Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, presentata alla Motorizzazione Civile, di non avere conseguito la licenza media al fine di accedere a modalità di esame facilitate per il conseguimento della patente di guida, considerato che, l'art. 76, comma terzo, del d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del predetto d. P.R. n. 445 del 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, che il provvedimento di ammissione del candidato alla prova d'esame in forma orale costituisce l'atto pubblico nel quale la falsa dichiarazione viene trasfusa e che il mancato conseguimento della licenza media costituisce il presupposto - che l'autocertificazione ha la funzione di provare - per l'accesso a detta modalità di esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12133 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/12/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2823
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 07120/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/09/2010 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Chiofalo Salvatore, sostituto processuale dell'Avv. Bonanno Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 24 settembre 2010 la Corte d'Appello di Palermo, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Trapani, ha riconosciuto PE IL responsabile del delitto di cui all'art. 483 c.p., in relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art. 76, per avere presentato all'ufficio provinciale della
Motorizzazione Civile una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui sosteneva, contro il vero, di non aver conseguito la licenza media: ciò al fine di accedere a modalità d'esame più agevoli per il conseguimento della patente di guida.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta non essersi riqualificato il fatto ex art. 496 c.p., considerato che la richiesta per effettuare l'esame per il rilascio della patente di guida non costituisce un atto pubblico, ne' è destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
3. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
3.1. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76 espressamente dispone, nel suo comma 3, che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46, si considerano come fatte a pubblico ufficiale. In considerazione di ciò non può negarsi la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 483 c.p., dovendosi identificare nel provvedimento di ammissione del candidato alla prova d'esame in forma orale l'atto pubblico nel quale la falsa dichiarazione era destinata ad essere trasfusa;
il mancato conseguimento della licenza media costituiva, infatti, il presupposto - che l'autocertificazione aveva la funzione di provare - per l'accesso a tale modalità d'esame facilitata.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012