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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12522 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI STASI° AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del 29 novembre 2016 del Tribunale della medesima città in composizione collegiale nei confronti del ricorrente Di Stasi° AN, ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. Con la sentenza di primo grado l'imputato, previa riqualificazione del reato di rapina aggravata di cui al capo A) nella ipotesi di cui agli artt. 624 bis, 625 n.5 e 8 ter cod. pen, con l'aumento per la contesta recidiva e riconosciuta la continuazione con il reato di lesioni aggravate di cui al c:apo B) era stato condannato alla pena detentiva di anni cinque di reclusione. L'accusa attiene ad un furto con strappo in danno di Sarno Virginia, di una borsa che la donna indossava a tracolla facendola cadere e provocandole lesioni 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12522 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 25/01/2023 guaribili in giorni dieci con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite, nella pertinenza di privata di dimora, nei confronti di persona che aveva appena fruito di servizi di ufficio postale di prelievo di danaro, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente quanto al reato di lesioni aggravate. In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale non ha motivato in relazione al riconoscimento della penale responsabilità per le lesioni aggravate riconoscibili a carico dello stesso solo sotto il profilo del dolo eventuale dal momento che il reato di rapina è stato riqualificato in furto con strappo. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di cui al capo A) come riqualificato. La Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità per il furto con strappo sulla base di due considerazioni. La prima: avendo il ricorrente condotto il motociclo utilizzato per compiere il furto dopo pochissimo tempo presso un'officina, è conseguente ritenere che fosse lui a condurlo anche al momento della commissione del furto. La seconda: in base alle comuni regole di esperienza, a fronte di una ingiusta accusa, il soggetto cerca di ricostruire i propri movimenti al momento del fatto e di fornire una prova d'alibi, ma non di depistare le indagini. Siffatte considerazioni sono, lamenta la difesa, manifestamente illogiche (la prima) e frutto di una valutazione di natura etica e come tale irrilevante (la seconda). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo difetta di specificità. 1.1 . Secondo l'indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte "integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi" (in termini, Sez. 5, n. 35075 del 21/04/2010, Rv. 248394): la volontaria applicazione della violenza fisica ad una persona, indipendentemente dalla forma in cui viene esercitata - nel caso di specie strappando con violenza la borsa ad un'anziana 2 signora che la indossava a tracolla e facendola cadere - integra certamente il reato di cui all'art. 582 c.p., ogniqualvolta produca l'effetto di cagionare una lesione. Nel motivo di ricorso, la difesa richiama espressamente la giurisprudenza anche successiva al riguardo (Sez.4, 01/04/2014, n.15022, non mass.). 1.2. Il motivo formulato nell'atto di appello sullo specifico punto, tuttavia, è stato formulato in modo del tutto generico e in una prospettiva diversa rispetto al motivo in esame in quanto in quella sede si è tradotto nella laconica doglianza in base alla quale "[..]l'ipotesi di cui all'art.624 bis cod. pen. esclude automaticamente la volontarietà delle procurate lesioni, e dunque l'elemento psicologico del reato[..]." Nella ipotesi di specie questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva del motivo relativo alla responsabilità dell'imputato a dolersi della incompatibilità tra il delitto di furto con strappo e del delitto di lesioni per assenza dell'elemento psicologico. Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. 2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato involgendo la censura argomentazioni di merito non sindacabili in tale sede. In particolare, la sentenza impugnata con motivazione esaustiva, non manifestamente illogica, né contraddittoria, ha chiarito le ragioni in base alle quali sussiste in capo al ricorrente la penale responsabilità per il delitto di furto aggravato, non solo richiamando e condividendo le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (ipotesi di cd. doppia conforme), ma valorizzando 3 elementi di prova che si affiancano a quelli richiamati dalla difesa del ricorrente e trascurati nel motivo di ricorso, quali il contenuto delle intercettazioni tra presenti nel corso delle indagini considerate un evidente riscontro alla ricostruzione operata. