Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RO AR, DE UC VA, DE UC RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che li difende unitamente all'avvocato PIERO ZANFAGNINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EA RD DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G CHINOTTO 1/14, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, difeso dall'avvocato LUCIO PASSETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 912/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 23/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
AR EL MA, AL e NO De CA, con citazione del 21.9.1993, convenivano di fronte alla sezione distaccata di RO DO ED Deana, sostenendo di essere comproprietari di alcuni fondi, siti nel comune di Talmassons, confinanti con altro fondo del predetto Deana.
Essi attori sostenevano che a cavallo del confine tra le due proprietà esisteva una servitù di transito a favore del fondo Deana e dei loro fondi;
avendo costui modificato l'ampiezza del transito erigendo una recinzione in cemento lungo la sua proprietà e contestato il diritto dei confinanti di occupare con un marciapiede la fascia asseritamente esterna al sedime del transito dal lato della loro proprietà,chiedevano l'accertamento del confine tra i fondi e, per l'effetto, l'individuazione del sedime di transito. Il convenuto, costituitosi, non si opponeva all'accertamento richiesto e chiedeva accertarsi l'esistenza o comunque l'usucapione della servitù di transito lungo il passaggio da lui indicato. Con sentenza del 3.9.1996, l'adito PR accertava che il confine correva alla distanza di due metri dal muro di recinzione dei fondi delle parti e che la servitù di transito interessava l'intera fascia di quattro metri compresa tra i due manufatti.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari attori, chiedendo la riforma dei capi B e C della decisione, nella parte in cui il PR aveva accertato che la servitù aveva una larghezza costante di quattro metri e nella parte in cui aveva ordinato in termini generici lo sgombero del transito da ogni occupazione: si costituiva il Deana, chiedendo la reiezione del gravame. Con sentenza 7.10/23.11.1999,il Tribunale di Udine respingeva l'appello e regolava le spese del grado.
Osservava quel Collegio che dall'esame della scrittura 6.2.1982 emergeva che il transito a cavallo del confine preesisteva e che gli allora contraenti avevano inteso soltanto disciplinarne le diverse modalità di esercizio da parte dei proprietari confinanti;
ne conseguiva che la fonte del diritto reale de quo era l'usucapione; da qui la necessità di accertare le concrete modalità di esercizio della servitù, quali indici della estensione del possesso della stessa, che ne costituiva il titolo.
In base agli elementi documentali acquisiti, logicamente valutati, l'assunzione delle prove dedotte dagli allora appellanti appariva inutile siccome inidonea ad avvalorare le tesi sostenute. Posto che solo le servitù apparenti possono essere costituite per usucapione, occorreva rifarsi allo stato dei luoghi quale risultante dalle fotografie in atti;
da esse considerato l'ingombro dei veicoli, anche in ipotesi agricoli, che erano destinati a transitarvi, risultava che pur se i segni delle ruote erano equidistanti dalle due fabbriche, pure era ragionevole ritenere che la larghezza della servitù di transito fosse sempre stata di quattro metri, cosa questa avvalorata dal contenuto della scrittura 6.2,1982, che costituiva elemento indiziario della estensione della servirtù e che tale fosse la larghezza per tutto il tratto interessato.
Ciò posto, andava confermata anche la statuizione relativa all'eliminazione di qualsiasi ingombro, ivi compreso il marciapiede, possibile causa di ostacolo del passaggio, anche se nulla vietava agli allora appellanti di pavimentare, anche solo in parte la porzione di terreno di loro proprietà, come poteva evincersi dalla sentenza impugnata.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di quattro motivi, AR EL MA, AL e NO De CA;
resiste con controricorso DO ED Deana.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt.1061 e 1065 cc.,stante che avendo il giudice escluso che la scrittura privata 6.2.82 fosse il titolo costitutivo della servitù, lo stesso doveva essere ravvisato nell'usucapione, sul presupposto dell'apparenza della stessa.
Ciò posto, il tribunale aveva violato l'apparenza obiettiva risultante dalle foto in atti, atteso che la larghezza del transito andava individuata nei solchi visibili e non estesa ai bordi. Il secondo motivo (omessa e contraddittoria motivazione) si riallaccia al precedente e lamenta che il tribunale si sarebbe lasciato fuorviare da illazioni non provate ed avrebbe errato nell'attribuire alla citata scrittura privata valore indiziario che non poteva sussistere attesa la data di essa, emergendo per contro che il senso della scrittura stessa poteva caso mai condurre a conclusioni opposte.
