Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 4
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato la norma transitoria contenuta nel contratto collettivo per l'imbarco delle navi delle società esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale - Caremar, Siremar, Toremar, Saremar - che impedisce sino al termine che sarà definito nel piano di riassetto della flotta, le immissioni nel regime di continuità nel rapporto di lavoro e di iscrizione nei turni particolari, nel senso che essa non può eludere la normativa di cui all'art. 326 cod. nav. sul contratto di arruolamento a tempo indeterminato, stante il divieto per le norme collettive di aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma di tale disposizione e di diminuire il termine previsto dal terzo comma della stessa).
Allorquando una pluralità di contratti di arruolamento "a viaggio", venga dichiarata illegittima e venga accertata la sussistenza di un rapporto di arruolamento a tempo indeterminato, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione dell'uno e dell'altro contratto se il lavoratore non provi in relazione a ciascun periodo di avere reso o di avere inutilmente offerto le proprie prestazioni.
Per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullità del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).
In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato (nella specie, contratto di arruolamento "a viaggio") la durata e le modalità dell'intervallo trascorso dalla scadenza del termine, che si assume illegittimamente apposto al contratto, alla contestazione della illegittimità dell'estromissione dall'azienda ben possono rilevare, quali sintomi di una avvenuta risoluzione negoziale, per dimissioni (non essendo il lavoratore interessato alla prosecuzione del rapporto) o per mutuo consenso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8839 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PERONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SAETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIREMAR SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 20880/99 proposto da:
SIREMAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE A. SCIORTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ON AS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 256/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 14/04/99 - R.G.N. 810/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 luglio 1996 il Pretore di Palermo rigettava la domanda con la quale LE UL aveva chiesto, nei confronti della SIREMAR s.p.a., la declaratoria di conversione dei rapporti di lavoro "a viaggio", intrattenuti con la società nel periodo dal 15.2.1988 al 2.7.1993, in un rapporto a tempo indeterminato, dal 15.2.1988 o, in subordine, dal 10.6.1991, con riconoscimento della relativa anzianità di servizio e condanna della società al risarcimento del danno per i periodi intermedi non lavorati, nonché per il periodo successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto e fino alla sentenza.
La decisione veniva appellata in via principale dal lavoratore e, in via incidentale, dalla SIREMAR.
Con sentenza del 28 gennaio/14 aprile 1999 il Tribunale di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava che fra le parti era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dal 15.2.1988 al settembre 1993, e che il signor UL aveva diritto al riconoscimento della complessiva anzianità di servizio maturata in tale periodo. Rigettava tutte le altre domande.
I giudici di appello, rigettata la eccezione di nullità del ricorso introduttivo riproposta dalla società, osservavano che, ai sensi dell'art. 326 del codice della navigazione, i molteplici contratti "a viaggio" stipulati fra le parti avevano comportato la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato;
ne' la portata della disposizione di legge poteva essere paralizzata dalla disposizione transitoria, contenuta nel contratto collettivo, che sospendeva le "immissioni nel regime di continuità del rapporto di lavoro e di iscrizione nei turni particolari" fino al termine che sarebbe stato definito nel quadro del piano di riassetto della flotta.
Il Tribunale rilevava, però, che il rapporto doveva ritenersi risolto nel settembre 1993, essendo emerso dalla prova testimoniale espletata in primo grado che il UL, espressamente invitato dalla SIREMAR a prendere servizio sulla motonave Canaletto nel mese citato, aveva negato la propria disponibilità all'imbarco, adducendo lo stato di gravidanza della moglie ed impegni di studio. Tale comportamento aveva determinato la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 62, lett. l), e 65, lett. a), del ccnl 24 novembre 1994. Il risarcimento del danno per i periodi intermedi non lavorati veniva negato perché il lavoratore non aveva chiesto di provare di avere quanto meno offerto le proprie prestazioni.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre, formulando due motivi di censura, LE UL.
La SIREMAR s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.
Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa interpretazione di norme di diritto e vizio di motivazione, la difesa del ricorrente principale lamenta che il Tribunale non si è pronunciato, senza fornire alcuna motivazione, sulla sua richiesta di riconoscimento del "diritto a riprendere il suo posto di lavoro", formulata tanto in primo grado che in appello.
