Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
Società Industrie Riunite Cornici Artistiche - S.I.R.C.A.T. - s.n.c. - in persona del commissario liquidatore rag. Stefano Mannella - domiciliata in Massa, alla via Aurelia Sud, n. 108;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana - sez. 22^ - n. 9 del 5 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 luglio 2003 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria di 1^ grado di Massa Carrara con decisione n. 590/1/94 accoglieva l'impugnazione proposta dalla Società Industrie Riunite Comici Artistiche - S.I.R.C.A.T. - s.n.c. avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio del registro di Massa all'istanza del 21 marzo 1989, con la quale la società aveva chiesto il rimborso dell'imposta corrisposta in misura proporzionale, anziché fissa, per la registrazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni emessa dal locale tribunale il 20 dicembre 1985. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 5 febbraio 1999 dalla Commissione Tributaria regionale della Toscana, la quale osservava che l'imposta di registro era dovuta in misura fissa relativamente alle disposizioni della sentenza concernenti il pagamento di corrispettivi per cessioni di beni rientranti nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e che le garanzie richieste per l'omologazione della proposta di concordato non erano imponibili, in quanto rese obbligatorie dalla legge. Il Ministero delle finanze ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza di secondo grado e l'intimata società non resisteva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, lamentando in relazione all'art. 360, 1^ co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ed all'art. 62, 1^ co., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112, c.p.c., per omessa motivazione su punti decisivi della controversia e per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909, c.c., deduce, con il primo motivo, la mancata pronuncia del giudice di secondo grado sull'eccezione di giudicato sollevata dall'Ufficio del registro in ordine al criterio di tassazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, avendo la Commissione tributaria di 1^ grado di Massa rigettato, con decisione divenuta definitiva n. 415 del 31 marzo 1989, l'impugnazione da parte della società dell'avviso di liquidazione dell'imposta.
Il motivo è fondato.
Dall'esame diretto degli atti, consentito in ragione della denuncia di un vizio di natura processuale, risulta che, come descritto nel ricorso, l'amministrazione finanziaria, nel resistere all'impugnazione del silenzio-rifiuto da parte della società, aveva preliminarmente eccepito in primo grado l'inammissibilità della domanda per effetto di uno specifico precedente giudicato formatosi tra le parti in ordine alla legittimità dell'imposizione in misura proporzionale e che aveva riproposto l'eccezione nell'atto di appello della decisione che aveva accolto l'istanza di rimborso della contribuente omettendone la disamina.
La sentenza della commissione tributaria regionale, benché il giudice fosse stato sollecitato con il gravame alla verifica della ritualità e tempestività dell'eccezione e della sua riproposizione e della rilevanza della stessa nel giudizio sull'ammissibilità e fondatezza della pretesa fatta valere dalla società di rimborso dell'imposta eccedente la misura fissa, non contiene alcuna menzione nè della formulazione della medesima e ne' di un qualsivoglia esame della questione che questa sollevava, avendo espressamente individuato la materia del contendere nella sola applicabilità o meno dell'imposta proporzionale alla sentenza assoggettata a registrazione.
La mancata pronuncia sull'eccezione, risolvendosi nella violazione dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, imposto dall'art. 112, c.p.c., comporta, quindi, la cassazione della sentenza impugnata, risolvendosi nel vizio sanzionato dall'art. 360, n. 4, c.p.c., con assorbimento dell'esame del secondo motivo di ricorso.
Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004