamente le armi loro assegnate in dotazione. Detta disposizione non è stata modificata dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1990 n.36, norma di stretta interpretazione dal cui chiaro tenore letterale non può trarsi altra conseguenza che l'ampliamento della categoria di soggetti autorizzati a portare armi senza licenza, essendo stata prevista per i magistrati e per i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle persone contemplate dall'art. 73 del già citato R.D. 6 maggio 1940 n.635, la facoltà di portare armi senza licenza ai soli fini della difesa personale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato, a carico di un Agente della Polizia di Stato - che aveva portato in luogo pubblico, senza essere in possesso della relativa licenza, un'arma comune da sparo, di sua personale proprietà e regolarmente denunciata - il reato di porto illegale di arma di cui agli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n.895).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/1998, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 27/3/98
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Antonio CH " N. 389
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " CE TA " n.2932/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DI IO, n. a Follonica l'11/10/65 avverso la sentenza emessa il 24/10/97 dalla Corte di appello di Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Fraticelli che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Osserva:
con sentenza in data 20/11/996,emessa, in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'agente della Polizia di Stato DI IO colpevole del reato di cui agli artt.4 e 7 legge 895/1967 per avere il 10/2/96 in Follonica illegalmente portato in luogo pubblico una pistola Smith e SO cal.38 di sua personale proprietà -regolarmente denunciata, ma senza essere in possesso della relativa licenza- e, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art.5 legge citata e con la diminuente di cui all'art.442 C.P.P., lo hanno condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e lire 200.000 di multa con i doppi benefici di legge. Proposto gravame dall'imputato, la pronuncia è stata confermata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 24/10/97. I giudici del merito hanno affermato la penale responsabilità del DI perché hanno ritenuto che la sua qualità di agente di polizia non lo esonerasse dall'obbligo di munirsi della licenza per portare in luogo pubblico o aperto al pubblico la pistola di sua personale proprietà.
Ciò in quanto il comma 2 dell'art.73 DPR 635/1940 (Reg.TULPS) concede alle persone rientranti nella categoria dell'imputato l'esenzione da tale obbligo solo per le armi fornite in dotazione, diversamente da quanto stabilito dal comma 1 dello stesso articolo per gli ufficiali di pubblica sicurezza e per altri soggetti ivi elencati che possono invece portare senza licenza ogni genere di arma compresa fra quelle per le quali la licenza è ammessa. La Corte di appello ha disatteso l'assunto difensivo secondo cui l'art.73 DPR 635/1940 sarebbe stato modificato dall'art.7 legge 36/1990 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati) nel senso che il legislatore, nell'estendere ad altre categorie di persone (magistrati e dirigenti dell'amministrazione penitenziaria) la facoltà di portare senza licenza qualsiasi tipo di arma per difesa personale, avrebbe implicitamente anche inteso abolire la distinzione tra i soggetti indicati nei due menzionati commi, concedendo a tutti la esenzione più ampia;
ed ha dichiarato manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 73, ove interpretato nel senso del mantenimento della suddetta distinzione, avanzata in via di subordine dalla difesa, ravvisando l'esistenza di differenze tra le categorie di cui si tratta idonee a giustificare la diseguaglianza di trattamento.
Avverso la decisione di secondo grado il difensore del DI ha proposto ricorso per cassazione con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione riproponendo la già esposta tesi e la questione di costituzionalità e sostenendo che non si sarebbe comunque dovuto ritenere il suo assistito responsabile di porto senza licenza, avendo egli la facoltà
di circolare armato con la pistole in dotazione anche quando non è in servizio e trattandosi quindi semmai di violazione della licenze. Nessuna di queste doglianze ha fondamento e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese, processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Ed invero, come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 14/3/95, Farinelli), l'art.73 DPR 635/1940 stabilisce un preciso limite all'esenzione dall'obbligo di licenza per gli agenti di pubblica sicurezza e la disposizione non è stata affatto modificata dall'art.7 legge 36/1990,norma di stretta interpretazione dal cui chiaro tenore letterale non si può trarre altra conseguenza che l'ampliamento della categoria di soggetti, quelli indicati nel primo comma, autorizzati a portare, armi senza licenza;
ampliamento con cui il legislatore, ben lungi dal voler eliminare tutte le differ6nze,altre ne ha introdotte, avendo concesso l'autorizzazione ai dirigenti e non agli agenti dall'amministrazione penitenziaria.
Nè si può ritenere che la diversità di disciplina derogatoria tra ufficiali e agenti di pubblica sicurezza stabilita dall'art.73 DPR 635/71940 violi il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., poiché si tratta di situazioni differenti se non sotto l'aspetto dell'esposizione a rischio, l'unico preso in considerazione dal ricorrente, certamente sotto quelli del livello di preparazione professionale e ,delle funzioni espletate.
Ineccepibile, infine, una volta stabilito che, il DI non era autorizzato a portare in luogo pubblico o aperto al pubblico il tipo di prima di cui è stato trovato in possesso ancorché di minore potenzialità offensiva di quella in dotazione (avente caratteristiche particolari e il cui porto, ai sensi del comma 2 dell'art.73 DPR 635/1940,deve avvenire a termini del regolamento del
Corpo),è la qualificazione del fatto come violazione degli artt. 4 e 7 legge 895/1967.
P.Q.M.
dichiara manifestamente, infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999