Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12133
CASS
Sentenza 1 dicembre 2011

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Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, presentata alla Motorizzazione Civile, di non avere conseguito la licenza media al fine di accedere a modalità di esame facilitate per il conseguimento della patente di guida, considerato che, l'art. 76, comma terzo, del d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del predetto d. P.R. n. 445 del 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, che il provvedimento di ammissione del candidato alla prova d'esame in forma orale costituisce l'atto pubblico nel quale la falsa dichiarazione viene trasfusa e che il mancato conseguimento della licenza media costituisce il presupposto - che l'autocertificazione ha la funzione di provare - per l'accesso a detta modalità di esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12133
    Data del deposito : 1 dicembre 2011

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