Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/01/2001, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTESU0 0 1 1 7 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto TE ZA CIVILE Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5347/96 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 120 Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep.26 Dott. Michele LO PIANO Ud. 13/06/00 Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: DE GE IN IN PR NQ LEG RAPPR CI NA ED SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1 presso 10 studio dell'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato NICOLAI ATTILIO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studic ricorrente dal Sig SOLE 24 ORE 6000 per diritti !.. contro 11 5 GEN. 2001 ADOLFO CORSI SPA, in persona dei suoi legali IL CANCELLIER. rappresentanti dr. Corsello OR e dr. Gualtiero elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DELLAOR LIRE 3000 CANCELLERIA 2000 GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI 1168 RANIERO, che lo difende unitamente agli avvocati CB224426 1 CB224427 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in UFFICIO COPIE NT IC, RA MARIO, 0 Richiesta copia esecutival atti;
dal Sig. BERMAR); M per diritti 18.000+6 controricorrente - | 3+ LUG 2001 IL CANCELLIERE nonchè
contro
GE ME, DE GE NA AR, GE IO, GE RO;
- intimati Corte d'Appello avversO la sentenza n. 1221/95 della depositata il di GENOVA, emessa il 6/12/1995, LIRE 2000 CANCELLERIA 19/12/95; RG. 716/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
BE139963 udito l'Avvocato RANIERO BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. DIRATI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 3.1.1992 la PA OL OR, concedente in subaffitto una cava in agro di Carrara 魷 BE139965 alla s.n.c. IC AL RE con contratto scadente il 31.12.1991 regolarmente disdettato, chiedeva al BE139364 Presidente del Tribunale di Massa sequestro giudiziario di detta cava per non essere stata e perriconsegnata alla sopracitata scadenza sussistere controversia sul possesso della stessa. AS027461 Il sequestro veniva concesso con ordinanza datata 8.4.92 dietro cauzione di L. 100.000.000, successivamente ridotta a L. 30.000.000 con decreto 6.5.92 su istanza di parte. Il sequestro, peraltro, veniva eseguito il 13.5.92, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 675 c.p.c.. Successivamente la OR PA citava la IC AL RE snc e i singoli soci avanti al Tribunale di Massa per la convalida del sequestro e per far dichiarare la risoluzione del contratto di subaffitto per scadenza del termine con condanna all'immediato rilascio della cava. Si costituivano la IC A. RE PA, rappresentata da De EL NA, nella qualità e in proprio, ed i soci De EL ID RI e LI. Queste ultime si costituivano, pur avendo ceduto le proprie quote a De EL NA al solo scopo di essere estromesse dal giudizio. La De EL NA, in proprio e nella qualità di rappresentante della s.n.c., contestava la legittimità e l'efficacia del sequestro ed eccepiva la nullità del contratto di subaffitto. Il Tribunale di Massa con sentenza del 19.1/15.6.93 dichiarava sussistenti i presupposti di legge per la concessione del sequestro, ma cessata l'efficacia dello stesso per inosservanza del termine di legge, scaduto il contratto di sublocazione e sussistente il diritto del ricorrente al rilascio della cava e delle sue pertinenze ed alla restituzione della cauzione. Condannava, inoltre, De EL NA al pagamento delle spese di giudizio. De EL NA, in proprio e nella qualità, impugnava detta sentenza, lamentando il mancato esplicito rigetto della domanda di convalida del sequestro, divenuto inefficace, 1 Comesso riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'illegittimità del sequestro e la restituzione alla OR della cava in violazione degli artt. 74 e 75 degli Usi locali;
chiedeva, inoltre, la dichiarazione di nullità del contratto e, in caso di liceità dello stesso, chiedeva dichiararsi non rinnovato per l'anno 1991 il patto di prelazione dei marmi a favore della società concedente con la condanna della stessa al pagamento delle somme indebitamente percette da determinarsi in successivo giudizio. Resisteva la s.p.a. OR e si costituivano nuovamente gli ex soci, richiedendo la loro estromissione dal giudizio. La Corte di Appello di Genova con sentenza 6.12/19.12.95, in parziale riforma della impugnata sentenza, disponeva la parziale compensazione delle spese, confermando per il resto la decisione del Tribunale, compensazione del 50% delle spese dei due gradi nei confronti della SOC. OR, di un terzo delle spese di entrambi i gradi nei confronti delle altre parti De EL NA RI ed EL LI, AL ed AU. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione De EL NA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della IC AL eredi s.n.c. articolando sei motivi sostenuti da memoria. Resiste con controricorso da OL OR s.p.a. che ha presentato memoria. Non hanno svolto difese De EL NA RI, EL LI, ME ed AU. