Sentenza 3 luglio 2000
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata è valutabile anche il periodo detentivo relativo a conversione, a norma dell'art. 108 della legge n. 689 del 1981, della libertà controllata applicata al condannato per il mancato pagamento della multa inflittagli insieme con quella della reclusione per un unico reato. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto il carattere unitario della procedura esecutiva concernente la pena relativa a un unico reato, indipendentemente dalle vicende occorse alla pena pecuniaria originariamente irrogata congiuntamente a quella detentiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2000, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO Presidente del 3/7/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 4758
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MABELLINI ANNA " N. 00867/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV OR n. il 24.01.1964
avverso ordinanza del 30.11.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRIESTE sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio FRASSO, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
O S S E R V A:
1. Con ordinanza in data 30 novembre 1999 il Tribunale di sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile le istanze di liberazione anticipata e di detenzione domiciliare avanzate da OV NA, rilevando, relativamente alla liberazione anticipata, che non sussisteva l'indispensabile requisito dell'attinenza del periodo detentivo in valutazione - riguardante 110 giorni di reclusione in cui era stata convertita. a norma dell'art.108 legge 24.11.1981 n. 689, la libertà controllata applicatagli in relazione alla pena di 28.000.000= di multa,, non pagata, irrogatagli insieme a quella detentiva di 3 ani, 6 mesi e 20 giorni di reclusione con sentenza 22.12.1994 del g.i.p. del Tribunale di Padova per il reato di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 - alla pena in espiazione al momento della presentazione da parte dell'interessato della richiesta del beneficio penitenziario in questione e, per quanto concernente la detenzione domiciliare, la patologia denunciata - sindrome ansiosa depressiva - e le buone condizioni di salute dell'istante, come emergenti dalla certificazione sanitaria in atti, erano compatibili con lo stato di detenzione, non richiedendo costanti contatti con presidi sanitari.
2. Ricorre per cassazione la OV relativamente al solo diniego della misura alternativa della liberazione anticipata, deducendo erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p.) in quanto il giudice del merito illegittimamente le aveva denegato il diritto all'applicabilità della misura alternativa richiesta, dal momento che, attesa l'unitarietà della pena inflittagli per l'unico reato per il quale era stata condannata, la reclusione in questione, effetto della conversione della libertà controllata applicatagli in sostituzione della pena della multa, la medesima era attinente alla pena in espiazione al momento della presentazione della richiesta di liberazione anticipata.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, questa Corte, sia pure in relazione ad una fattispecie diversa ma similare a quella oggi in esame, ha affermato (cfr., Sez. I, 26.4.1997 (c.c. 17.3.1997), ric. p.g. in poc. Sciortino, C.E.D. n. 207.351) che il periodo trascorso in libertà vigilata dal condannato deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti. Ne discende che, anche nella ipotesi di conversione, a norma dell'art. 108 legge 689/1981, della sanzione alternativa della libertà controllata - applicata al condannato per il mancato pagamento della pena della multa irrogatagli insieme a quella della reclusione per un unico reato - nel corrispondente periodo di reclusione, la detenzione a tale titolo è valutabile ai fini dell'applicabilità della misura alternativa della liberazione anticipata, poiché la pena in esecuzione è sempre quella irrogata unitariamente dalla medesima sentenza.
Infatti, allorquando è prevista dalla legge come sanzione di un reato congiuntamente una pena detentiva e una pena pecuniaria, la relativa esecuzione è unitaria a prescindere dalle vicende inerenti a quella pecuniaria, di guisa che, allorquando, per qualsivoglia ragione, quella originariamente pecuniaria viene convertita in detenzione, il relativo periodo detentivo inerisce all'unica procedura di esecuzione in atto con conseguente necessità di una sua valutazione ai fini dell'applicabilità del beneficio penitenziario della liberazione anticipata.
Pertanto il giudice del merito erroneamente ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'odierno ricorrente per carenza dei presupposti di legge per l'applicabilità della misura alternativa richiesta.
L'ordinanza impugnata deve, quindi essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà all'esame della richiesta di liberazione anticipata avanzata dall'interessato attenendosi ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità della istanza di riduzione di pena per liberazione anticipata e rinvia per nuovo esame il Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000