Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B RE P 3 0 9 3/ 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.15069/99 11 Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Natale Capitanio " Rep. " Cron.1.7198 " Giovanni Amoroso " LA Di IA " Ud. 14/12/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SANTA CORSARO, elett. dom.in Roma, via Ennio Quirino Visconti n.20, presso lo studio dell'avv.Mario Antonini, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in Roma,via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, insieme agli avv. Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, dai quali 5004 1 R è rappresentato e difeso,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania in data 13 marzo 1999, n.730 (R.G.N.1280/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/12/2001,1la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Santa SA proponeva opposizione davanti al Pretore del lavoro di Catania, chiedendo la revoca dell'ordinanza ingiunzione dell'INPS con cui le era stato intimato il pagamento della somma di lire 1.080.000 a titolo di sanzioni amministrative e spese per omissione contributiva relativa alla dipendente Elisabetta conNA, dal 7 febbraio 1992 al 31 marzo 1993, accertata verbale del 17 maggio 1993. Deduceva l'opponente che: la lavoratrice era stata assunta il 7 febbraio 1992 con contratto part-time e qualifica di commessa addetta alla vendita nel negozio di cui era titolare, con orario dalle ore 9 alle 13; il rapporto si era protratto con tali modalità fino al mese di febbraio 1993, quando era stato trasformato a tempo pieno;
la NA era stata licenziata il 19 aprile 1994. R 2 L'INPS, nel costituirsi in giudizio,contestava quanto assunto dalla SA, rilevando che proprio la dipendente aveva dichiarato nel corso dell'ispezione del 31 marzo 1995 di avere prestato la propria attività come impiegata a tempo pieno da circa un anno,con retribuzione mensile di lire 900.000 al netto. Con sentenza del 24 ottobre 1996 il Pretore rigettava l'opposizione e la decisione, su gravame della SA, veniva confermata dal Tribunale locale che, con sentenza del 13 marzo 1999, rigettava l'appello. La SA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, denunciandosi violazione degli artt.24 Cost., 23, commi 2°,6° e 12°,legge n.689 del 1981,2700 c.c.,101,116 e 221 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere Ja ne Kuty, rilevato, ai fini della prova, la genericità del verbale di funzionario e, dall'altro, l'inidoneità accertamento redatto dal parziale dichiarazione resa dalla lavoratrice in sede della ispettiva,oltretutto su un modulo prestampato e in contrasto con le dichiarazioni del 4 maggio 1993 sulla durata del rapporto di lavoro part-time e sulla data di trasformazione a tempo pieno. Aveva inoltre violato il diritto alla difesa la declaratoria comunque di tardività) della di inammissibilità ) 0 prova richiesta,in presenza di un contrasto sulle modalità temporali di 3 R svolgimento del rapporto di lavoro. Né tanto meno l'opponente aveva l'onere di specificare compiutamente nell'atto introduttivo del giudizio i mezzi di prova a sostegno della domanda. Il Tribunale aveva comunque errato nell'attribuire rilevanza decisiva a profili di contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla parte datoriale quanto, al contrario, tra le stesse vi era una sostanziale coincidenza. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa sede ribadita in quanto si condividono le ragioni poste a sostegno, è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento,e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (Cass.,6 settembre 1995, n.9384). Per altro verso,si ricorda che i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso,dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle R altre circostanze in esse contenuti,e quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice (Cass., 18 giugno 1998, n.6110; Cass., 18 aprile 1998, n.3973; Cass.,6 settembre 1995, n.9384). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale, che ha accertato che:particolar mente attendibili erano le dichiarazioni, riguardanti il rapporto di lavoro per cui era avvenuta l'omissione contributiva, rese dalla NA agli ispettori e trascritte a verbale, trattandosi di pubblici funzionari volti ad individuare il reale svolgimento dei fatti con obiettività e senza interesse;
tali dichiarazioni, anche se contraddette in una successiva lettera di sostanziale rettifica, erano da ritenersi particolarmente attendibili nell'immediatezza e per essere state rese "verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro";ne discendeva l'inutilità dell'audizione della stessa come teste, perché nessuna istanza istruttoria era stata formulata tempestivamente in tal senso;
l'opposizione doveva essere rigettata anche per le contraddittorie affermazioni rese sul punto dalla SA che, in un primo tempo, aveva precisato di avere intrapreso un rapporto di lavoro part time con la NA, trasformatosi nel marzo 1993 fino alla cessazione in rapporto full time,e poi aveva dichiarato di avere assunto la lavoratrice part time fino al 31 dicembre 1992, essendosi il rapporto traformatosi in full time il 2 gennaio 1993. Trattasi di giudizio, reso nell'esercizio del sovrano apprezzamento delle risultanze probatorie, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede.D'altro canto si profila generica la doglianza concernente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale pronunciata dal Tribunale non avendo la ricorrente trascritto i relativi capi e consentito così a questa Corte Suprema il controllo sulla decisività del mezzo. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese 62 in EURO oltre EURO 1.500 (millecinquecento) per onorari. Roma, 14 dicembre 2001 Consigliere est. Il Presidente Viicense Th e Pell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 MAR. 2002 ® IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLO DI же N O I REGISTRO, E DA OGNI SPESA, XAXI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-7 N 16