Con il terzo motivo (violazione dell'art. 1065 cc.) si assume che il contemperamento tra le esigenze dei due fondi non era stato attuato, atteso che la costruzione di un piccolo marciapiede di dieci centimetri non avrebbe nuociuto alle esigenze del fondo dominante. Il quarto motivo si riallaccia al precedente e ribadisce che male la sentenza impugnata avrebbe attuato il contemperamento, atteso che anche la concessa pavimentazione non avrebbe sopperito alle esigenze del fondo servente, a maggior ragione perché la motivazione circa la incompatibilità del marciapiede con la estensione della servitù in larghezza sarebbe assolutamente insufficiente.
Con il quinto motivo si lamenta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, atteso che la facoltà di pavimentazione concessa agli odierni ricorrenti non era stata riconosciuta dal pretore, cosa questa che comportava la discrasia tra quanto statuito in sentenza ed il dispositivo di conferma integrale della decisione di primo grado. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, atteso che, sia pure sotto diversa angolazione, il profilo investito dalla censura è il medesimo.
Si assume infatti che il requisito dell'apparenza dimostrerebbe in modo palmare che la servitù di passaggio si esercitava esclusivamente nella porzione di strada interessata dai due solchi visibili nelle foto in atti e che quindi erroneamente il tribunale avrebbe esteso a tutta la larghezza della fascia l'asservimento. Ritiene la Corte che i ricorrenti abbiano equivocato sul senso da attribuirsi al requisito o al dato dell'apparenza, che viene ad assumere rilievo non vicariabile solo ai fini dell'acquisto del diritto reale per usucapione. Altro e diverso è il profilo afferente alle modalità di esercizio della servitù (nella specie di passo carraio) che non si ricava dall'apparenza, ma da tutti gli elementi che, in mancanza di titolo (come in questo caso) contribuiscono a formare il ragionevole convincimento del giudice, il quale invece ha logicamente motivato, esprimendo la convinzione che il passo carraio in esame non potesse essere limitato all'ampiezza dei solchi, anche in quanti) la natura agricola (o prevalentemente tale) dei fondi, ben potevano indurre a ritenere che mezzi di dimensioni maggiori potessero transitare ivi.
Anche l'aver tratto elementi indiziari dalla scrittura privata già ricordata, costituisce esame ermeneutico, che poteva anche, come sostenuto dai ricorrenti, condurre a conclusioni diverse ma, in mancanza di specifica indicazione dei parametri interpretativi che si vorrebbero violati, tale critica si risolve in una contrapposizione di argomentazioni che non vale a scalfire la validità della interpretazione del documento adottata.
In conclusione, escluso che la presenza dei solchi possa determinare di per sè l'ampiezza della servitù, il ragionamento del tribunale è frutto di un apprezzamento discrezionale, sufficientemente motivato, che risulta pertanto insindacabile in questa sede;
i primi due motivi vanno pertanto respinti. Anche il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto il principio del contemperamento delle esigenze dei due fondi viene affrontato sia sotto l'aspetto della violazione di legge che sotto quello della motivazione: ovviamente, l'accento si sposta sulla questione dell'ingombro costituito dal marciapiede che, secondo l'assunto dei ricorrenti, non costituirebbe ostacolo all'esercizio del passaggio carraio della controparte.
Va premesso che, alla luce delle considerazioni svolte a proposito dei due motivi precedentemente esaminati, il presupposto di base è quello secondo cui l'intera larghezza della strada risulta asservita al fondo Deana;
da ciò consegue che la valutazione dell'ingombro va fatta in relazione a tale dato, che risulta acquisito. Orbene, anche partendo dal dato secondo cui, una volta fissata in quattro metri la larghezza del sedime, ogni ostacolo sarebbe stato causa di ingombro, il tribunale ha ritenuto che sussistessero le condizioni di fatto per ritenere che anche un marciapiede di modesto spessore potesse costituire intralcio atta circolazione dei mezzi;
anche in tal caso trattasi di valutazione di fatto, sufficientemente motivata, che non può essere censurata in questa sede;
conseguentemente, anche tali motivi devono essere disattesi.
Il quinto motivo non è fondato: ritenendo praticabile la pavimentazione della porzione di proprietà degli odierni ricorrenti, la sentenza impugnata non ha affatto riformato la decisione del pretore, ma si è limitata ad esplicitare una facoltà, che in prime cure non era stata neppure messa in discussione. Ne consegue che non sussiste la denunciata discrasia tra motivazione e dispositivo si cui si basa la doglianza in esame atteso che in effetti la sentenza pretorile risulta integralmente confermata.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in 90,00 euro oltre a 1000,00 euro per onorari, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004