Deduce, ancora, che i periodi intermedi non lavorati, dei quali il Tribunale ha rifiutato la indennizzabilità, erano stati quantificati in pochi giorni, e che, di fatto, il UL era stato sempre disponibile a riprendere il lavoro;
donde la inapplicabilità al caso concreto della giurisprudenza richiamata dai giudici di appello, giurisprudenza che riguarderebbe fattispecie in cui tra un rapporto a termine e il successivo intercorre un notevole lasso di tempo.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, la difesa del ricorrente critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto risolto il rapporto di lavoro nel settembre 1993, a seguito del rifiuto del UL a prendere servizio sulla motonave Canaletto.
Deduce che l'ultimo contratto a viaggio era cessato nel luglio 1993 e che il UL, per stessa ammissione dei testi escussi, era libero di fare quel che meglio gli aggradava;
che quella del settembre 1993 era una proposta di contratto, fatta senza rispetto di alcuna forma, che non poteva essere "sussunto nel paradigma dei precedenti contratti giacché le mansioni di motorista navale non potevano essere richieste a motori fermi essendo solo necessario 'un servizio di ispezione'".
Aggiunge che l'art. 343 del cod. della navigazione, come integrato dalla disciplina contrattuale collettiva, presuppone, nel prevedere la risoluzione del rapporto con l'arruolato per la mancata assunzione del proprio posto a bordo prima della partenza della nave, l'esistenza del contratto di arruolamento.
La sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che, all'epoca, tale contratto non esisteva, e che l'obbligo della società di rimettere al lavoro il UL nasce solo dalla condanna, con effetto costitutivo.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c., nonché vizio di motivazione, la difesa della società critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato la eccezione di nullità del ricorso introduttivo, proposta in primo grado e riproposta in appello.
Assume che la errata indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, operata nel ricorso al Pretore - il ccnl marittimi armamento privato navi da crociera e passeggeri, e non il ccnl per l'imbarco delle navi delle società esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale (Caremar, Siremar, Toremar, Saremar) - produce la nullità insanabile del ricorso per violazione sia del n. 4 del citato art. 414 (indicazione di un elemento di diritto non pertinente) che del n. 5 della stessa norma.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 414, n. 3, c.p.c., la difesa della ricorrente incidentale critica ancora la parte della sentenza che ha rigettato la eccezione di nullità del ricorso introduttivo per la mancata specificazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato richiesto dal signor UL.
Deduce che nell'ambito del rapporto di lavoro nautico sussistono due tipi di contratto di arruolamento a tempo indeterminato: a) contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i marittimi iscritti nel turno particolare;
b) contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i marittimi in regime di continuità di rapporto di lavoro.
La mancata specificazione del tipo di rapporto a tempo indeterminato richiesto comporterebbe - diversamente da quanto ritenuto, con motivazione contraddittoria, dal Tribunale - la nullità della domanda in quanto generica.
Aggiunge che il UL non ha neppure specificato la qualifica che avrebbe dovuto rivestire all'interno del rapporto di lavoro rivendicato, il che rende ancor più generica la domanda. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la difesa della società denuncia violazione "dell'art. 1362 e ss. c.c. in relazione alla norma inderogabile contenuta nel c.c.n.l. di settore in relazione all'art. 326 e 374 cod. nav.", nonché vizio di motivazione.
Ricorda, come dato pacifico in causa, che i ccnl di settore, susseguitisi dal 1984 a oggi, contengono una norma transitoria che così dispone: "Per il periodo intercorrente tra la firma del presente accordo sino al termine che sarà definito nel piano di riassetto della flotta, saranno sospese le immissioni nel regime di continuità del rapporto di lavoro".
Assume che tale norma, in quanto diretta ad evitare l'aggravarsi della crisi delle società del settore, a salvaguardare i livelli occupazionali in atto e, di conseguenza, a tutelare gli interessi generali e specifici di tutti i lavoratori dipendenti della Siremar s.p.a., e non l'interesse specifico del lavoratore UL, deve intendersi migliorativa rispetto alle norme del codice della navigazione e, quindi, prevalente su di esse.
Il Tribunale ha errato nel ritenere il contrario.
Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene, infine, denunciata l'omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione biennale di cui all'art. 373 cod. nav., tempestivamente avanzata in primo grado e riproposta in appello.
Vanno preliminarmente esaminati i primi tre motivi del ricorso incidentale, atteso il loro carattere pregiudiziale. Gli stessi non sono fondati.
In ordine al primo motivo (nullità del ricorso introduttivo per la errata indicazione del ccnl da applicare alla fattispecie), correttamente il Tribunale ha osservato che l'aver invocato un contratto collettivo diverso da quello applicabile al rapporto non può considerarsi motivo di nullità, essendo stati indicati sufficientemente gli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e, in particolare, le norme del codice della navigazione (artt. 325, 326) che si assumono violate e da cui deriverebbe l'invocata conversione del rapporto.
