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Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2023, n. 7018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7018 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME ED nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO (che ha concluso chieden—clin Penale Sent. Sez. 4 Num. 7018 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 novembre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 gennaio 2012 con cui ME ER era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva e sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per avere, in concorso con soggetto rimasto ignoto, al fine di trarne profitto, forzato la serratura di un furgone e sottratto diversi beni custoditi all'interno, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose ed esposte alla pubblica fede, oltre che con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ET ER, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., lamentando che alla data di celebrazione del giudizio di appello era da ritenersi già decorso il termine massimo di prescrizione del reato. A dire del ricorrente, infatti, la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva avrebbe determinato il venir meno degli effetti propri di quest'ultima, con conseguente raggiungimento del previsto termine di prescrizione. Con la seconda doglianza l'ME ha dedotto violazione degli artt. 192, comma 1, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., oltre a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'invocata richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe correttamente espressa sulla dedotta insufficienza della prova su cui sarebbe stato fondato il riconoscimento della sua colpevolezza, unicamente basato su una ricognizione irritualmente effettuata dal Vice Brigadiere ZZ - in quel momento non in servizio - per il tramite della banca dati Web Lase, da ritenersi del tutto priva di valenza probatoria in sede dibattimentale in carenza di successiva effettuazione di un vero e proprio atto di individuazione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva censura, dovendo essere ribadito il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01; Sez. 6, n 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058-01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821-01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Amico, Rv. 274899- 01; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129-01). Il rilievo, nel caso di specie, della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata all'ME determina, quindi, il mancato intervenuto decorso del termine di prescrizione previsto per il delitto oggetto di imputazione. 3. Manifestamente infondato, poi, è anche il secondo motivo di ricorso, risultando del tutto logica e congrua la motivazione con cui la Corte di merito ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato, ritenendo correttamente utilizzabili - in ragione del rito prescelto - oltre che pienamente .attendibili le propalazioni accusatorie rese dal ZZ nell'immediatezza dei fatti. Tale ultimo, infatti, aveva dapprima osservato lo svolgimento della condotta criminosa, «fornendo i dati dell'auto e la descrizione dei soggetti» al 112, e poi aveva riconosciuto «senza ombra di dubbio, tra gli autori del furto aggravato l'imputato a seguito di accertamenti esperiti in Ufficio». Ciò ha indotto i giudici di secondo grado ad affermare, quale logica conseguenza, che «il riconoscimento certo da parte di soggetto che non era in servizio al momento del fatto ma che rivestiva la qualità di Vice Brigadiere dei Carabinieri e che ha preso compiuta visione del fatto, appare del tutto sufficiente ed idoneo a sostenere la tesi accusatoria». A fronte della adeguatezza e logicità della indicata valutazione, le contrarie argomentazioni espresse dall'imputato appaiono non corrette, generiche e assertive, e perciò immeritevoli di possibile accoglimento. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO (che ha concluso chieden—clin Penale Sent. Sez. 4 Num. 7018 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 novembre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 gennaio 2012 con cui ME ER era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva e sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per avere, in concorso con soggetto rimasto ignoto, al fine di trarne profitto, forzato la serratura di un furgone e sottratto diversi beni custoditi all'interno, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose ed esposte alla pubblica fede, oltre che con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ET ER, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., lamentando che alla data di celebrazione del giudizio di appello era da ritenersi già decorso il termine massimo di prescrizione del reato. A dire del ricorrente, infatti, la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva avrebbe determinato il venir meno degli effetti propri di quest'ultima, con conseguente raggiungimento del previsto termine di prescrizione. Con la seconda doglianza l'ME ha dedotto violazione degli artt. 192, comma 1, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., oltre a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'invocata richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe correttamente espressa sulla dedotta insufficienza della prova su cui sarebbe stato fondato il riconoscimento della sua colpevolezza, unicamente basato su una ricognizione irritualmente effettuata dal Vice Brigadiere ZZ - in quel momento non in servizio - per il tramite della banca dati Web Lase, da ritenersi del tutto priva di valenza probatoria in sede dibattimentale in carenza di successiva effettuazione di un vero e proprio atto di individuazione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva censura, dovendo essere ribadito il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01; Sez. 6, n 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058-01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821-01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Amico, Rv. 274899- 01; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129-01). Il rilievo, nel caso di specie, della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata all'ME determina, quindi, il mancato intervenuto decorso del termine di prescrizione previsto per il delitto oggetto di imputazione. 3. Manifestamente infondato, poi, è anche il secondo motivo di ricorso, risultando del tutto logica e congrua la motivazione con cui la Corte di merito ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato, ritenendo correttamente utilizzabili - in ragione del rito prescelto - oltre che pienamente .attendibili le propalazioni accusatorie rese dal ZZ nell'immediatezza dei fatti. Tale ultimo, infatti, aveva dapprima osservato lo svolgimento della condotta criminosa, «fornendo i dati dell'auto e la descrizione dei soggetti» al 112, e poi aveva riconosciuto «senza ombra di dubbio, tra gli autori del furto aggravato l'imputato a seguito di accertamenti esperiti in Ufficio». Ciò ha indotto i giudici di secondo grado ad affermare, quale logica conseguenza, che «il riconoscimento certo da parte di soggetto che non era in servizio al momento del fatto ma che rivestiva la qualità di Vice Brigadiere dei Carabinieri e che ha preso compiuta visione del fatto, appare del tutto sufficiente ed idoneo a sostenere la tesi accusatoria». A fronte della adeguatezza e logicità della indicata valutazione, le contrarie argomentazioni espresse dall'imputato appaiono non corrette, generiche e assertive, e perciò immeritevoli di possibile accoglimento. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 gennaio 2023