Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
In tema di indulto, il giudice dell'esecuzione - nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente - deve determinare, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, il "quantum" di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il termine temporale fissato dall'art. 1 della legge n. 241 del 2006, verificando, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2013, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 28/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 3817
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 30711/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
IA RA N. IL 20/01/1971;
avverso l'ordinanza n. 378/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 20/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro chiedeva la revoca dell'indulto applicato nella misura di mesi 6 di reclusione a favore di IA FR, condannato con sentenza 28.4.2010 della Corte di appello di Catanzaro per il reato di evasione commesso il 29.5.2005; indicava quale causa di revoca ai sensi della L. n.241 del 2006, art. 1, la sentenza 6.7.2010 della Corte di appello di Catanzaro che aveva condannato IA FR determinando in anni 7 la pena per il reato di spaccio continuato di cui al capo A commesso tra l'anno 2000 e l'anno 2007, ed in mesi 6 di reclusione l'aumento per l'ulteriore continuazione con il reato di spaccio di stupefacenti cui al capo B) commesso il 19.9.2007.
Con ordinanza del 20.4.2012 la Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, osservando che "non è possibile stabilire, rispetto alla comminatoria della pena base di anni sette per il reato di cui al capo A, il quantum di pena concretamente rilevante, sotto il profilo della continuazione ai fini della revoca del beneficio;
sicché, per il principio del favor rei, deve essere privilegiata la soluzione interpretativa che individua per l'arco temporale successivo all'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, una frazione sanzionatoria inferiore ad anni due di reclusione." Avverso l'ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre per mancanza di motivazione e vizio logico: il mero richiamo al principio del favor rei non assolve l'onere di motivazione, non avendo la Corte di appello specificato in base a quei circostanze di fatto, considerando il numero degli episodi di cessione di droga contestati ed i relativi quantitativi, sia pervenuta ad affermare che la pena irrogata per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di concessione dell'indulto sia inferiore a due anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di revoca del beneficio dell'indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi;
a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato effettuando la relativa scissione (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380). Il giudice dell'esecuzione, pur facendo riferimento al citato principio, non ha assolto il proprio incombente, limitandosi ad un improprio richiamo al principio del favor rei.
L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché, ai fini della verifica della sussistenza della causa di revoca del beneficio dell'indulto, determini il quantum di pena attribuibile a reati che risultino commessi oltre il termine temporale fissato dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, cosi verificando se per taluno degli episodi criminosi unificati nella continuazione sia stata irrogata o meno una pena non inferiore ad anni due di reclusione, comportante la revoca di diritto dell'indulto a norma del citato art. 1, comma 3.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014