Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
È configurabile il reato di frode nell'esercizio del commercio qualora venga consegnata all'acquirente mozzarella qualificata come di "bufala campana d.o.p.", la quale sia stata prodotta, anche se solo in parte, con latte bufalino surgelato anziché fresco, dovendosi ritenere obbligatorio, per il detto tipo di alimento, l'impiego esclusivo del latte fresco, come è dato desumere dal disposto di cui all'art.3 del relativo disciplinare di produzione approvato con D.P.C.M. 10 maggio 1993, nella parte in cui stabilisce che "il latte dev'essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2004, n. 34936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34936 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 17/06/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1342
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 24251/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI CC, nato a [...] dè Tirreni il 20/7/1962;
avverso la sentenza del 19/2-3/4/2003, pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. FAVALLI M., con le quali chiede il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. C. Correra, che insiste per l'annullamento dell'impugnata sentenza;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la decisione menzionata in premessa, la Corte di Appello di Salerno, in parziale modifica della sentenza 21/9/2002 del Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Eboli, in composizione monocratica, condannava NO RO alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 15 di reclusione, oltre alla pubblicazione della sentenza, in ordine al reato (accertato nei mesi di maggio e giugno 1999 da ispettori del Ministero delle Politiche agricole) di cui all'art. 515 c.p., perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "Industria casearia Carmine DI s.p.a.", consegnava agli acquirenti un tipo di mozzarella diversa per qualità da quella ("bufala campana D.O.P.") pattuita e dichiarata, in quanto prodotta parzialmente con latte bufalino surgelato, anziché, come prescritto, con l'impiego esclusivo di latte fresco di mungitura. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione l'imputato, lamentando:
1) inosservanza od erronea applicazione degli artt. 515 c.p., 5, comma 13, D.L.vo n. 109/1992, 3 D.P.C.M. 10/5/1993 (ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. 'b', c.p.p.); 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza con riferimento ai motivi di appello (ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. 'e', c.p.p.). Sotto il primo profilo il ricorrente contesta l'assunto su cui poggia l'affermazione di colpevolezza, e cioè che la previsione dell'obbligo di adoperare - nella produzione di bufala campana D.O.P. - solo latte fresco e non surgelato si desuma dall'attuale testo dell'art. 3 D.P.C.M. 10/5/1993, contenente il disciplinare di produzione della "mozzarella di bufala campana". Tale obbligo, invece, opportunamente non è posto dal decreto, in considerazione della "peculiare fenomenologia stagionale della lattazione bufalina", che si concentra nel periodo autunno/inverno, per cui, nell'altro periodo dell'anno, è necessario fare parziale ricorso a latte surgelato;
infatti la norma impone un vincolo temporale per la consegna del latte (entro 16 ore dalla mungitura), ma non per la sua trasformazione. Secondo l'imputato la prova che l'obbligo in questione attualmente non sussista, è data dalla proposta di modifica al regolamento di produzione della mozzarella de qua, con l'introduzione della specifica indicazione dell'impiego esclusivamente di latte fresco, avanzata nel 2001 dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, come del resto è prescritto dai disciplinari di altri tipi di prodotti caseari, di cui produce copia. Sotto il secondo profilo, l'imputato esclude una sua condotta dolosa, essendo sul punto poco chiara la normativa in esame, tanto da indurlo a munirsi di autorizzazione per la surgelazione del latte di bufala;
la richiesta (e l'ottenimento) di essa, in uno con la proposta di modifica del disciplinare, rendono credibile la sua buona fede e "non colpevole" l'errore in ordine alla sussistenza dell'obbligo in questione.
Con memoria depositata il 27/5/2004, il difensore ribadisce, maggiormente approfondendoli, i motivi di impugnazione, soffermandosi sulla carenza di dolo in ordine al reato de quo, e sull'ignoranza incolpevole della legge penale, ex art. 5 c.p., favorita dalla "difficoltà e oscurità" del D.P.C.M. 10/5/1993 e dal comportamento delle Autorità amministrative, che hanno rilasciato al prevenuto l'autorizzazione alla surgelazione del latte.
