Sentenza 15 novembre 2018
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione della liberazione anticipata non è valutabile il periodo espiato in libertà controllata, difettando in quest'ultima sia lo stato detentivo, o anche una mera affinità con esso, sia l'osservazione del condannato diretta alla verifica della sua partecipazione all'opera rieducativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2018, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
02895-1 9 AND REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Camera di Consiglio del 15/11/2018 Registro generale n. 22622/2018 4382/2018- Composta dai Consiglieri: Sentenza n. N° ruolo: 5 dott. Filippo Casa Pres. dott. Giacomo Rocchi dott. Raffaello Magi dott. Antonio Minchella Rel. dott. Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LOM Ambu, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 1640/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Genova in data 26/10/2017; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/10/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava il reclamo proposto da Lom Ambu avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Genova che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata relativa al semestre 18/01/2016 18/07/2016. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che quel periodo era stato espiato parzialmente in misura alternativa e parzialmente in sanzione sostitutiva: ma se era possibile ipotizzare il beneficio in relazione alla semidetenzione (che aveva contenuto detentivo e struttura simile alla semilibertà) non era invece possibile riconoscerlo per il periodo di libertà controllata, la quale non aveva un contenuto detentivo e prevedeva soltanto blandi controlli di polizia;
l'equiparazione di cui all'art 57 delle Legge n. 689 del 1981 aveva altre finalità ed occorreva soltanto per stabilire un criterio di compatibilità.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Andrea Guido, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che le sanzioni sostitutive devono considerarsi esecuzione della pena ad ogni effetto e che la libertà controllata ha carattere restrittivo della libertà personale, per cui andava applicato lo stesso criterio valido per la libertà vigilata di chi fruiva di liberazione condizionale, con l'accortezza di valutare il doppio del periodo di libertà controllata per avere un semestre di espiazione, altrimenti dovrebbe sollevarsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
3. Il P.G. chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato poiché è infondato. Va notato preliminarmente che il ricorrente non delinea in modo completo la sua doglianza: egli afferma che l'astratto criterio di computo della durata della libertà controllata dovrebbe individuarsi nel doppio del periodo da considerare per la liberazione anticipata;
tuttavia, nel ricorso si fa cenno ad un semestre di espiazione, composto anche parzialmente da misura alternativa, senza precisare la durata della libertà controllata e l'asserita equiparazione alla espiazione ordinaria. In ogni caso, l'argomentazione del ricorrente non può essere accolta.
2. L'equiparazione sostenuta dal ricorrente non trova conforto nel sistema di esecuzione della pena;
la circostanza che una determinata misura restrittiva abbia caratteri comuni con altre misure non produce in via automatica i medesimi effetti: 2 può portarsi l'esempio della misura cautelare dell'obbligo di dimora, il quale, pur nelle sue declinazioni più restrittive e contigue agli arresti domiciliari, non viene computato nella pena presofferta come invece avviene per gli arresti domiciliari. In altri termini, la connotazione premiale della liberazione anticipata non si correla ad una mera restrizione della libertà personale: la riduzione di pena, disciplinata dall'art. 54 Ord.Pen., consiste in una detrazione di giorni per ogni semestre di pena detentiva espiata, quale riconoscimento a favore del condannato che abbia dimostrato di partecipare all'opera di rieducazione. Strutturato come abbuono di pena detentiva per brevi periodi predeterminati di comportamento qualificato, l'istituto rivela una inequivoca natura premiale ed una altrettanto inequivoca carica incentivante verso atteggiamenti partecipativi del soggetto all'azione rieducativa (ciò non toglie che esso rappresenti anche un rilevante strumento per il governo disciplinare degli istituti di pena, poichè la partecipazione all'opera di rieducazione non può non esprimersi, in via principale, nell'osservanza delle norme poste a presidio della corretta convivenza penitenziaria). Di conseguenza, in via principale, la liberazione anticipata si lega ad una peculiare condizione del condannato a pena detentiva, il quale abbia dato prova di partecipare all'opera rieducativa, ed è funzionale ad un più efficace e rapido reinserimento nella società; essa ormai è pacificamente riconosciuta con riferimento a tutte le modalità esecutive che contemplano uno stato detentivo (detenzione