Va qui ribadito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c. non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi di ufficio dal giudice, anche in sede di appello (Cass., 27 aprile 1998 n. 4296). Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo: la dedotta mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal marittimo non ha impedito al Tribunale di ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'art. 326 del codice della navigazione.
Tale punto della decisione non viene censurato dalla società, donde la infondatezza della doglianza.
Non è poi ammissibile la censura di omesso rilievo della mancanza della qualifica rivendicata nell'ambito del rapporto a tempo indeterminato, non essendo la stessa prospettata come omessa pronuncia su identica censura puntualmente mossa con l'atto di appello.
Anche il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato. Il Tribunale ha correttamente interpretato la norma transitoria invocata, senza alcuna violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e senza vizi di motivazione;
ha quindi ritenuto che una norma contrattuale collettiva, che impedisce "sino al termine che sarà definito nel quadro del piano di riassetto della flotta" le immissioni nel regime di continuità del rapporto di lavoro e di iscrizione nei turni particolari, non può eludere la normativa di cui all'art. 326 cod. nav. sul contratto a tempo indeterminato. Ha richiamato la derogabilità in meglio dei termini di cui all'art. 326 cod. nav., prevista dal successivo art. 374, con espresso divieto per le norme corporative di aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 326 e di diminuire il termine previsto dal comma 3 dello stesso articolo. La tesi secondo la quale la norma transitoria in questione tutelerebbe in meglio gli interessi generali e specifici di tutti i lavoratori dipendenti della Siremar, rispetto all'interesse specifico del lavoratore UL, è stata quindi esattamente rigettata, non essendo possibile derogare alla disciplina legislativa sul rapporto a tempo indeterminato con una norma contrattuale i collettiva. Venendo all'esame del ricorso principale, ne va rilevata la infondatezza.
In ordine al primo motivo, osserva la Corte che i giudici di appello non hanno affatto omesso di pronunciarsi sulla richiesta del signor UL di riprendere il suo posto di lavoro.
Hanno invece rigettato tale domanda - come tutte le altre diverse da quella, accolta, relativa al riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino al settembre 1993 - sulla base dell'evidente presupposto dell'intervenuta risoluzione del rapporto fra le parti alla ricordata data del settembre 1993.
Il fatto, poi, che gli intervalli non lavorati siano stati, secondo la difesa del ricorrente principale, di "pochi giorni", non vale a superare l'argomentazione del Tribunale circa la mancata deduzione di ogni prova circa una eventuale offerta delle proprie prestazioni nei ricordati periodi;
argomentazione che risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 febbraio 1998 n. 1734; 27 febbraio 1998 n. 2192). Il secondo motivo del ricorso principale - sulla dedotta libertà del signor UL di accettare o meno le richieste della Siremar prima di far valere la sussistenza del contratto a tempo indeterminato, atteso che solo dalla sentenza di condanna sorgerebbe l'obbligo della società di rimettere al lavoro il UL - è anch'esso infondato.
La durata e le modalità dell'intervallo trascorso dalla scadenza del termine, che si assume illegittimamente apposto al contratto di lavoro, alla contestazione della legittimità dell'estromissione dall'azienda ben possono rilevare, infatti, quali sintomi di un'avvenuta risoluzione negoziale, per dimissioni (non essendo il lavoratore interessato alla prosecuzione del rapporto) o per mutuo consenso (v. Cass., 19 marzo 1990 n. 2261; 27 aprile 1992 n. 5012). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto risolto il rapporto nel settembre 1993, allorquando il signor UL rifiutò, per motivi personali, di studio e famiglia, di prendere servizio sulla motonave Canaletto.
Venendo al quarto motivo del ricorso incidentale - omessa considerazione dell'eccezione di prescrizione biennale di cui all'art. 373 cod. nav. - la censura, atteso il rigetto del ricorso principale, diviene chiaramente irrilevante, atteso che il Tribunale si è limitato a riconoscere al lavoratore la "complessiva anzianità di servizio" maturata dal 15.2.1988 al settembre 1993; e che dal settembre 1993 all'inizio dell'azione giudiziaria (ricorso notificato il 18 gennaio 1994) non sono decorsi i due anni previsti dalla norma invocata.
In conclusione, vanno rigettati tanto il ricorso principale che quello incidentale.
Si ritiene equo compensare fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002