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il iglier stensore cr(.43fhs Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del 29 novembre 2016 del Tribunale della medesima città in composizione collegiale nei confronti del ricorrente Di Stasi° AN, ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. Con la sentenza di primo grado l'imputato, previa riqualificazione del reato di rapina aggravata di cui al capo A) nella ipotesi di cui agli artt. 624 bis, 625 n.5 e 8 ter cod. pen, con l'aumento per la contesta recidiva e riconosciuta la continuazione con il reato di lesioni aggravate di cui al c:apo B) era stato condannato alla pena detentiva di anni cinque di reclusione. L'accusa attiene ad un furto con strappo in danno di Sarno Virginia, di una borsa che la donna indossava a tracolla facendola cadere e provocandole lesioni 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12522 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 25/01/2023 guaribili in giorni dieci con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite, nella pertinenza di privata di dimora, nei confronti di persona che aveva appena fruito di servizi di ufficio postale di prelievo di danaro, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente quanto al reato di lesioni aggravate. In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale non ha motivato in relazione al riconoscimento della penale responsabilità per le lesioni aggravate riconoscibili a carico dello stesso solo sotto il profilo del dolo eventuale dal momento che il reato di rapina è stato riqualificato in furto con strappo. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di cui al capo A) come riqualificato. La Corte territoriale ha fondato la penale responsabilità per il furto con strappo sulla base di due considerazioni. La prima: avendo il ricorrente condotto il motociclo utilizzato per compiere il furto dopo pochissimo tempo presso un'officina, è conseguente ritenere che fosse lui a condurlo anche al momento della commissione del furto. La seconda: in base alle comuni regole di esperienza, a fronte di una ingiusta accusa, il soggetto cerca di ricostruire i propri movimenti al momento del fatto e di fornire una prova d'alibi, ma non di depistare le indagini. Siffatte considerazioni sono, lamenta la difesa, manifestamente illogiche (la prima) e frutto di una valutazione di natura etica e come tale irrilevante (la seconda). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo difetta di specificità. 1.1 . Secondo l'indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte "integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi" (in termini, Sez. 5, n. 35075 del 21/04/2010, Rv. 248394): la volontaria applicazione della violenza fisica ad una persona, indipendentemente dalla forma in cui viene esercitata - nel caso di specie strappando con violenza la borsa ad un'anziana 2 signora che la indossava a tracolla e facendola cadere - integra certamente il reato di cui all'art. 582 c.p., ogniqualvolta produca l'effetto di cagionare una lesione. Nel motivo di ricorso, la difesa richiama espressamente la giurisprudenza anche successiva al riguardo (Sez.4, 01/04/2014, n.15022, non mass.). 1.2. Il motivo formulato nell'atto di appello sullo specifico punto, tuttavia, è stato formulato in modo del tutto generico e in una prospettiva diversa rispetto al motivo in esame in quanto in quella sede si è tradotto nella laconica doglianza in base alla quale "[..]l'ipotesi di cui all'art.624 bis cod. pen. esclude automaticamente la volontarietà delle procurate lesioni, e dunque l'elemento psicologico del reato[..]." Nella ipotesi di specie questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione, la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi nella parte conclusiva del motivo relativo alla responsabilità dell'imputato a dolersi della incompatibilità tra il delitto di furto con strappo e del delitto di lesioni per assenza dell'elemento psicologico. Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016(dep.2017), Galtelli, Rv.268822). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. 2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato involgendo la censura argomentazioni di merito non sindacabili in tale sede. In particolare, la sentenza impugnata con motivazione esaustiva, non manifestamente illogica, né contraddittoria, ha chiarito le ragioni in base alle quali sussiste in capo al ricorrente la penale responsabilità per il delitto di furto aggravato, non solo richiamando e condividendo le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (ipotesi di cd. doppia conforme), ma valorizzando 3 elementi di prova che si affiancano a quelli richiamati dalla difesa del ricorrente e trascurati nel motivo di ricorso, quali il contenuto delle intercettazioni tra presenti nel corso delle indagini considerate un evidente riscontro alla ricostruzione operata. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il iglier stensore cr(.43fhs Il Presidente