Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
In tema di demanio marittimo, anche il socio di una società in nome collettivo può rispondere del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale, mediante una struttura di proprietà della società, qualora ne fruisca di fatto e ne abbia l'autonoma disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2007, n. 23777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23777 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1385
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 034436/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IA OV, N. IL 14/11/1946;
avverso SENTENZA del 10/06/2005 TRIB. SEZ. DIST. di GAETA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 10.6.2005 del Giudice monocratico del Tribunale di Latina, sez. distacc. di Gaeta, RI GI LI fu condannata alla pena di giustizia perché riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n. ("poiché occupa abusivamente, senza alcun titolo concessorio, un'area demaniale marittima in località largo Paone, lato mare, nel Porto del comune di Formia, mediante il mantenimento di un manufatto in lamiera delle dimensioni di m. 7,10 x 4,10 x h. 2,50, in Formia il 12.2.2003").
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente la IN deducendo con il primo motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 27 Cost., artt. 40, 42 e 43 c.p. - artt. 18 e 2298 c.c., artt. 54 e 1161 c.n., in quanto il primo giudice era pervenuto all'affermazione di responsabilità, "pur ritenendo che la IN rivestisse la mera qualità di socia e non di legale rappresentante della società proprietaria e titolare del manufatto abusivo"; il ricorrente ne deduce che "la IN, non essendo la legale rappresentante della società, bensì una semplice socia, non poteva essere individuata come la responsabile dell'abusiva occupazione di area demaniale, essendo unico e solo responsabile il legale rappresentante della società IN ME & C. s.n.c., proprietaria, titolare ed utilizzatrice del manufatto de qua". Il motivo è inammissibile perché si limita a una diversa prospettazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Infatti, l'affermazione di responsabilità è stata basata, come sarà meglio precisato nell'esame del secondo motivo, sulla circostanza che l'imputata "di fatto, in quanto socia, utilizzava tale manufatto come deposito""; tale dato di fatto è idoneo a rendere l'attuale ricorrente (cor)responsabile dell'occupazione abusiva realizzata mediante il mantenimento del manufatto nell'area demaniale marittima. Inesatta e non pertinente è la deduzione che "nelle società in nome collettivo, ai sensi degli artt. 18 e 2298 c.c., solo gli amministratori ovvero il legale rappresentante, rispondendo verso la società secondo le regole del mandato, sono da individuarsi come coloro che sono responsabili, stante anche il loro rapporto organico, degli atti della società e, quindi, delle violazioni penale commesse da quest'ultima". Il principio enunciato è valido in sede civilistica e per i fatti riferibili alla persona giuridica, ma non certo in sede penale, nella quale, proprio perché (come ripetutamente affermato dalla ricorrente) la responsabilità è personale, nulla impedisce che il socio possa essere chiamato, da solo o in concorso con altri, a rispondere del fatto commesso, come nel caso in esame, utilizzando le strutture sociali (impregiudicata restando pur sempre la valutazione della posizione del legale rappresentante). Ciò si verifica proprio nell'ipotesi di cui alla giurisprudenza di questa Corte citata dalla ricorrente - esattamente sovrapponibile alla ricostruzione operata dal primo giudice nei termini sopra precisati - secondo cui l'utilizzazione in area del demanio marittimo senza specifico titolo di un'opera abusiva realizzata da terzi e avente una precisa fisionomia integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, quando il fruitore, pur non avendo realizzato l'opera stessa, ne abbia tuttavia l'autonoma disponibilità, esercitando un differenziato diritto reale di godimento". Di mero fatto e non aderente alla ricostruzione operata nella sentenza impugnata, è l'ulteriore obiezione secondo cui l'utilizzazione del bene sarebbe avvenuta "non nell'esercizio di un autonomo e distinto diritto reale di godimento, bensì nell'ambito dell'attività esercitata dalla società stessa".
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 27 Cost., art.42 c.p. e carenza e vizio di motivazione, in quanto, anche a voler prescindere dalla violazione di legge di cui al motivo precedente, la sentenza, "nel fondare il giudizio di colpevolezza su una presunta utilizzazione della IN, quale socia, del manufatto abusivo della società", avrebbe del tutto omesso di motivare "a fronte di una specifica ed espressa negazione da parte della IN di utilizzare l'opera in questione". Anche tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Infatti, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che "il capo di imputazione non fa alcun riferimento alla qualità di soda o di rappresentante legale della società", ha basato il proprio convincimento sulle affermazioni rese in sede di esame dalla stessa imputata (la quale aveva dichiarato che "in quanto socia, utilizzava tale manufatto come deposito del materiale da pesca e per la selezione del pescato e la relativa pesatura"); inoltre, l'imputata medesima in precedenza era stata "convocata senza esitazione dai verbalizzanti sul posto e prendeva atto del sequestro, nella qualità di socia e occupante di fatto del suolo demaniale". Trattasi di un accertamento di fatto che, in quanto basato su congrua e adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese, nonché (non essendo possibile ipotizzare una sua estraneità alle cause di inammissibilità del ricorso) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro mille.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2007