Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9246 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
0 9 2 4 6 / Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL] LA CORT S ZIONE Oggetto AZIONE DI EZIONE PRIMA CIVILE RESPONSABILITA' EX ART. 146 L.F. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7717/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 24948 Cron. CELENTANO - Rel. Consigliere Dott. Walter 1854 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe AR BERRUTI Ud. 20/03/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3,10 sul ricorso proposto da: 25 GIU, 2002 il RA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO BONSIGNORI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO SERISCREEN SRL, in persona del Curatore elettivamente domiciliato in ROMA VIA Alessandro Clò, CICERONE 28, presso l'avvocato GI NATOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE FILIPPO CASARINI, giusta mandato a margine del controricorso;
2002 648 controricorrente 1. avverso la sentenza n. 1000/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 24/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PICARDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato NATOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il curatore del fallimento della S.r.l. "RE", dichiarato dal Tribunale di Modena con sentenza del luglio (11) 1989 contestualmente alla ri- soluzione del concordato preventivo, esercitando nei confronti dell'amministratore della società RG AD, ai sensi dell'art. 146 1.f. le azioni di re- sponsabilità indicate in detta norma, convenne il mede-- simo AD dinanzi al suddetto tribunale, deducendo inadempimento e di comportamenti illeciti una serie di che alla società avevano arrecato un danno patrimoniale, Tra gli altri fatti indicati, la curatela adde- 2 bitò al AD di aver concesso alla S.r.l. Quadri- foglio prestiti infruttiferi per l'ammontare di lire 98.780.000 deducendo l'illiceità dell'operazione sotto molteplici profili a) il AD era legale rap- presentante di entrambe le società e quindi ricorreva l'ipotesi prevista dall'art.2624 C.C., b) il prestito era stato concesso nell'anno 1981 quando la società Se- riscreen versava già in stato di decozione - e precisò che il danno derivato alla società da tale comportamen- to del suo amministratore ammontava a lire 147.303.872, di cui lire 63.093.922 per sorte capitale. م Il convenuto si costituì in giudizio e resistette alla domanda. Il tribunale, con sentenza del 19.11.1996, accolse la domanda del curatore per il solo profilo dinanzi in- dicato e condanno il AD al pagare al fallimento della S.r.l. RE la somma dinanzi indicata, per sorte capitale, maggiorata degli interessi al tasso le- gale e con decorrenza dal 17.05.1985. Proposero appello tanto il AD in via princi- pale quanto la curatela in via incidentale, quest'ultima per sentir accogliere la domanda in tutte le causali di danno dedotte. Con sentenza emessa il 24.09.1999, la Corte emi- liana rigettò entrambi i gravami. 3 Giudicò, in particolare, infondato il terzo motivo dell'appello principale del AD, а mezzo del quale il fondamento e il presupposto stesso dell'azione di responsabilità erano contrastati con riferimento ad un accordo intervenuto tra la OC. RE in concor- dato preventivo e la OC. LI il 16.12.1988 accordo al quale l'appellante assegnava la natura di transazione e l'effetto di soddisfacimento della prima società per il credito da finanziamento, con la conse- guenza di togliere l'interesse della curatela alla pro- इ posizione dell'azione di responsabilità, stante anche nonostante la perdurante validità della transazione l'intervenuto fallimento. Dopo aver richiamato l'antefatto, costituito dalle iniziative giudiziarie intraprese dalla OC. Se- riscreen in concordato preventivo nei confronti della OC. LI (richiesta di un decreto ingiuntivo, ottenuto per la somma di lire 150.355.678 riferita proprio al credito di lire 98.780.000 derivante dall'operazione di finanziamento e maggiorato degli ac- cessori maturati) e disaminato l' esposizione in fat- to e le pattuizioni contenute nella scrittura privata del 16.12.1988, sottoscritta dalla