Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8443 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
4 1 O L L O 1 B E Aula 'B' 8443/02 BLICA ITALIANA E N O - TI 1 2 A . R T L A S P 7 I I G D E 8 E E 0 EL PO DLO T 6 C I 4 N E . S T E T CASSAZIONE R Oggetto A (art. 375 cpcере SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23391/00 Dott. Vincenzo CARBONE - Dott. Paolo Consigliere VITTORIA 23334 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. NI SEGRETO - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Ud.18/03/02 Dott. Gianfranco MANZO 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET NA OR, corrente in Martino in Pensilis, nella sua qualità di titolare della omonima Ditta, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato FABRIZIO CIRILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASSACIUCCOLI 97, presso lo studio dell'avvocato GIOIA DE SANTIS, difeso dall'avvocato COSTANTINO GRECO, 2002 giusta delega in atti;
674 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 43/99 del Giudice di pace di LARINO, emessa e depositata il 16/11/99 (R.G. 71/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso 0 lo respinga per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Rilevato che AN DO TA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giu- dice di pace di Larino ha accolto l'opposizione propo- sta da NI TA avverso il decreto con il quale il giudice di pace, su ricorso della TA aveva in- giunto al TA il pagamento della somma di lire 2.000.000; che NI TA resiste con controri- corso rilevato, altresì, che la TA, senza articolare il ricorso in motivi, censura direttamente il convinci- mento espresso dal giudice di merito. viste le conclusioni del P.M. con le quali si alla Corte di dichiarare inammissibile il ri- chiede corso in camera di consiglio o di respingerlo. rilevato che il ricorrente ha chiesto nelle con- clusioni del ricorso l'invio mediante lettera raccoman- 2 data dell'avviso dell'udienza di discussione e dell'avviso dell'udienza di discussione, a norma dell'art. 135 disp. att. c.p.c., senza tuttavia aver formulato una specifica istanza alla cancelleria;
considerato che
il difensore non residente in [...]che intenda ricevere con lettera raccomandata, ai dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., sensi l'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di Cassazione, ha l'onere di formula- re, presso la cancelleria della stessa Corte, una specifica istanza che, pur se contestuale al depo- sito del ricorso о del controricorso, risulti purtuttavia distinta rispetto ai detti atti, non es- sendo idonea, a tal fine, una richiesta di spedizione dell'avviso inserita nel corpo del ricorso o del con- troricorso (atti del cui contenuto la cancelleria della Corte non è tenuta a prendere conoscenza), con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, la comunica- zione della fissazione dell'udienza è legittimamente eseguita (trattandosi di situazione equipollente a quella del ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma) presso la cancelleria della stessa Corte, secondo cod. proc. civ.ai sensi dell'art. 366, comma -> (Cass. 17.11.1998, n. 11551; Cass. 6 marzo 1996, n. 1742); che, pertanto, in mancanza di un'apposita 3 r istanza, ritualmente, nel caso di specie, la notifica- zione delle conclusioni del P.M. e della data dall'adunanza della camera di consiglio è stata effet- tuata presso la cancelleria della corte;
considerato, altresì, con riferimento alle doglian- ze espresse nel ricorso: che quest'ultimo si concretizza, inammissibilmente in questa sede, in una diffusa censura di merito alla sentenza impugnata e al convincimento dei giudici di merito;
che, comunque, la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la $ censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- Я tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie>> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); che le doglianze contenuti nei motivi del ricorso non riguardano dette violazioni;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to con pronunzia in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione,. visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 18 marzo 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ячто IL CANCELLIERE C1 Dott see MA EL O AS Depositata in Cancelleria 4 L Oggi, 13/05/102 7 L 3 ) O . B E dan ог N E , C 1 O N Z I A E A 9 N P A 9 M IL CANCELLIERE C1 O 1 I E - I R Z P 1 D U 1 S A Dott.ssa Tia A - E R 1 T C 2 S I I . D L G E U 9 I R 3 G A E D Ë 6 E 4 N T . . T N T E T S S I R E ( A