Sentenza 22 novembre 2018
Massime • 1
In tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2018, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2018 |
Testo completo
0 1482-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: "Presidente - Sent. n. sez.2264/18 CARLA MENICHETTI UP 22/11/2018 DANIELA RITA TORNESI R.G.N. 20972/2018 UGO BELLINI MARIAROSARIA BRUNO -- Relatore - DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. B RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7.12.17 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brescia con cui ON MO è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali in danno di TA MO, con le aggravanti dell'uso di un'arma impropria e con finalità di odio razziale;
di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede;
della contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110/75 e condannato alla pena di anni uno mesi sel di reclusione ed euro 300,00 di multa. Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, l'imputato aveva aggredito senza apparente motivo la persona offesa, che si trovava all'interno di un bar di Lograto, dicendogli "negro di merda, negro di figa", sferrandogli un pugno e colpendolo sulla testa con una zuccheriera in plastica. Prima di allontanarsi, l'imputato rubava tutta la merce che la parte offesa aveva esposto davanti al bar. L'uomo veniva altresì trovato in possesso di un martello, di forbici e di un cacciavite riposti all'interno dell'abitacolo della propria vettura.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato che, nell'unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione. Secondo la difesa, le argomentazioni poste a sostegno della decisione sarebbero illogiche e insufficienti. Il comportamento dell'imputato fu conseguenza di una improvvisa reazione, poiché TA MO aveva palpeggiato una ragazza, amica del ricorrente. La Corte territoriale si sarebbe sottratta all'obbligo della motivazione, mancando di spiegare le ragioni per le quali la versione fornita dal ricorrente fosse da ritenersi non credibile. Pur avendo riconosciuto la sussistenza dell'aggravante della finalità dell'odio razziale, citando un precedente della Corte di legittimità, non avrebbe indicato come tale precedente fosse pertinente rispetto al caso in esame. Deduce inoltre che non può essere ritenuta l'aggravante dell'uso dell'arma impropria, essendo l'oggetto adoperato del tutto inoffensivo. Quanto al ritrovamento degli strumenti atti ad offendere, si tratta di utensili di uso comune che non hanno un'attitudine all'offesa, se non quando sono adoperati per un uso diverso da quello naturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 B 1. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Le argomentazioni difensive non si confrontano con la motivazione della sentenza che è puntuale ed esaustiva, sotto ogni profilo rilevato. Per quanto concerne il reato di lesioni, si osserva: la versione del ricorrente non viene ritenuta credibile in motivazione, alla luce delle richiamate dichiarazioni della giovane NE ES, che non conferma l'intervento a sua difesa, per ragioni di gelosia, da parte dell'imputato. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante della finalità dell'odio razziale nel comportamento serbato dal ricorrente: gli epiteti rivolti alla persona offesa, nel corso dell'aggressione, hanno un inequivocabile significato dispregiativo, specificamente correlato all'appartenenza etnica del destinatario, rivelando in tal modo la loro finalità discriminatoria e di manifestazione di odio etnico. La Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, di cui all'art. 3 d.l. n. 122 del 1993, conv. In legge n. 205 del 1993, è configurabile nel caso di ricorso a espressioni ingiuriose che rivelino l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa (così ex multis Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, Rv. 264825 -01).
3. Con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza, si osserva: la questione riguardante l'aggravante dell'uso dello strumento atto ad offendere, è stata introdotta per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo è quindi inammissibile, non avendo la censura formato oggetto di impugnazione davanti alla Corte d'appello. E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). E' solo il caso di aggiungere, per completezza argomentativa, che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere, di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (così ex multis Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713 01).
4. Manifestamente infondata è anche l'ultima doglianza. Quanto agli strumenti rinvenuti nel veicolo (forbici, martello e cacciavite), sussiste la 3 B fattispecie di reato contestata, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale. L'art. 4, comma 2, I. 110/75 stabilisce che, senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. La giurisprudenza di legittimità, in base a consolidati principi, effettua un distinguo, tra le armi improprie di cui alla prima parte della norma (bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche) e gli altri strumenti utilizzabili per l'offesa alla persona di cui alla seconda parte, dette pure "armi improprie innominate". Per le prime, il porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri strumenti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte del comma secondo della suddetta disposizione normativa, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (in argomento Sez. 1 n. 5042916 del 15/9/16 n.m.; Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015 Rv. 264771 01; ). Le forbici, rientrando nella - categoria degli strumenti da punta e taglio ricompresi nella prima parte del comma secondo del citato articolo, non possono essere portate fuori dall'abitazione senza giustificato motivo ed è irrilevante considerare le circostanze di tempo e di luogo ai fini della ricorrenza della contravvenzione. Peraltro, in seguito all'abrogazione dell'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S., non è più prevista una lunghezza minima per la sussistenza del reato [si veda Sez. 1, Sentenza n. 450 del 19/05/1993 Rv. 195503 - 01, così massimata: "L'art. 80 Reg. T.U.L.P.S., il quale collegava la liceità alle misure delle lame nei coltelli, forbici e strumenti da punta e taglio, era strumentale al secondo comma dell'art. 42 del suddetto T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), i cui primi due commi sono stati abrogati (trascinando con sè anche la norma regolamentare) dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 che più non pone distinzione fondata sulla lunghezza delle lame, sicché basta un porto senza giustificato motivo, a prescindere dalla lunghezza della lama, per la configurabilità della contravvenzione al citato art. 4"]. Quanto agli altri strumenti rinvenuti nella vettura del ricorrente, non vi è dubbio che il martello ed il cacciavite rientrino tra gli oggetti non indicati in 4 B dettaglio dalla norma, per i quali va effettuata la verifica della loro utilizzabilità ai fini dell'offesa alla persona. Nel caso specifico, la Corte territoriale, sia pure con una motivazione stringata ha evidenziato, oltre alla mancanza del giustificato motivo per il porto, la loro collocazione all'interno dell'abitacolo della vettura, sotto il sedile di guida e nella portiera di fianco al guidatore. Tale collocazione, che ne consentiva un uso immediato e pronto, durante gli spostamenti del ricorrente, è idonea a fare ritenere che essi potessero essere potenzialmente utilizzati per arrecare offesa alla persona.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno Cara Menichetti UPREMA DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi.. 14 GEN 2019 LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssarent Caliendo 5