OC. LI, dal AD e dalla di lui moglie AR RI Masi- na nonché OC.dal liquidatore della RE, la 4 Corte negò all'accordo stesso la natura di transazione avendo ritenuto che esso " non conteneva reciproche concessione "dell'una parte all'altra bensì“ soltanto una rinuncia della OC. RE a ricevere il paga- mento del proprio credito in contanti ed integralmente Restò dunque confermata la sussistenza del danno, nella misura determinata dal Tribunale, e l'obbligo ri- sarcitorio del AD, obbligo del quale la Corte ha dato ulteriore motivazione precisando che a) la som- ma di lire 120.000.000 pagata dalla OC. LI, dopo l'accordo del 16.12.1988, era inferiore al credito della OC. RE, pari a lire 183.093.922 portato dal decreto ingiuntivo non opposto, b) detta somma era stata versata dalla OC. LI e non dal Corra- di, c) le quote della OC. IC appartenenti al AD e alla di lui moglie, cedute alla OC. Seri- screen in aggiunta alla somma di danaro, erano " pra- ticamente senza valore sia perché l'entità della par- '' tecipazione era pari allo 0,50%, sia perché la società era in liquidazione, sia perché il patrimonio della stessa all'epoca era vincolato all'adempimento del con- cordato preventivo. Avverso tale sentenza, il AD ha proposto ri- corso per cassazione. 5 Resiste con controricorso la curatela del falli- mento della OC. RE. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo egli ha denunciato la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1362 cod.civ. in relazione alla natura dell'accordo inter- venuto tra le due società il 16.12.1988 per il quale il ricorrente prospetta il contenuto transattivo escluso dalla Corte di merito. Con il secondo motivo, è svolta una censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 146 l.f. La tesi del ricorrente è che 11 all'accordo del 16.12.1988 non si sarebbe potuto negare, sulla base della dichiarazione di quietanza liberatoria che vi fi- gurava apposta, la natura di regolamentazione negozia- le degli interessi economici, volta a chiudere defini- tivamente i rapporti dare-avere tra le parti, per ogni titolo o ragione, con la conseguenza che per il carat- tere integralmente satisfativo dell'accordo medesimo (pagamento integrale della somma dovuta), attestato dalla dichiarazione di quietanza a saldo, un danno ri- sarcibile non poteva più essere ricollegato all'operazione di finanziamento in questione. 6 Con il terzo motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata il vizio di " contraddittorietà ed illogicità della motivazione L' affermazione della Corte di merito che il danno, in quella misura determinata dal tribunale, sussisteva a) perché la somma percepita, di lire 120 milioni, era inferiore al credito della OC. RE, b) perché la somma stes- sa era stata versata dalla OC. LI e non dal AD, è censurata con l'argomento che 11 la Corte aveva volutamente ignorato, omesso di sommare, il valore delle quote IC cedute, e ancora con che, stante l'ammissibilità ex l'ulteriore argomento art. 1180 C.C. del pagamento di un terzo con effetto liberatorio per il debitore, era evidente il vizio lo- gico in cui la Corte era incorsa. Le censure proposte non colgono l'essenziale della sentenza impugnata, né con riferimento alla logica ar- gomentativa né per il punto di diritto circa il fonda- mento dell'azione di responsabilità proposta nel caso di specie dalla curatela del fallimento quale i giu- dici di merito hanno riconosciuto, richiamando il prin- cipio giuridico del cumulo delle azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ. in senso conforme V. Cass. n. 10937 del 1997, n. 10488 del 1998, n. 15487 del 2000 e n. 3755 del 1981 ove si puntualizza che "1 7 la responsabilità degli ex amministratori può essere dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presuppo- sti dell'azione dei creditori sociali ( insufficienza patrimoniale cagionata dalla inosservanza degli obbli- ghi relativi alla conservazione del patrimonio socia- le) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori, per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta). E' utile ricordare che 1' addebito a quel titolo mosso al AD era di aver concesso alla S.r.
