Sentenza 30 ottobre 2003
Massime • 1
Il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma secondo del codice della strada, punito con pena alternativa pecuniaria o detentiva, è soggetto all'oblazione di cui all'art. 162 bis cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2003, n. 49495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49495 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI PRESIDENTE
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. BIANCHI LUISA CONSIGLIERE
Dott. PALMIERI ETTORE CONSIGLIERE
Dott. IACOPINO SILVANA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE DI APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
1) TT IL, nato il [...];
avverso SENTENZA del 05/11/2002 del GIUDICE DI PACE di TOLMEZZO. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Antonello MURA che ha concluso per annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace dichiarava non doversi procedere nei confronti di IL TT per il reato di cui all'art. 186, co. 2, codice della strada per intervenuta oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p. ritenendo che, in base alla disciplina introdotta dalla legge sul giudice di pace, la contravvenzione in esame sia punita con la sola pena pecuniaria. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo che il reato in questione non sarebbe definibile mediante l'oblazione di cui al cit. art. 162 c.p. bensì mediante quella di cui all'art. 162 bis che prevede il pagamento di una somma pari alla metà, e non al terzo, del massimo della pena dell'ammenda stabilita per legge.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto statuendosi l'annullamento - con rinvio per nuovo giudizio - della sentenza impugnata.
Al riguardo, il Collegio rileva, come già in precedenti decisioni osservato, che, a seguito delle modifiche introdotte con il d. lgs.28.8.2000, n. 274 il reato di cui all'art. 186 co. 2 c.d.s. deve ritenersi punito con pena alternativa pecuniaria e detentiva e resta pertanto soggetto all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p.. Deve infatti aversi riguardo all'art. 52 del d. lgs. citato che ha modificato le pene dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace prevedendo in particolare, per quanto qui interessa, che quando il reato è punito con la pena dell'arresto congiunta con quella dell'ammenda (come era per la fattispecie in esame) si applica la pena pecuniaria da uno e mezzo a cinque milioni o la permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi, così sostituendo la pena alternativa a quella in precedenza prevista come congiunta. Con l'art. 58 è stato poi stabilito che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria", disposizione da cui deriva che l'ipotesi qui considerata rientra nell'oblazione ex art. 162 bis c.p.. Tale orientamento è stato altresì espresso da questa stessa sezione con la sentenza del 30.10.2002 dep. 27.11.2002 n. 2183, PM in proc. Cossetti Ced 223098, alla cui ampia motivazione si rinvia, qui riportando la massima "L'oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell'art. 58, co. 1, del d.lgs 28 agosto 2001, n. 274". Peraltro, nell'impianto del d. lvo 274/2002 l'art. 29 co. 6
esplicitamente prevede la possibilità dell'imputato di presentare domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento e la Relazione allo stesso decreto fa ripetuti riferimenti a tale causa di estinzione del reato. La natura generale dell'istituto dell'oblazione, nella duplice forma prevista dagli artt. 162 e 162 bis cp, impone di interpretare tali riferimenti come applicabili a tutte le contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace e non solo a quelle punite con sola pena pecuniaria cui è applicabile l'art. 162.
Può ancora aggiungersi che deve nel caso in esame prescindersi dalle modifiche intervenute con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella L. 1.8.2003, n. 214, che ha modificato la disciplina prevista il reato di cui all'art. 186, co. 2, e lo ha sottratto alla competenza del giudice di pace, dal momento che tali modifiche, per aver reintrodotto un regime meno favorevole, non fanno venire meno l'efficacia retroattiva della precedente disciplina più favorevole del d. lgs. 274/2000 e pertanto non rilevano in questa sede.
P.Q.M.
La Corte: annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2003.
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 2003.