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la De EL, denunziata la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che la corte di Appello abbia omesso di pronunciarsi sul rigetto della domanda di convalida del sequestro divenuto inefficace per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 675 cpc. La doglianza non ha fondamento. Come si desume dalla sentenza impugnata i giudici 5 di appello hanno affermato che sussistevano le condizioni per l'ammissibilità del sequestro che, però, era divenuto inefficace perché non eseguito nei jer termini previsti dall'art. 675 CPC. Sia pure implicito la Corte territoriale si è pronunziata sulla domanda di convalida e con riferimento ad una pronuncia esplicita di rigetto va evidenziato che la ricorrente non ha un proprio interesse all'accertamento negativo sulla domanda avversaria e qualora lo avesse avuto, avrebbe dovuto farlo valere con tempestiva domanda in tal senso, domanda che, nella specie, non risulta dalla impugnazione che sia stata fatta. In concreto, omesso di pronunciare il giudice di appello ha sì esplicitamente sulla domanda di rigetto ma, da tale derivato alcun pregiudizio per la omissione non è ricorrente non avendo quest'ultima, si ribadisce, un interesse a tale accertamento negativo e tanto è sufficiente per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della parte ricorrente. Con il secondo mezzo di annullamento la De EL, denunziata la violazione degli artt. 670 e 96 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che non sussistevano le condizioni per la concessione del sequestro e che, per conseguenza, era da accogliere la domanda di condanna della SOC. OR al risarcimento 6 del danno ex art. 96 citato. La censura priva di fondamento. Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata che la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare e tale accertamento ha fatto ovviamente venire meno la condizione cui è subordinata la responsabilità aggravata prevista dal ricordato articolo 96 срс. La Corte di Appello ha, comunque, esaustivamente motivato sul punto che nella specie si verteva in tema di controversia sul possesso ex art. 670 срс e che vi era "periculum in mora" mentre nessuna prova di un danno è stata evidenziata dalla De EL. Con il terso mezzo di impugnazione la De EL, denunziata la violazione dell'art. 1418 CC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente omesso di riconoscere la nullità del contratto pur in presenza di un abnorme (concessione della cava) sproporzione tra prestazione e controprestazione (canone quotativo pari ad un settimo del marmo scavato) cui si aggiungeva la mancanza di autonomia nella gestione e nello sfruttamento che rimaneva al subconcedente così da ottenere da questa situazione gli stessi utili di una 7 gestione diretta senza il rischio della stessa. Con il quarto mezzo di impugnazione la ricorrente deduce la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo per avere la Corte del merito dichiarato inammissibile la prova rivolta ad relative al evidenziare le circostanze di fatto comportamento contrattuale della SOC. OR solo apparentemente legale ma configurante reato о comunque diretto а coartare il consenso della controparte, (censura formulata ex art. 360 n. 5 cpc). Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono prive di fondamento. Si osserva in contrario che il giudice di appello appagante la ha rettamente escluso con motivazione nullità del contratto "inter partes" non avendo ravvisato nel regolamento contrattuale ne' violazione di norme penali, estorsione o minaccia, ne' elusione né,del divieto di intermediazione di mano d'opera, infine, violazione delle norme poste a presidio dell'ordine pubblico economico. Sulla base delle predette considerazioni, i secondi giudici hanno ritenuto ininfluente la dedotta prova per testi e, di conseguenza, la inammissibilità della stessa. Va, inoltre, evidenziato che la ricorrente non spiega in quale modo il contratto sia stato imposto 8 con violenza о minaccia, fatto salvo l'accenno alla minaccia di disdettare il contratto se non fossero stati accettati determinati canoni di affitto il che rientra pacificamente nell'esercizio della libertà negoziale ed uguale considerazione va fatta circa l'assunto divieto di mano d'opera dal momento che impugnazione nulla è riferito in merito alle nella modalità di esecuzione e di organizzazione dei lavori di estrazione. Con il quinto mezzo di impugnazione la De EL, denunziata la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente respinto, in quanto nuova e tardiva, la eccezione tendente a fare dichiarare non rinnovato per il 1991 il patto di prelazione dei marmi a favore della soc. OR. La censura è infondata. Si osserva,infatti, in contrario che la SOC. IC AL RE ha proposto nella udienza di precisazione delle conclusioni non una eccezione, ma una domanda diretta a fare dichiarare non rinnovato per l'anno 1991 il patto di prelazione dei marmi in favore della SOC. OR. Trattasi, quindi, di una domanda nuova ha accettato il sulla quale la controparte non pertanto,e come tale, era, contraddittorio 9 improponibile in sede di precisazione delle conclusioni. Con il sesto mezzo di gravame la De EL, denunziata la violazione dell'art. 9 cpc il relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese processuali anche nei confronti degli ex soci che si erano dal costituiti solo per chiedere la estromissione giudizio. Il motivo è infondato. E' sufficiente Osservare al riguardo che da una della parte non stato violato il principio spese a carico soccombenza, che vieta di porre le della parte totalmente vittoriosa, dall'altra che in primo grado tra la De EL NA e gli eredi il De EL LI si è svolto un contenzioso che ha giustificato il carico delle spese sulla parte soccombente. In definitiva, la condanna alle spese trova fondamento nella circostanza che era alla ricorrente ascrivibile la soccombenza nei confronti della controparte. Conclusivamente, va disatteso anche il sesto mezzo e con esso l'intero corso. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. ricorrente al pagamento delle spese Condanna la 314.200 ₤ e degli onorari che liquida in lire in favore della che liquida in lire 4.000.000 resistente costituita. Così deciso in Roma il 13.6.2000. IL PRESIDENTE Fiducción IL CONSIGLIERE EST. "My favara Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta A mendola 5 GEN 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA OGGI, (Concetta Ammendola) ✓ 60000 TOT. 310.000 9.1.01 M AC ENTRATE N 2 FEB. 2001 E 5746. trecentoutocl (Be p. C 20) D (Dota D Responses : 10. M 700 11