Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3747
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Sentenza 17 febbraio 1998

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La violazione dell'ordinanza sindacale, emessa per ragioni di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, come pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 cod. pen.; mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 cod. pen. - e costituiscono illecito amministrativo. (Fattispecie relativa all'omessa rimozione, ordinata in provvedimento del Sindaco, di inconvenienti igienico-sanitari esistenti in casa dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3747
    Data del deposito : 17 febbraio 1998

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