Sentenza 10 marzo 2017
Massime • 1
È legittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente disposto sulle somme denaro trasferite, con ordini di bonifico, dal conto corrente costituito in pegno irregolare a favore di altri conti correnti intestati a soggetti diversi dal debitore originario parte del contratto di garanzia stipulato con la banca, in quanto, in mancanza di diversa pattuizione tra la banca e questi ultimi soggetti, per effetto del trasferimento, gli importi sono confluiti nelle provviste dei conti correnti dei rispettivi titolari, perdendo ogni collegamento con l'originario vincolo di destinazione, e conseguente indisponibilità, derivante dal pegno irregolare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2017, n. 16659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16659 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2017 |
Testo completo
16659-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO GALLO - Presidente - SENTENZA N. 583 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA AIELLI N. 47773/2016 Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG IL N. IL 23/01/1944 avverso il decreto n. 26/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli confermava la confisca di prevenzione che vincolava il denaro presente nel conto corrente di GA IL, terzo interessato ritenuto intestatario fittizio delle somme riconducibili a IE luigi, che rivestiva il ruolo di proposto nel procedimento di prevenzione patrimoniale.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del GA che deduceva:
2.1. l'illegittimità del diniego di acquisizione di prova ritenuta decisiva ovvero della trascrizione delle telefonate dalle quali emergerebbe che l'incontro tra il proposto ed il GA era finalizzato alla consegna di una ingente somma di denaro;
2.2. l'illegittimità del provvedimento che riteneva che le somme sequestrate al GA fossero nella diretta disponibilità del IE;
si deduceva che le somme rinvenute provenivano da un mutuo acceso dal GA e dai risparmi accumulati dallo stesso e dalla moglie;
inoltre nessun rilevo avrebbe la mancata tracciabilità della somma proveniente dalla finanziaria svizzera, tenuto conto del differente regime di circolazione del denaro in quel paese.
3. Il Procuratore generale concludeva per la inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del GA con memoria depositata il 23 febbraio 2017 deduceva che la mancata assunzione di prova decisiva è un vizio di legge e non di motivazione, deducibile in cassazione nei procedimenti relativi alla confisca d prevenzione;
ribadiva inoltre i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il dedotto vizio di mancata assunzione di prova decisiva è manifestamente infondato. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il terzo interessato chiamato a partecipare al procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, compresa la confisca con effetti ablatori definitivi del diritto di proprietà e destinatario della presunzione relativa di fittizia intestazione di beni in realtà riferibili al proposto, può dedurre col ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge in caso il provvedimento impugnato non offra alcuna motivazione al rigetto delle istanze istruttorie, o la motivazione sia in contrasto con la disciplina positiva e con i principi del contraddittorio e del diritto alla prova ed alla controprova, come stabiliti dagli artt.
2- ter I. n. 575 del 1965 e 23 d.lgs. n. 159 del 2011 e dall'art. 6 Convenzione EDU, che costituisce il parametro d'interpretazione delle norme dei singoli ordinamenti statuali» (Cass. sez. 1 n. 49180 del 06/07/2016, Rv. 268652). Si tratta di una interpretazione orientata all'allineamento delle garanzie del con le procedimento di prevenzione con quello di cognizione in coerenza indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti umani. Anche le Sezioni Unite nella pronuncia n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262606, hanno ribadito l'inviolabilità del contraddittorio nel giudizio di prevenzione, in quanto «in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art.
2-ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto, nonché della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria». E proprio in riferimento ad un sistema processuale che ammette come legittimo anche il ricorso alla prova presuntiva dalla valenza relativa per la possibilità di offrire prova contraria, accordata al soggetto destinatario della confisca mediante «la mera allegazione di fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili» (Sez.U. Spinelli, citata), la legalità dello statuto probatorio non può che postulare l'estensione delle facoltà deduttive della parte privata anche all'indicazione di qualsiasi controprova pertinente ed alla richiesta della sua ammissione, non costituendo sufficiente garanzia di parità tra le parti e di corretta ed efficace esplicazione del contraddittorio, la mera prospettazione di fatti favorevoli quando non si accompagni anche all'individuazione del mezzo per poter far entrare quei fatti nel patrimonio conoscitivo del decidente ed alla possibilità di ottenerne l'assunzione» (così Cass. sez. 1 n. 49180 del 06/07/2016, Rv. 268652).
1.2.Nel caso di specie, nel rispetto ditali linee interpretative, la Corte di appello rilevava che «la richiesta di trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate formulata dalla difesa del GA che si è limitata a sostenere che dal contenuto delle stesse non emerge affatto che il medesimo dovesse prelevare denaro dal IE e che detto denaro fosse provento del reato di contrabbando, non appare fondata atteso che la trascrizione delle intercettazioni non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa di prove già acquisite» (pag. 9 del provvedimento impugnato). 3 La Corte territoriale motiva compiutamente in ordine alla reiezione dell'istanza istruttoria rilevando innanzitutto la sua "genericità"; la specificità della doglianza, invero, caratterizza anche il motivo di ricorso per cassazione, dato che anche in quella sede non vengono indicati con precisione i contenuti dell'intercettazione che consentirebbero una revisione favorevole al GA in ordine alla confiscabilit dei suoi beni. La Corte di appello evidenzia, inoltre, che la prova delle intercettazioni è costituita dal supporto fonico e non dalle trascrizioni in coerenza con la condivisa giurisprudenza secondo cui la prova delle intercettazioni è costituita dalle bobine e dai verbali ed il giudice può utilizzare il contenuto delle captazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Cass. sez. 6 n. 13213 del 15/03/2016, Rv. 266775; Cass. sez. 1 n. 7342 del 06/02/2007, Rv. 236361) 1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto deduce sostanzialmente un vizio di motivazione non proponibile in cassazione nella materia delle misure di prevenzione come confermato anche dalla Corte costituzionale. La Consulta ha infatti chiarito che «le peculiarità del procedimento di prevenzione devono [...] essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che, come ha affermato questa Corte, da un lato, "comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo" e, dall'altro, "a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso" (sentenza n. 335 del 1996)» (sentenza n. 21 del 2012).Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce «presupposto ineludibile», e, una volta giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 321 del 2004) rispetto alle misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione. Si determinerebbe, infatti, una diversa estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe 4 evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento≫ (Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106). Il sindacato sulla motivazione in materia di misure di prevenzione è infatti limitato alla motivazione assente o apparente, ovvero avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. Nel caso di specie la motivazione in ordine al all'esistenza dei presupposti per il vincolo di prevenzione dei beni del GA si presenta tutt'altro che "apparente" e si fa carico di contrastare gli argomenti proposti con l'impugnazione argomentando in modo dettagliato circa la riferibilità dei beni sequestrati al IE evidenziando, tra l'altro, la manifesta sproporzione degli stessi rispetto alle risorse lecite riferibili al GA (pag. 9, 10 ed 11 della sentenza impugnata).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 marzo 2017 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione DomeDomenico GalloGally allo "Lecchine DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 4 APR. 2017 IL CANCELLIERE E R Claudia Pianeill P E T R O * C 5