carceraria, detenzione domiciliare, semilibertà) e, per espressa previsione di legge (art. 47, comma 12 bis, Ord.Pen.), può essere concessa anche all'affidato in prova al servizio sociale che, nel periodo di svolgimento della misura alternativa, abbia dato prova di un concreto recupero: quindi, in questo caso ultimo, ciò avviene a prescindere da uno stato detentivo, ma comunque pur sempre in relazione ad una condanna a pena detentiva, che viene espiata in forma alternativa. Quanto alle sanzioni sostitutive, un riconoscimento di liberazione anticipata è già stato affermato da questa Corte con riferimento alla semidetenzione (Sez. 1, n. 4964 del 18/11/1993, Rv. 197518), ma non già per la sua natura di sanzione sostitutiva, bensì, testualmente, per la «affinità» con la semilibertà e quindi per il contenuto sia pure parzialmente detentivo di essa. La menzionata componente detentiva è, invece, estranea alla liberà controllata, la quale è una sanzione sostituiva che ha come peculiare connotazione il mantenimento Mr dello stato di libertà, seppure accompagnato da controlli e prescrizioni. Né vale a contraddire questa conclusione il principio espresso da questa Corte (Sez. 1, n. 4758 del 03/07/2000, Rv. 216758) con riferimento ad una differente situazione, e cioè alla conversione della libertà controllata originariamente disposta in reclusione, a - causa di violazioni di prescrizioni: detta situazione, infatti, conduce all'instaurazione di una condizione sovrapponibile a quella del soggetto originariamente condannato a pena detentiva. 3 Nemmeno appaiono conferenti i riferimenti alle pronunzie che riconoscono il beneficio della liberazione anticipata alla liberazione condizionale e alla connessa libertà vigilata: si tratta, infatti, di istituti applicati comunque a soggetti già condannati a pena detentiva e già detenuti, nei confronti dei quali prosegue la pena detentiva, sia pure con modalità particolari (peraltro, la libertà vigilata ordinata in sede di liberazione condizionale si differenzia sotto l'aspetto funzionale dalla misura di sicurezza della libertà vigilata in quanto non ha lo scopo di fronteggiare una pericolosità sociale del condannato, ma quello di consentire un controllo dello stesso al fine di verificare se il giudizio sul ravvedimento trovi rispondenza nella realtà dei fatti, così collegandosi ai principi generali della liberazione anticipata e della partecipazione all'opera rieducativa, Sez. 1, n. 343 del 28/01/1991, Rv 186672).
3. Dunque con questi casi non è comparabile la situazione di chi sia stato condannato ad una sanzione sostituiva di pene detentive brevi, quale la libertà controllata, la quale ha durata e contenuti differenti dalla sanzione sostituita e si connota per risultare incompatibile anche con l'affidamento in prova al servizio sociale (Sez. U., n. 8058 del 19/12/2001, Rv. 220821). La sanzione sostitutiva della libertà controllata costituisce una sorta di garanzia, anticipata sin dalla fase di cognizione, di evitare il contatto con l'ambiente penitenziario, poiché si assicura al condannato sin dalla fase del merito un percorso rieducativo "esterno" che si cristallizza nella decisione di condanna, evitando il rischio che nella fase di esecuzione della pena possa essergli eventualmente negata una misura alternativa: con la sentenza ultima menzionata, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto meno afflittive le prescrizioni imposte al libero controllato rispetto all'affidato in prova. Del resto, mentre per le misure alternative non vi è dubbio che esse costituiscano l'espiazione in forma differente della originaria pena detentiva inflitta, anche terminologicamente l'art. 57 della Legge n. 689 del 1981 si limita a dire che la libertà controllata si considera» come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita: e il criterio di ragguaglio invocato dal ricorrente (due giorni di libertà controllata equivalgono ad un giorno della pena detentiva sostituita, di cui al medesimo art. 57) è sommamente un criterio di ragguaglio indispensabile per la determinazione della durata della sanzione sostitutiva. In definitiva, quindi, difettando nella libertà controllata uno stato detentivo o anche una mera "affinità" con esso e mancando inoltre un'osservazione personologica di istituto diretta alla verifica della partecipazione all'opera rieducativa ed essendo soltanto facoltativo un intervento del servizio sociale (peraltro finalizzato ai soli interventi eventuali di aiuto al reinserimento sociale), il ricorso deve essere rigettato. Proprio dette diverse connotazioni rendono ragionevole la diversità di trattamento e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta in via 4 subordinata dal ricorrente con riferimento agli artt. 53 e 57 della Legge n. 689 del 1981 nonché all'art. 54 Ord. Pen. rispetto all'art. 3 Cost.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Filippo Casa) (dott. Antonio Minchella) Minchilla DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA S