Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2003, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
0 35 77 /03 C.C. 741566 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposte sui redditi Agevolazioni IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 1575/2001 Cron. 8168 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Alfio Finocchiaro Dott. Stefano Monaci Consigliere Ud. 03.07.2002 Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ESENTE DA REGISTRAZIONE ha pronunciato la seguente: In sus art 13 quinquies 1.16/5184m. 150 SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, Ufficio delle imposte CASSAZIONE dirette di Città di Castello, in persona del Ministro in carica, rappresentato e ILE difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente IV DI C A SUPREM E domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; N 6 PIO CORTE 5 1 M - ricorrente A 4 C 7 contro . ,.N il signor LI IE, residente a [...];'
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 22 ottobre 1999, n. 281/05/99, depositata il 23 novembre 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 3 luglio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
3085 الله udito l'avv. Giovanni Lancia per il Ministro delle finanze, che ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: che il signor LI IE, destinatario della cartella esattoriale n. 5015435 relativa all'IRPEF e all'ILOR 1985, ricorre alla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, lamentando l'erroneità della liquidazione operata dall'Ufficio delle imposte dirette di Perugia in quanto effettuata su base imponibile non diminuita nella misura prevista dall'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46; che il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con sentenza n. 13/03/96; che l'appello dell'Ufficio delle entrate di Perugia è, poi, rigettato dalla - Commissione tributaria regionale di Perugia con la sentenza 22 ottobre 1999, n. 281/05/99, depositata il 23 novembre 1999; - che per la cassazione di tale sentenza il 15 gennaio 2001 il Ministero delle finanze notifica al signor LI IE un ricorso, che adduce come unico motivo di impugnazione la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263; ML 2 - che il Ministero ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese processuali, - che il signor LI IE non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 3 luglio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato, la quale difende ex lege il Ministro delle finanze e non dev'essere perciò munita del mandato speciale ex art. 390.2 cpc, dichiara di voler rinunciare al ricorso;
- che, non essendosi la parte intimata costituita in giudizio, la rinuncia al ricorso non dev'esserle notificata ai sensi dell'art. 390.3 cpc;
che il ricorso del Ministero è tardivo, perché è stato notificato al contribuente dopo un anno e 53 giorni dal deposito della sentenza impugnata, ed è, pertanto, inammissibile, con la conseguente inefficacia della rinuncia del ricorrente;
che, non essendosi costituito in giudizio il contribuente regolarmente intimato, manca il presupposto perché ci si debba pronunciare sulle spese ESENTE DA REGISTRAZIONE processuali relative al giudizio di cassazione;
Qi xus, art 13 quinquis
PQM
6.26/5184 m. 159 la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2002. Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C Arnaldo Casano fwolds DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR. 2003 Oggi. IL/CANCELLIERE C1 AL Amaldo Casa 3