Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
La violazione dell'ordinanza sindacale, emessa per ragioni di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, come pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 cod. pen.; mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 - norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 cod. pen. - e costituiscono illecito amministrativo. (Fattispecie relativa all'omessa rimozione, ordinata in provvedimento del Sindaco, di inconvenienti igienico-sanitari esistenti in casa dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1998, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Teresi Presidente del 17.2.1998
1. Dott. Santo Belfiore Consigliere SENTENZA
2. " Camillo Losana " N. 195
3. " Paolo Bardovagni " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio Gironi " N. 46342/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Campobasso avverso la sentenza 25.09.97 del OR di Isernia nei confronti di FA IC nata in [...] il [...] residente in Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Camillo Losana
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Svolgimento del processo.
Con sentenza 25.09.1997 il OR di Isernia assolveva AB IC dalla imputazione a lei ascritta, di cui all'art. 650 c.p., perché il fatto non è previsto come reato. La FA non aveva provveduto ad eliminare inconvenienti igienico sanitari esistenti in una casa di sua proprietà così come le era stato ordinato con provvedimento del Sindaco in data 21.12.1995. Il fatto era stato accertato in Castelverrino il 30.01.1996.
Secondo il OR l'ordinanza del Sindaco non aveva la natura del provvedimento contingibile e di urgenza ma era stata emessa nell'esercizio delle normali attività del sindaco a sensi dell'art. 217 TULS. Il fatto quindi rientrava nella previsione dell'art. 106 RD 383/34 e non integrava ipotesi di reato bensì di violazione amministrativa.
Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Campobasso deducendo errore di diritto.
Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente il reato di cui all'art. 650 c.p. perché l'ambito di operatività del secondo comma dell'art. 106 TULCP (rd 3 marzo 1934 n. 383) non si estenderebbe alla materia dell'igiene, la quale trova la sua specifica tutela nell'art. 650 c.p. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente il OR avrebbe dovuto ravvisare il reato di cui all'art. 650 c.p. perché, trattandosi di materia di igiene, essa sarebbe sottratta alla disciplina di cui all'art. 106 TULCP e troverebbe appunto la sua tutela nel citato articolo del codice penale. Senonché la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato un principio diverso.
Occorre partire dalla premessa che l'art. 650 prevede una ipotesi di reato meramente sussidiaria;
punisce cioè condotte che non trovino una loro propria disciplina sanzionatoria.
Il T.U.L.C.P prevede all'art. 106 (e tale disciplina non è stata abrogata ma anzi è stata ribadita dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali) una specifica sanzione per la trasgressione alle ordinanze del sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
Pertanto è stato ritenuto che: "La violazione dell'ordinanza sindacale, emessa per ragioni di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 c.p.; mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti, sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 R.D. 3 marzo 1934 n. 383, (norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 c.p.) e costituiscono un illecito amministrativo" (Cass. Sez. I, 15.12.1997, P.M. in proc. Ducci).
Ed ancora: "In tema di violazione dei precetti di un'ordinanza sindacale in materia di igiene, ai fini della configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., occorre che la violazione sia relativa a 'provvedimenti contingibili ed urgenti' adottati dal sindaco quale ufficiale di Governo 'al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini ai sensi dell'art. 38 comma 1 legge 8 giugno 1990 n. 142 (disposizione che, a seguito della abrogazione del T.U.LC.P. di cui al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, delimita attualmente i confini della potestà sindacale 'extra ordinem'). Mentre le violazioni dei precetti contenuti nelle ordinanze emesse dal sindaco 'in conformita' alle leggi ed ai regolamentì restano assoggettate alla più mite disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 106 T.U.L.C.P. tuttora vigente in forza della clausola di salvezza recata dall'art. 64 lett. e) della citata legge 8 giugno 1990 n. 142 (in questo senso, Sez. I 9.11.1994, P.G. in proc. Hochberger ed altri). Alla luce dei suesposti principii deve concludersi nel senso che, nel caso di specie, il OR ha correttamente escluso che potesse configurarsi il reato di cui all'art. 650 c.p. Infatti l'ordinanza del sindaco, cui non si era ottemperato, riguardava la sistemazione di scarichi, in una singola casa privata, non conformi alle disposizioni regolamentari.
Conseguentemente la pronuncia di assoluzione perché il fatto non è previsto come reato non è viziata da errore di diritto e deve essere confermata.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998