Sentenza 26 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15131 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA A 15131/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 5433/2000 Dott. Vincenzo Trezza - Presidente ' Giovanni Mazzarella - Consigliere Federico Roselli t Rep. " Raffaele Foglia 66 Cron.35378 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 21.5.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
-ricorrente- 2276
contro
CO RI;
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 909 in data 4 marzo 1999 (R.G. 47623/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.5.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. q Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello di RI CO, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, nella parte in cui, riconoscendole il diritto alla rivalutazione e agli interessi sulle somme pagate in ritardo dal Ministero dell'interno a titolo di indennità di accompagnamento, non aveva stabilito che, anche sulle somme dovute per accessori e non pagate con il capitale erano dovuti interessi e rivalutazione fino al pagamento. Il Tribunale, premesso che i ratei della prestazione assistenziale pagati in ritardo avevano scadenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 e, quindi, doveva applicarsi il regime giuridico dettato dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., nel testo originario (ai sensi della pronuncia costituzionale n. 196 del 1993), ha deciso nel senso che la somma dovuta a titolo di rivalutazione, non pagata al momento della liquidazione dei ratei, dovesse essere ulteriormente rivalutata, con l'aggiunta degli interessi legali, fino al pagamento, avendo l'amministrazione proceduto all'adempimento parziale dell'unitaria obbligazione. 2 La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'interno con due motivi di ricorso;
non si è costituita l'assistita nel processo di cassazione. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 1194 c.c. e vizi della motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare che nella fattispecie il creditore aveva accettato l'imputazione al capitale del pagamento e in ogni caso ciò derivava dalle norme di contabilità dello Stato. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e vizio della motivazione, perché svalutazione e interessi sulle somme pagate in ritardo non partecipano della stessa natura del credito assistenziale, ma concretano risarcimento del danno, come chiarito dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. La Corte, esaminati unitariamente i due motivi per la loro intima connessione, li giudica infondati. Il Tribunale ha accertato in fatto che i crediti dell'assistita erano maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994, che hanno introdotto per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione. Pertanto, deve farsi applicazione esclusivamente del regime giuridico dettato dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. (esteso ai crediti previdenziali da C. cost. n. 156 del 1991 e ai crediti assistenziali da C. cost. n. 196 del 1993), il quale, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte, contempla un meccanismo di indicizzazione idoneo ad eliminare il pregiudizio del creditore per il ritardo nell'adempimento, del tutto svincolato dall'ambito dei principi del risarcimento del danno da mora (art. 1224 c.c.), diversamente da quanto è stato successivamente realizzato con le leggi sopra indicate 3 (cfr., tra le tante, Cass. 14 agosto 1999, n. 8669; 26 luglio 2000, n. 9825; Cass, sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38). Ne discende che la rivalutazione del credito non è tecnicamente un “accessorio”, ma è lo stesso credito accresciuto nell'importo determinato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. con riferimento al momento del pagamento, mentre gli interessi legali compensano il creditore per il periodo in cui non ha avuto a disposizione la somma che avrebbe dovuto entrare nel suo patrimonio, come progressivamente incrementata dal meccanismo di rivalutazione (Cass., sez. un., 38/2001, cit.). Pertanto, il principio secondo il quale il pagamento dell'importo originariamente dovuto, senza rivalutazione, concreta puramente e semplicemente adempimento parziale (del “capitale"), sicché la somma non pagata (corrispondente alla rivalutazione) è a sua volta assoggettata pienamente al regime giuridico di cui all'art. 429, comma terzo, c.p.c. (Cass., sez. un., 22 dicembre 1994, n. 11048; Cass. 7 luglio 1997, n. 6127), rappresenta niente altro che lo sviluppo coerente delle premesse interpretative sopra precisate. E' altrettanto evidente come non possa venire in considerazione l'art. 1194 c.c., dal momento che il debitore che paga la somma originariamente dovuta, senza rivalutazione, paga parzialmente il capitale (art. 1181 c.c.) e non può, evidentemente, farsi questione di imputazione al capitale o agli accessori. A questi principi il Tribunale di Napoli si è puntualmente attenuto. Nulla da provvedere sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Киісенко Ученье Tanglersiam 4 ソ Janelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 oggi, CANCELLIERE I D , A Crude ferselle S O 0 S L 1 3 L A . T 3 O T , 5 B R A I A . S D E N P A E T 3 I C S -7 N I I O 0 S P - N 1 M I E A 1 S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N T L S E I I S R A G A E L L E D