Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2003, n. 14797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14797 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL F OLO TALL147 9 7 10 3 LA CORTE SUE REMA I CASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23488/01 Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere. Cron. 23886 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud.25/02/03 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SQ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STAZIONE DI MONTE MARIO, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2003 1193 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 188/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 22/09/00 R.G.N. 224/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 25/02/03 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- RITENUTO IN FATTO 1- che la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 22.9.00, ha, in base alla c.1. 1. } espletata in primo grado ritenuto che il sign.UI AR non ha diritto al al mensione di invalidità civile atteso che : a- le infermità da cui egli era affetto- per le quali erano stati specificati i codi.i previsti nella tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5.2.92- riducevano la sua capaci à lavorativa in misura dell'80%; b- esattamente la cardiopatia ischemica era stata riportata al codice 6440( coronaropatia moderata di II classe) non essendo stati evidenziati, dopo l'episodio infartuale, segni di insufficienza cardiaca, ed il diabete al cod. 9309 per l'assenza di complicanze micro- macroangiopatiche e per la modestia delle manifestazioni cliniche mentre la bronchite asmatica era stata riconosciuta a percentuale di riduzione fissa del 45%, c- a scalare nell'ipotesi più favorevo e c applicando il metodo valutativo. all'appellante si perveniva ad un grado globale di invalidità (si perveniva ad un grado globale d'invalidità) dell'86% che, anche se aumentato di cinque punti i sensi dell'art. 3 d.l.vo 509/88 non raggiungeva la riduzione di capacità lavorativa del 100%;
2- che il sign. AR chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resistono con controricorso i Ministeri dell'Interno e del Tesoro: RITENUTO IN DIRITTO 1- che con la censura il ricorrente lamenta che la C.d.A. non abbia valutato globalmente, in relazione alle sue attitudini lavorative le infermità da cui egli è affetto né con l'approfondimento necessario essendo prossima la percentuale di riduzione della capacità lavorativa alla soglia invalidante ed abbia omesso. altresì, di valutare la reciproca influenza invalidante fra gravi affezioni come quella dell'apparato cardiolcircolatorio e quella dell'apparato respiratorio in un soggetto affetto da diabete mellito;
2- che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente il giudice d'appello, come si detto nella parte relativa al fatto, ha proceduto alla valutazione globale dele infermità;
5- che, per il resto, la censura contiene un mero dissenso diagnostico rispetto al e valutazioni effettuate dalla C.d.A. sulla base della c.t.u. di primo grado;
4- che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in sede di legittimità le critiche alla c.t.u. medica è ammissibile solo se contiene la denuncia della documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico- legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che costituendo un vero e proprio vizio della logica medico legale rientra fra i vizi deducibili nella predetta sede ai sensi dell'art.360 n. 5 cpc.; in mancanza di detti elementi le predette critiche costituiscono mero dissenso diagnostico ( 6432/02, 83/01. 225/00, 7798/98, 751/98, 530/98);
5- che il ricorso, va pertanto, rigettato;
2
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nella per le spese;
Roma 25 febbraio 2003 Il Consigliere es. Concedo Saghel 譬 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, 3/0/17, 2003 IL CANCELLIERE 3 Il Presiden eCu m