1. Qua- un prestito infruttifero costituente drifoglio " operazione scorretta perché a) il AD era legale rappresentante di entrambe le società, sicché ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 2624 C.C., b) era stata posta in essere per realizzare interessi non coinciden- ti con quello della OC. RE e anche perché com- piuta quando la società aveva già subito perdite per oltre lire novecento milioni " operazione dalla qua- le alla società medesima era derivato un danno per il mancato integrale rientro del capitale . In relazione ai motivi di ricorso, unitariamente considerati, può osservarsi quanto segue. 8 Non giova al ricorrente richiamare, in relazione all'accordo del 16.12.1988, la regola ermeneutica fis- sata dalla norma dell'art. 1362 in relazione all'art. 1965 c.c. e denunciarne la violazione. Ed invero, a censura del giudizio espresso dalla Corte di merito secondo il quale il suddetto accordo non configurava una transazione per il difetto dell'elemento costitutivo della reciprocità di conces- sioni ( art. 1965 c.c. } affermazione che sul piano strettamente giuridico è del tutto corretta, non confi- gurandosi transazione se non in presenza della recipro- ch cità delle concessioni attraverso le quali si in- tenda porre rimedio alla res litigiosa, già insorta o soltanto potenziale egli nemmeno deduce che di altri elementi, utili alla suddetta qualificazione, la Corte abbia trascurato ovvero omesso l'esame. Di più, 10 stesso ricorrente nemmeno riesce a rappresentare l'affermata qualificazione giuridica dell'accordo, se છે vero che ( pag. 7 del ricorso ) ciò che egli de- 1'avvenuto integrale soddisfacimentoduce della RE (attraverso la dazione della somma di OC. lire 120 milioni e la cessione delle quote IC, il cui valore, pari a lire 60 milioni, avrebbe integra- to il dovuto) che la Corte di merito ha invece (pag. 25 della sentenza} negato attraverso il rilie- 9 vo, integrante una motivata valutazione e non specifi- censurato da esso ricorrente, che dette camente "erano praticamente senza valore, sia per quote l'entità della partecipazione, pari allo 0,50%, sia perché la società IC era in liquidazione, e quin- di inattiva, sia perché il suo patrimonio era vincolato all'adempimento del concordato" preventivo della stes- sa OC. RE. Sfugge, tuttavia, al ricorrente il punto saliente del ragionamento decisorio della Corte di merito, che h resta individuabile in quel passaggio della motivazione (pag. 25) nel quale, attraverso il richiamo implicito al presupposto dell'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l.f., la Corte ha spiegato che "la soluzione" (circa la fondatezza dell'azione di respon- sabilità proposta dalla curatela) "non sarebbe stata diversa anche se si fosse ritenuto, per ipotesi, che la scrittura privata del 16.12.1988 consacrava una transa- zione о una rinuncia" perché, avendo l'accordo avuto ad oggetto "l'entità del debito della LI, qualora nonostante il pagamento fosse residuato un danno", l'accordo stesso "non avrebbe costituito un ostacolo all'esercizio dell'azione di responsabilità“, secondo il principio che l'accordo stesso sarebbe sta- to inopponibile alla curatela del fallimento quando lo 10 si fosse voluto considerare in relazione al presupposto (il permanere, oltre l'accordo stesso, di un danno per i creditori sociali o per la società) dell'azione di responsabilità. Donde la conclusione tratta dalla Corte di meri- e non attinta dalla censure formulate dal ricorrente to circa l'esistenza del danno cagionato alla OC. RE dal suo amministratore dal momento che pag. 26 ) la società aveva percepito soltanto 120 milioni di lire, somma inferiore al suo credito, giun- to alla misura di lire 183.093.922 e non utilmente in- ih tegrata, fino a tale misura, dalla cessione delle quote IC, prive di qualsivoglia valore. E la corret- tezza logico-giuridica della decisione risulta evidente proprio dall'assunto del ricorrente ( pag. 9 e 11 del ricorso ) che " nella fattispecie, la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità ex art. 146 1.f. era da ritenersi venuta meno, avendo l'accordo del 16.12.1988 definito, una volta per tutte, i rapporti di finanziamento fra la società RE e la società integral e della LI con il pagamento somma dovuta, 13 Dunque è al soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie della OC. RE che anche il ricor- rente assegna l'effetto di eliminare il danno al patri- 11 monio della società, sicché rileva che proprio tale completezza e totalità del recupero del finanziamen- to sia stata motivatamente esclusa dai giudici dell'appello attraverso un apprezzamento di fatto senza che sul punto decisivo della inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale delle quote IC sia stata articolata una specifica censura in termini diversi da una semplice contrapposizione basata su argomenti (che il valore delle quote era implicito nella decisone del giudice delegato di auto- rizzare la cancellazione del pignoramento sui beni di esso AD) invero superati dalla stessa autorizza- responsabilità ex zione all'esercizio dell'azione di art. 146 l.f. Il ricorso Va dunque rigettato e il ricorrente 34296 condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
3. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorre spon te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 229,37 oltre euro 2.500,00 109T 4567 30,99(duemilacinquecento) per onorario. гот: 160, ле Così deciso addì 20 marzo 2002 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il Consigli estensore Il Presidente 12 ; seque DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 Oggi, Ді блого IL CANCELLIERE Mana Di Nuzzo Marie Di