Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2001, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
0 19 1 2 0 1 Aula B Em nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro. composta dai signori Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Giovanni Prestipino Presidente R.G.m. 17864/1998 dr. Alberto Spand Consigliere Cron. 4087 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Luciano Vigolo Consigliere Ud.25.10.2000 dr. Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS GI, nata in [...] fil 3 dicembre 1920, rappresentata "e difesa dall'avv. Antonino Pellicanò giusta procura a margine del ricorso, CORITE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Cassazione, dal Sig. per diritti L.300 10 FEB, 2001 ricorrente;
4456 IL CANCELLIERE
CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del Presi- CANCELLERIA dente avv. prof. Pietro Magno, rappresentato e di- feso dagli avvocati Antomino Catania e Rita Respanti, C6069333 - 1 - im virtù di procura in calce al controricorso, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di - 29 giugno 1998, n. 432/98, n. 467 Locri in data 9 anno 1996 R. G. A. C. C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 25 ottobre 2000; udito l'avv. Rita Raspanti per l'INAIL; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 4 Svolgimento del processo. La signora GI ON com ricorso depositato il 25 giugno 1993, assumendo che im data 4 agosto 1992 il proprio coniuge signor EP AR era deceduto a causa di diverse patologie, parte delle quali erano eziologicamente riconducibili all'in- fortunio sul lavoro occorsogli nel 1955 e che per- tanto aveva chiesto in sede amministrativa il rico- moscimento in proprio favore della reversibilità della relativa renditta senza alcum esito, adiva il Pretore di Locri per sentir condannare l'INAIL alla corresponsione del beneficio rivendicato. Costituitosii in giudizio l'INAIL, il Pretare dispone- va c.t.u. medico-legale, alla stregua della quale com sentenza del 15 dicembre 1995 accoglieva la do- manda. Interponeva appello 1*INAIL con ricorso depositato il 15 maggio 1996, assumendo che la morte del AR nom era causalmente in tutto od in parte -pp - riconducibile all'infortunio sul lavoro verificatosi nel 1955. Costituitasi in giudizio la Tassoni, il Tribunale di- sponeva la rinnovazione della c..t.u., che perveniva alle seguenti conclusioni: "le infermith che trassero a morte il sig. RE EP mom sono in rapporto di dipendenza con le lesioni riportate in conseguenza -- 3 dell'infortunio del 1955". Cam sentenza im data 9- 29 giugno 1998 ±1 Tribunale di Læri acaglieva l'appello e rigettava la domanda proposta dalla ON. Il Tribunale richiamava le risultanze della consulen- za tecnica disposta in grado di appello e si uniformava ad esse.. Avverso detta sentenza, notificata il 16 ættembre 1998, com atto notificato il 12 ottobre 1998 la ON ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. рушен L'INAIL ha resistito com controricorso notificato il 19 novembre 1998. Motivi della decisione. Com l'unico motivo, demunziando illegittimità, carenza assoluta di motivazione circa um punto decisivo della controversia im relazione all'art. 360 nm. 3 e 5 c.p. c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3e 85 del d.p.r. 30 giugno 1965 m. 1124, la ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso qualsiai motivazione im ordine alla valutazione effettuata sulla validità o meno delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. d'appel- Io;
che esso non ha rilevato la stridente contraddi- zione tra la c.t.u. d'appello e quella di primo grado;
che tali contraddizioni sono state puntualmente espli- - 4 vitate com le note difensive autorizzate del 26 maggio 1998; che tutta l'indagine del c.t.u. d'ap- pello era consistita nel rilevare che, essendo il RE invalido per paresi agli arti inferiori a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli nel 1995, messuna correlazione poteva ravvisarsi tra tali gravi lesioni e la morte dovita ad una patologia cardiova– scolare e respiratoria;
che nessuna seria contestazione era stata mossa dal c.t.u. d'appello alle conclusioni del c.t.u. di primo grado;
che il Tribunale aveva viola- to principi giurisprudenziali consolidati. Il ricorso è infondato. Va premesso che il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dallo stesso nominato, non è temuto ad una particolareggiata motivazione, bem potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute im una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico im una successiva consulenza tecnica d'ufficio alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito riten- ga di aderire;
anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della muova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di spe- - 5- cifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i comclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemen- te disposta (Cass. 11 gennaio 1995 m. 271; 14 luglio 1998 n. 6880). Facendo corretta applicazione del principio predetto, il Tribunale si è adeguato al parere del c.t.u. da essp nomi- nato, e nom era tenuto ad una analitica confutazione delle ragioni addotte dal primo consulente, che erano state di diverso avviso. Il Tribunale ha evidenziato che dalla c.t.u. espletata in grado di appello emerge che la morte del AR, avvenuta nel- l'agosto del 1992, non è causalmente riconducibile all'in- fortunio sul lavoro accadutogli nel lontano 1955, e che le risultanze della consulenza predetta sono immuni da vizi sotto il profilo tecnico ed adeguatamente motivate sotto quello logico-giuridico%;B tali risultanze sono state per- tanto recepite dal Tribunale e poste a base della decisione. D'altra parte emergono dalla consulenza tecnica d'appello che integra la sentenza impugnata - le circostanze che hanno indotto detto consulente ad escludere che sussistesse la prova del denunziato nesso di causalità. La ricorrente invece si limita a contestazioni generiche, senza specificare quali circostanze contenute nelle note difensive presentate in appel lo non sarebbero state esaminate dal Tribunale, im violazione del principio di autosufficienza del ricorso. -- 6 - Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nom essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2000. Il Presidente (dr. Piovanni Preatipino) сиquin Il Consigliere estensore (dr Donato Figurelli) Jonato Figue евое IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositata in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 10 FEB. 2001 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, IL LABORATORE CASSAZIO A M DI CANCELLERIA E R P U E S T R E I N Z O CO -7-