Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/1998, n. 5908
CASS
Sentenza 27 marzo 1998

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In materia di reati concernenti le armi, l'art.73 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 stabilisce un preciso limite all'esenzione dall'obbligo di licenza per gli agenti di pubblica sicurezza i quali pertanto - a differenza degli "ufficiali di pubblica sicurezza" e degli altri soggetti indicati nella citata norma - possono portare senza licenza soltanto le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti, e cioè unicamente le armi loro assegnate in dotazione. Detta disposizione non è stata modificata dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1990 n.36, norma di stretta interpretazione dal cui chiaro tenore letterale non può trarsi altra conseguenza che l'ampliamento della categoria di soggetti autorizzati a portare armi senza licenza, essendo stata prevista per i magistrati e per i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle persone contemplate dall'art. 73 del già citato R.D. 6 maggio 1940 n.635, la facoltà di portare armi senza licenza ai soli fini della difesa personale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato, a carico di un Agente della Polizia di Stato - che aveva portato in luogo pubblico, senza essere in possesso della relativa licenza, un'arma comune da sparo, di sua personale proprietà e regolarmente denunciata - il reato di porto illegale di arma di cui agli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n.895).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/1998, n. 5908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5908
    Data del deposito : 27 marzo 1998

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