Sentenza 28 aprile 1997
Massime • 1
Come si desume chiaramente dall'art. 298 cod. proc. pen., e segnatamente dal secondo comma di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), è da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni tipiche, rispettivamente, delle misure cautelari e delle misure alternative, l'effettiva compatibilità fra le une e le altre, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, delle misure cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1997, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1997 |
Testo completo
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALESEZIONE
UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 28.04.1997
SENTENZA
3020N. Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. SACCUCCI BRUNO
Consigliere REGISTRO GENERALE 1.Dott. SANTACROCE GIORGIO
N. 03616/1997 2.Dott. GIORDANO UMBERTO
3. Dott. GIRONI EMILIO
4. Dott. VANCHERI ANGELO "
ha pronunciato la seguente лс SENTENZA/ORDINANZAANZA
sul ricorso proposto da :
n. il 17.07.1965 1) AM NU
avverso ordinanza del 03.12.1996
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
VANCHERI ANGELO
lette/sentite le conclusioni del P.M. Dr. GIANFRANCO IADECOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 1500 UFFICIO COPIE CANCELLERIA Richiesta copia studio
疲 dal Sig. 1500 per diritti
#1 - 7 FEB 2001.
0242410 IL CANCELLIERE
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso il 3.12.1996, ai sensi del 2° comma dell'art.666 in riferimento all'art.678 c.p.p., il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da
AM NU, in quanto l'interessato risultava in custodia cautelare per altri fatti.
Avverso tale decreto ha presentato ricorso il difensore del Frappampina, lamentando violazione dell'art.666 c.p.p., sotto il profilo che la sopravvenienza della custodia cautelare non costituisce impedimento alla istruttoria del procedimento e all'esame della domanda.
La doglianza è fondata.
Ed invero la declaratoria di inammissibilità di una richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione può basarsi esclusivamente su uno sbarramento di natura formale, mentre la sopravvenienza di una misura custodiale, pur potendo essere presa in considerazione ai fini dell'accoglimento della domanda, costituisce elemento da valutare nel merito, nell'ambito del giudizio relativo alla concedibilità della misura alternativa richiesta e, come tale, rientrante nella competenza del tribunale e non del presidente del collegio.
Questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare in proposito che, "come si evince chiaramente dall'art. 298 cod. proc. pen. e, segnatamente, dal secondo comma di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), è da ritenere possibile in linea di principio la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni connaturali alla misura alternativa e alla misura cautelare, l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare". (v., fra le tante, Cass., Sez. I, n. 877 del 14-04-1993, Labertucci).
Sotto tale profilo - poichè il potere del presidente di dichiarare inammissibile l'istanza del condannato, ai sensi del secondo comma dell'art.666 c.p.p., è limitato ai casi in cui tale istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero quando essa sia identica ad altra richiesta, basata sui medesimi elementi, già rigettata la constatazione circa la inesistenza delle condizioni richieste dalla legge non deve implicare una valutazione nel merito della accoglibilità della domanda, ma deve riguardare unicamente i presupposti minimi indefettibili, in assenza dei quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento.
Nella specie il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari ha chiaramente travalicato i suoi poteri, entrando in valutazioni come la inaccoglibilità della domanda per la
-
sopravvenienza di una misura custodiale - riservate all'organo collegiale.
Conseguentemente, va pronunciato l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e deve disporsi la trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza per il corso ulteriore.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di
Sorveglianza di Bari per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1997
IL CONSIGLI IL PRESIDENTEBu perver
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
LI EO
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 5 CIU. 1997
IL COLLA DI CANCELLER.