Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986/ESENTE DA REGISTRAZIONE/ C.C. 6270s N. 131 TAB. ALL. B N. 5/ TE REPUBBLICA ITALIANA UTN I NO H ELP POL0 0 8 0 0/ 0 3 LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggett Tributaria SEZIONE UT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 3978/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 1644 Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 24/05/02 Dott. Nino FICO - Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente Sey 2 SE N TE NZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DUE ROSE SRL, ora DACIA sas di DE MARCHI & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, N. elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la difende unitamente all'avvocato NUSSI MARIO SIMEONI2002 2350 BRUNO, giusta procura a margine;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 100/98 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 20/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza 100/02/98 del 20 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la il Friuli V.G. rigettava l'appello dell'Ufficio II DD di Pordenone avverso la pronuncia di primo grado che aveva annullato due avvisi di accertamento relativi all'omesso versamento di ritenute d'acconto da parte della srl due Rose su utili distribuiti negli anni 1988 e 1989. La sentenza di secondo grado osservava che l'Ufficio II Dirette aveva agito sulla base di verbale già utilizzato per la rettifica IVA, che tale rettifica era stata ritenuta illegittima con sentenza di primo grado passata in giudicato in quanto il giudizio d'appello era da ritenersi estinto ex art. 310 c.p.c. a seguito di intervenuto condono ex lege 413/1991 La contribuente resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 44-48 della legge 413/1991, dell'art. 310 c.p.c\\ dell'art. 2909 del codice civile, nonché motivazione omessa insufficiente e contraddittoria. Il motivo merita accogliemento. Invero la applicazione, in appello, del condono in ordine alla controversia in materia di IVA non comporta affatto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma più semplicemente la cessazione della materia del contendere. Inoltre l'eventuale giudicato circa la legittimità della verifica ai fini Iva non comporterebbe affatto la definizione della controversia ai fini IRPEF, trattandosi di giudizi diversi e con diverso oggetto, in ciascuno dei quali a tacer d'altro- п l'accertamento di vizi della attività amministrativa è soggetta a termini processuali propri. Si impone quindi il rinnovo del giudizio di merito.
P.Q.M.
e envien La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia che deciderà anche per le spese del presente giudizion Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 24 maggio 2002 Mon Cal IL PRESIDENTE C ell L CANCELLIERE 01 Arnaldo Casano ZUJ3 LERIA wold GEM DEPL 2.0 JERE C1 Oggi AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ESENTE DA REGISTRAZIONE N. I TAB. ALL. B - N. 5 TE UT