Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8839
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva interpretato la norma transitoria contenuta nel contratto collettivo per l'imbarco delle navi delle società esercenti i servizi marittimi e postali e commerciali di carattere locale - Caremar, Siremar, Toremar, Saremar - che impedisce sino al termine che sarà definito nel piano di riassetto della flotta, le immissioni nel regime di continuità nel rapporto di lavoro e di iscrizione nei turni particolari, nel senso che essa non può eludere la normativa di cui all'art. 326 cod. nav. sul contratto di arruolamento a tempo indeterminato, stante il divieto per le norme collettive di aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma di tale disposizione e di diminuire il termine previsto dal terzo comma della stessa).

Allorquando una pluralità di contratti di arruolamento "a viaggio", venga dichiarata illegittima e venga accertata la sussistenza di un rapporto di arruolamento a tempo indeterminato, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle retribuzioni per i periodi intercorsi tra l'esecuzione dell'uno e dell'altro contratto se il lavoratore non provi in relazione a ciascun periodo di avere reso o di avere inutilmente offerto le proprie prestazioni.

Per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullità del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).

In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato (nella specie, contratto di arruolamento "a viaggio") la durata e le modalità dell'intervallo trascorso dalla scadenza del termine, che si assume illegittimamente apposto al contratto, alla contestazione della illegittimità dell'estromissione dall'azienda ben possono rilevare, quali sintomi di una avvenuta risoluzione negoziale, per dimissioni (non essendo il lavoratore interessato alla prosecuzione del rapporto) o per mutuo consenso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8839
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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