Sentenza 28 giugno 1999
Massime • 1
Un muro di recinzione di un fondo si presume comune al proprietario di quello limitrofo se: 1)sorge su suolo comune ad entrambi i confinanti proprietari; 2) divide, conformemente alla sua funzione, entità prediali omogenee tra loro (quali edifici, cortili, etc.), appartenenti a diversi proprietari; 3) mancano sporti e simili o altri elementi contrarii, indicati dall'art. 881 cod. civ..
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- 2. Chi deve riparare un muro divisorio?Consulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/1999, n. 6678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6678 |
| Data del deposito : | 28 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UM CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato MARIO OCCHIPINTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL NI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CA FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato GIANCA BERCHICCI, che lo difende unitamente all'avvocato CA MAGNO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 660/96 della Corte d'Appello di 228 LECCE, depositata il 19/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato FRANCO DELL'ERBA, per delega depositata in udienza da parte dell'Avvocato OCCHIPINTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso preliminarmente per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto con sentenza del 7 luglio 1990 accolse la domanda di UM CA, il quale lamentava che in contrada "S. Francesco" di Taranto il confinante AV NI aveva reso arbitrariamente comune un muro a secco di recinzione del fondo di esso istante, appoggiandovi opere in cemento armato, e condannò il AV alla demolizione delle opere, dopo di aver accertato che il muro e il sottostante terreno appartenevano al UM. Su gravame del AV, la corte di appello di Lecce con sentenza del 19 dicembre 1996, in riforma della precedente decisione, rigettò la domanda dell'appellato UM.
Osservò la corte pugliese che dalle caratteristiche del muro (a forma di trapezio isoscele), dalle modalità di costruzione, dalla posizione e dalla circostanza che in prolungamento dello stesso muro altri confinanti avevano costruito usufruendo del muro in questione si ricavava il convincimento (anche per le indagini tecniche svolte e per la inammissibilità della prova orale articolata dal UM) che il muro si trovava in regime di comunione.
Avverso la stessa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il UM, il quale con il motivo deduce che la corte territoriale non ha motivato in maniera congrua nel punto in cui ha dissentito dalle valutazioni tecniche del CTU;
ha erroneamente tratto argomenti di valutazione dalla forma del muro e dal fatto che in altra parte del muro diversi confinanti avevano poggiato sul muro stesso le proprie costruzioni.
Ha resistito con controricorso il AV, il quale ha eccepito la invalidità della procura a margine del ricorso, perché generica e non specifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte (premesso che la procura, rilasciata dal ricorrente a margine del ricorso e con espresso riferimento "al presente procedimento", soddisfa l'esigenza della specialità del mandato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ. per cui è valida ed efficace) osserva che il gravame non merita accoglimento.
Per vero, i giudici leccesi, nel contrasto tra le parto in punto di appartenenza del muro in discorso, hanno condotto il loro ragionamento secondo i criteri stabiliti in materia dal codice civile (art. 880 e seg.), dai quali è lecito ricavare quanto segue: a) il muro, per essere comune (salvo diverso modo di acquisto della proprietà esclusiva) deve innanzitutto sorgere su suolo di entrambi i confinanti proprietari;
b) deve dividere entità prediali omogenee (esempio, edificio da edificio;
cortile da cortile ecc.), appartenenti a diversi proprietari, ed avere la funzione di dividere le proprietà finitime (Cass. 1^ febbraio 1993 n. 1220); c) nella relativa indagine, il giudice deve far ricorso a criteri presuntivi (in mancanza di atto scritto che assegni un diverso regime al muro), come la posizione del piovente ecc., secondo l'art. 881 cod. civ. (e nelle ipotesi in esso indicate) (Cass. 24 dicembre 1994 n. 11162). In sostanza, gli stessi giudici, alla luce dei principi che precedono e del materiale probatorio raccolto (indagini tecniche ecc.), hanno accertato in fatto che il muro in contesa, sia per la sua posizione, sia per la sua conformazione, sia per la sua forma a trapezio isoscele (la quale non denota alcun segno di presunzione di proprietà esclusiva), sia perché il ricorrente non ha comunque provato (essendo all'uopo generica la prova offerta) che il muro (su cui peraltro hanno costruito diversi altri confinanti) fu costruito su suolo esclusivamente del suo dante causa (per modo che possa applicarsi il principio dell'accessione) (art. 934 cod. civ.), è comune anche al controricorrente.
Ed il ragionamento sul punto è condotto dai giudici di secondo grado in modo logico e congruo, senza possibilità di sindacato in sede di legittimità. Ed anche, come osservato già, in aderenza ai principi che governano la materia.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese (art. 385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in lire 81.900, oltre Lire 2.000.000, per onorario.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 1999