All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata sia giuridicamente corretta. Thema decidendum prioritario è stabilire se sia consentito - nella produzione della mozzarella di bufala campana D.O.P., alla luce della vigente normativa - l'utilizzo anche di latte surgelato, anziché esclusivamente di quello fresco. Se non lo fosse, come ha ritenuto la Corte distrettuale, sussisterebbe il reato di frode in commercio, non potendosi fregiare il prodotto in questione del marchio D.O.P. (denominazione di origine protetta), essendo pacifico in fatto che la Industria casearia Carmine DI abbia utilizzato, nella produzione della mozzarella, percentuali di latte di bufala surgelato. La normativa di riferimento è - ovviamente - il D.P.C.M. 10/5/1993, col quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Mozzarella di bufala campana", ed in particolare la lett. B) dell'art. 3 di tale decreto, secondo cui "il latte deve essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura, possedere titolo in grasso minimo del 7% ed essere opportunamente filtrato e riscaldato ad una temperatura variante da 33^C a 36^C".
Il problema si pone perché la detta norma non prevede espressamente la trasformazione del solo latte fresco, per cui deve stabilirsi se una simile prescrizione sia deducibile o meno dal contesto del disciplinare.
I giudici distrettuali propendono per la tesi affermativa, motivando il proprio convincimento con argomentazioni logiche e corrette;
in definitiva essi ritengono che l'imposizione di un limite temporale di consegna del latte fresco al caseificio "non avrebbe senso ove il latte non dovesse essere posto immediatamente dopo in lavorazione". Oltre alle condivisibili argomentazioni della Corte di Appello, rileva il Collegio che, in effetti, se la norma dovesse essere interpretata nel senso prospettato dal ricorrente, la disposizione in esame non avrebbe precisato che la consegna del latte "entro la sedicesima ora dalla mungitura", e cioè quando è "fresco", deve essere effettuata "al caseificio". Se si fosse voluto consentire l'utilizzo di latte di bufala surgelato o congelato, la norma avrebbe imposto un termine anche per procedere al detto trattamento ed inoltre non avrebbe potuto escludere che il latte fresco fosse consegnato ad una ditta specializzata per l'effettuazione dello stesso, e dunque non avrebbe imposto la consegna solo al caseificio, ammettendo nel contempo la possibilità per il produttore di approvvigionarsi di latte anche da ditte autorizzate alla sua raccolta, congelamento e surgelamento. Con altre considerazioni "in fatto", non manifestamente illogiche e quindi sottratte al vaglio di legittimità, la Corte di Appello ha poi dedotto che la ditta DI acquistava latte surgelato da altre ditte, non provvedendo quindi al trattamento "in proprio" del latte fresco, per cui anche sotto tale profilo risulterebbe violata la norma in questione, che obbliga la consegna del latte fresco al caseificio entro i limiti temporali sopra indicati.
I rilievi della difesa, basati fondamentalmente sulla proposta di modifica (che nel frattempo sarebbe stata accolta) del disciplinare in questione da parte del Ministero competente, con l'introduzione dell'espressa prescrizione di utilizzare latte di bufala intero fresco, non appare decisivo nel senso indicato, in quanto l'esigenza di una maggiore esplicitezza del disciplinare probabilmente è stata avvertita dagli organi di controllo proprio per evitare che qualche produttore, giocando sull'equivoco, potesse eludere gli impliciti dettami della norma.
Neppure è probante la circostanza che altri disciplinari dello stesso settore (prodotti caseari D.O.P.) prescriverebbero espressamente la trasformazione di latte fresco, giacché la maggior parte dei disciplinari prodotti dalla difesa (relativi ai prodotti Bra, AS, AZ, NO RE, CH) non contengono la locuzione "latte fresco", ma altre della stessa valenza, quale "latte proveniente da una (o due) mungiture giornaliere" ovvero "latte delle mungiture della sera e del mattino". Sia in questi casi, dunque, sia nel caso in esame il requisito della freschezza si evince dalle prescritte modalità e dalla tempistica di lavorazione del latte e di produzione del formaggio e non dalla esplicita indicazione di utilizzare "latte fresco". La seconda doglianza, relativa all'elemento psicologico del reato, è inammissibile.
Premesso che anche l'indagine sulla sussistenza di esso deve considerarsi "in fatto", rileva il Collegio che la sentenza impugnata risulta, sul punto, motivata adeguatamente ed in maniera non manifestamente illogica, con riferimento ad una specifica calliditas dell'imputato, d'onde l'incensurabilità in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2004