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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7799 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME UN nato il [...] v31". avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE)4PPELL0 di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria depositata in data 05/01/2023, con cui il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LIDIA GIORGIO, rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata. lette le conclusioni scritte del 12/01/2023, con cui il difensore dell'imputato, avv. IN RO, richiamando i motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7799 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona, in data 02/05/2013, ha dichiarato Ahammed Hiumayun, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui agli artt. 474, comma 2 e 648 cod. pen. Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto tempestivamente ricorso, denunziando: 1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza con riferimento agli artt. 161, 178, 179 e 460 cod. proc. pen. Si rileva come, a fronte della impossibilità di eseguire la notifica del decreto penale di condanna presso il domicilio eletto dall'imputato, i giudici di merito avrebbero dovuto revocare il decreto penale e restituire gli atti al pubblico ministero in forza dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. In tal senso si censurano le pronunce del Tribunale e della Corte di appello nella parte in cui rigettano le doglianze con cui si faceva valere la nullità del decreto penale per omessa notifica all'imputato, ritenendola sanata per mezzo dell'opposizione proposta dal difensore. Conclude per l'annullamento con ogni conseguente statuizioni anche in ordine alla procedibilità per intervenuta prescrizione. 2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile;
entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 1. In ordine alla questione avente carattere preliminare, con cui il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa revoca del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato, stante l'impossibilità di effettuare la notifica al domicilio dichiarato, correttamente nella sentenza impugnata si è rilevato che, pur non essendo stata possibile la notifica nel domicilio dichiarato dall'imputato, la corretta notifica al difensore di fiducia portava lo stesso a presentare formale opposizione a seguito della quale veniva disposto decreto di giudizio immediato (poi notificato personalmente e regolarmente all'imputato). La 2 procedura risulta, quindi, perfettamente seguita e, d'altra parte, la corretta instaurazione del contraddittorio dibattimentale rappresentava lo sbocco cui si sarebbe giunti anche a seguito di revoca del decreto penale e della restituzione degli atti al pubblico ministero. Le prerogative difensive non risultano, quindi, in alcun modo violate, nel senso che il dedotto vizio di notifica risulta sanato dall'opposizione presentata dal difensore. Del resto, per come correttamente rilevato dal giudice di primo grado nell'ordinanza con cui ha rigettato l'eccezione difensiva, l'accoglimento della relativa istanza avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento. Sul tema, infatti, la Corte di legittimità ha affermato che è affetto da abnormità funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si è instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il decreto penale di condanna, una volta opposto, produce l'effetto di introdurre un autonomo giudizio (Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Impagliatelli, Rv. 283698 - 01; Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Mechri, Rv. 280350 - 02). 2. Conformemente all'orientamento espresso più volte dalla Corte di legititmità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01). Nel caso in esame, ai fini ostativi si è richiamata tanto la gravità del reato, in ragione anche dell'elevato numero degli oggetti contraffatti, quanto la pericolosità sociale fondata sull'assenza di un'attività lavorativa lecita svolta dall'imputato nel territorio dello Stato;
si tratta, quindi, di un complesso di circostanze che rendono non affatto decisivo il rilievo difensivo secondo cui l'imputato - per come dimostrato dalla notifica del decreto di giudizio immediato - sarebbe, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, stabilmente presente in Italia, condizione che non elide i profili di disvalore apprezzati dalla Corte di merito. 3 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. che sarebbe intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria depositata in data 05/01/2023, con cui il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LIDIA GIORGIO, rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata. lette le conclusioni scritte del 12/01/2023, con cui il difensore dell'imputato, avv. IN RO, richiamando i motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7799 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ancona, in data 02/05/2013, ha dichiarato Ahammed Hiumayun, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui agli artt. 474, comma 2 e 648 cod. pen. Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto tempestivamente ricorso, denunziando: 1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza con riferimento agli artt. 161, 178, 179 e 460 cod. proc. pen. Si rileva come, a fronte della impossibilità di eseguire la notifica del decreto penale di condanna presso il domicilio eletto dall'imputato, i giudici di merito avrebbero dovuto revocare il decreto penale e restituire gli atti al pubblico ministero in forza dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. In tal senso si censurano le pronunce del Tribunale e della Corte di appello nella parte in cui rigettano le doglianze con cui si faceva valere la nullità del decreto penale per omessa notifica all'imputato, ritenendola sanata per mezzo dell'opposizione proposta dal difensore. Conclude per l'annullamento con ogni conseguente statuizioni anche in ordine alla procedibilità per intervenuta prescrizione. 2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile;
entrambi i motivi sono manifestamente infondati. 1. In ordine alla questione avente carattere preliminare, con cui il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa revoca del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato, stante l'impossibilità di effettuare la notifica al domicilio dichiarato, correttamente nella sentenza impugnata si è rilevato che, pur non essendo stata possibile la notifica nel domicilio dichiarato dall'imputato, la corretta notifica al difensore di fiducia portava lo stesso a presentare formale opposizione a seguito della quale veniva disposto decreto di giudizio immediato (poi notificato personalmente e regolarmente all'imputato). La 2 procedura risulta, quindi, perfettamente seguita e, d'altra parte, la corretta instaurazione del contraddittorio dibattimentale rappresentava lo sbocco cui si sarebbe giunti anche a seguito di revoca del decreto penale e della restituzione degli atti al pubblico ministero. Le prerogative difensive non risultano, quindi, in alcun modo violate, nel senso che il dedotto vizio di notifica risulta sanato dall'opposizione presentata dal difensore. Del resto, per come correttamente rilevato dal giudice di primo grado nell'ordinanza con cui ha rigettato l'eccezione difensiva, l'accoglimento della relativa istanza avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento. Sul tema, infatti, la Corte di legittimità ha affermato che è affetto da abnormità funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si è instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il decreto penale di condanna, una volta opposto, produce l'effetto di introdurre un autonomo giudizio (Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Impagliatelli, Rv. 283698 - 01; Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Mechri, Rv. 280350 - 02). 2. Conformemente all'orientamento espresso più volte dalla Corte di legititmità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01). Nel caso in esame, ai fini ostativi si è richiamata tanto la gravità del reato, in ragione anche dell'elevato numero degli oggetti contraffatti, quanto la pericolosità sociale fondata sull'assenza di un'attività lavorativa lecita svolta dall'imputato nel territorio dello Stato;
si tratta, quindi, di un complesso di circostanze che rendono non affatto decisivo il rilievo difensivo secondo cui l'imputato - per come dimostrato dalla notifica del decreto di giudizio immediato - sarebbe, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, stabilmente presente in Italia, condizione che non elide i profili di disvalore apprezzati dalla Corte di merito. 3 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. che sarebbe intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'8/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2023.