Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 8302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8302 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
08 30 2/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT LA CORTE SUPREM ICASSAZIONE Oggetto respounce.to SEZIONE TERZA CIVILE eivia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12816/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente 15027/99 Dott. Ernesto LUPO Consigliere 22750 Cron. Dott. Michele VARRONE Consigliere .145 Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Ud. 17/12/01Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. Sple DI PP GI EL, elettivamente domiciliato in per diritti € 455 il 7 GIU 2002 ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLI IN IC, difeso dall'avvocato STEFANO MENICACCI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE ricorrente -Richiesta copia studio - dal Sig. Sol S per diritti 1.55 contro il 07.06.02 LA MO, LEVANTE ASSIC SPA;
IL CANCELLIERE intimati - e sul 2° ricorso n° 15027/99 proposto da: LL LA MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2001 PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato DANILO 2186 SERRANI, che lo difende, giusta delega in atti;
1 controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DI PP GI EL, LEVANTE ASSIC SPA;
intimati - avverso la sentenza n. 1434/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 24/02/98 e depositata il 29/04/98 (R.G. 2475/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Danilo SERRANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del II e del III motivo, l'assorbimento del I motivo del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27.9.1989 LA IM, pre- messo che la propria autovettura SE era stata tampo- nata e danneggiata dalla autovettura Toyota condotta dal proprietario Di AR IG NG ed assicura- ta dalla LE Assicurazioni spa, convenne il Di AR e la LE dinanzi al Tribunale di Roma per sentirli condannare in solido al risarcimento dei dan- ni. I convenuti resistettero alla domanda e il Di 2 AR, sostenendo che il sinistro si era verificato a causa di una incauta manovra del LA e lamentando che la propria vettura era rimasta danneggiata, ricon- venne il LA per esserne risarcito. Con sentenza del 15.7.1996 il Tribunale, preso atto del fatto che il LA era stato indennizzato dalla LE e conside- rato che il Di AR non aveva provato le modalità del sinistro, dichiarò cessata la materia del contende- re quanto alla domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale. Su appello principale del Di AR e su appello incidentale del LA la Corte di Roma, con sentenza del 29.4.1998, ha confermato la decisione del Tribunale, rigettando entrambi gli appelli ed OS- servando: 1) che le acquisizioni processuali non aveva- no consentito l'accertamento delle modalità del sini- stro, onde avrebbe potuto presumersi la colpa concor- rente dei due conducenti ai sensi dell'art. 2054 cod. civ.; 2), che, tuttavia, la domanda riconvenzionale del Di AR andava rigettata perché egli non aveva provato che la sua vettura fosse rimasta danneggiata in conseguenza del sinistro;
3) che l'appello incidentale, con cui il LA aveva insistito nel sostenere la im- proponibilità e la inammissibilità della domanda ricon- venzionale, era inammissibile per omessa specificazione dei motivi. Ricorre il Di AR con tre motivi. Il LA resiste con controricorso e propone ricorso in- cidentale condizionato affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Col secondo motivo, che per antecedenza logica va previamente esaminato, il ricorrente principale denun- zia violazione degli artt. 2697 cod.civ. e 114, 115 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte di merito abbia escluso che il Di AR avesse provato che la sua autovettura fosse rimasta danneggiata in conseguenza del sinistro, quantunque i danni risultassero attestati dal preventivo delle riparazioni eseguite sul mezzo. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha ritenuto che il preventivo non costituisse prova suffi- ciente dai danni allegati dal Di AR, sia perché era stato redatto in data di molti mesi successiva al giorno del sinistro (onde non poteva affermarsi con certezza che le riparazioni indicate nel documento fos- sero riferibili a danni prodotti dallo scontro "de quo" e non da altri eventi successivi) sia perché il conte- nuto del documento, recante oltre tutto una sottoscri- zione illegibile, non era stato confermato dalla depo- sizione testimoniale del meccanico che avrebbe eseguito le riparazioni. Questa motivazione (la cui sufficienza non risulta formalmente contestata nella intestazione del motivo) è, comunque, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità. Il ricorrente obbietta che la riferibilità delle riparazioni preventivate ai danni prodotti alla propria vettura dallo scontro con l'autovettura del LA sa- rebbe desumibile dal confronto tra le parti dell'autovettura sostituite dal meccanico e quelle che dal rapporto della polizia stradale risulterebbero dan- neggiate. L'obbiezione non può assumersi in esame per- chè il ricorrente, trascurando di uniformarsi al prin- cipio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 13.7.2001 n. 954; Cass.
1.8.2001 n. 10484; Cass. 10.11.2001 n. 13963), non ha riprodotto nell'atto di contenuti impugnazione i contempi specifici dei due documenti che ha inteso richiamare. Con lo stesso motivo il ricorrente principale la- menta in subordine che la Corte distrettuale non abbia determinato l'importo dei danni con valutazione equita- tiva. La doglianza è priva di fondamento, giacchè la liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che l'esistenza del danno sia pro- vata, mentre ciò nella specie è stato escluso -come si è visto dalla Corte napoletana. Col terzo motivo, che per consequenzialità logica a questo punto esaminato, il ricorrente principale va 5 denunzia 'omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia". Lamenta che la Corte di merito abbia escluso la neces- sità di assumere una consulenza tecnica per l'accertamento dei danni. La doglianza è infondata sia perchè l'accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta (Cass. 26.8.1985 n. 4533), sia perché il pote- re del giudice del merito di ammettere la consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale ed il suo mancato uso, ancorchè non esplicitamente motivato, non può costituire oggetto di utile censura in sede di le- gittimità (Cass. 22.10.1976 n. 3752). La reiezione dei due motivi testè esaminati rende superfluo tanto l'esame del primo motivo del ricorso principale (con cui il ricorrente sostiene la responsa- bilità esclusiva dell'altro conducente nella produzione del sinistro e lamenta che, invece, la Corte di merito abbia fatto indebitamente ricorso alla presunzione di responsabilità concorrente stabilita dall'art. 2054 cod. civ.), che appare assorbito, quanto l'esame del ri- corso incidentale, che, essendo stato espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, appare anch'esso assorbito. Il ricorso principale va, dunque, rigettato e quel- 6 lo incidentale va dichiarato assorbito. Stimasi di com- pensare interamente le spese del giudizio di cassazio- ne.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso princip a- le e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 17.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jeans Fridricin IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello WERE 109T129,11 Depositata in Cancelleria 456T 20,66 Oggi, 7.06.0 て 207.149,77 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 8067 1800 167,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 Si attesta la registrazione versate € 167.77 serie 4 al n. 1847 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7