Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
-0 0300/02 RENUBBLICA ITAL NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto risoluzione appalto opera pubblica – Texissione SEZIONE PRIMA CIVILE danni, pagamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente e Relatore Dott. Alessandro CRISCUOLO R.G.N. 18150/00 553 Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Cron. 80 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere - Ud. 24/09/01 Dott. Giuseppe IA BERRUTI Consigliere - CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.U.R.L., in persona VITRUVIO COSTRUZIONI GENERALIL del legale rappresentante pro tempore, già titolare m dell'impresa omonima, quale capogruppo - I.R.C.dell'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE LAGANI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE di RUBINO ANGELO, elettivamente domiciliata in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato 6.20 per diritti CORRADO MORRONE, rappresentata e difesa dall'avvocato || 11 GEN 2002. IL CANCELLIERE LUIGI MORRONE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CANCELLERIA COMUNE DI CAMPANA, in persona del Sindaco pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 10, 1938 -1- MINNICELLI, che lo AMERIGOpresso l'avvocato giusta mandato a margine del rappresenta e difende, 2 controricorso;
controricorrente
contro
UNIPOL COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA;
intimata avverso la sentenza n. 154/00 della Corte d'Appello di : CATANZARO, depositata il 12/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2001 dal Presidente Relatore Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Morrone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Minicelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- IO Svolgimento del processo 3 Con citazione notificata il 24-27 gennaio 1997 la IO UZ Generali s.u.r.l., quale impresa mandataria dell'A.T.I. con la I.R.C. di Rubino Angelo, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Rossano il Comune di Campana e la UNIPOL Compagnia di Assicurazioni s.p.a., chiedendo che: a) fosse dichiarata l'illegittimità del recesso del detto Comune dal contratto di appalto stipulato in data 24 gennaio 1994 con l'associazione temporanea d'imprese (A.T.I.) tra GA ES IA (titolare dell'impresa omonima, poi conferita nella IO UZ generali s.u.r.l. con atto per notar Proto del 30 giugno 1995) e I.R.C. e, previa disapplicazione del recesso stesso, fosse pronunziata la risoluzione del contratto per inadempimento del committente;
b) fosse dichiarata l'illegittimità del fermo amministrativo sulle somme dovute dal Comune all'appaltatrice; c) si ordinasse all'UNIPOL, Compagnia di assicurazioni s.p.a., di non pagare al Comune di Campana l'importo garantito per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatrice, previa disapplicazione del recesso in danno dell'amministrazione; d) fosse pronunciata condanna del Comune di Campana al pagamento, in favore dell'A.T.I. tra la IO UZ generali s.u.r.l. (subentrata all'impresa GA) e la I.R.C. di Rubino Angelo, dell'importo per i lavori eseguiti, nella misura di lire 206.872.630 oltre i.v.a., o della diversa somma 4 ritenuta di giustizia, con gli interessi previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 1063 del 1962 a far tempo dal 13 marzo 1996 al saldo;
e) fosse pronunciata condanna del Comune di Campana al pagamento, in favore dell'A.T.I. suddetta, della somma di lire 188.873.450, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal 30 novembre 1996 al saldo, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla risoluzione per inadempimento;
f) fosse pronunciata condanna del Comune al pagamento delle spese. In via cautelare l'attrice chiese che si ordinasse all'UNIPOL di sospendere il pagamento, in favore del Comune di Campana, dell'importo garantito per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatrice, ed al Comune di pagare l'importo per i lavori eseguiti nella misura di lire 60.213.528, oltre i.v.a. Il Comune di Campana, costituendosi in giudizio, in via cautelare chiese che fosse accolta l'istanza di sequestro conservativo della somma assegnata all'attrice con sentenza n. 846/96. Nel merito, chiese il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice e in via riconvenzionale: 1) che quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti al giustificato recesso dal contratto de quo, nell'importo di lire 293.714.000 o in quello diverso da accertare in corso di causa;
2) che la medesima attrice fosse condannata a restituire le somme riscosse o da riscuotere a titolo di anticipazione, detratto l'importo di lire 38.505.917, al netto del ribasso d'asta del 22/51% e già depurata dal valore dei 5 danni provocati in corso d'opera, oltre i.v.a.; 3) che le garanzie prestate da UNIPOL s.p.a. fossero dichiarate valide ed operanti. UNIPOL s.p.a., a sua volta, chiese che: a) fosse dichiarata l'illegittimità del recesso del Comune di Campana e, per conseguenza, fosse pronunziata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltante: b) fosse dichiarato in via di urgenza che essa compagnia nulla doveva al Comune per l'importo garantito;
c) in subordine, che si operasse la compensazione tra l'importo garantito e i crediti vantati dall'impresa appaltatrice per i lavori già eseguiti, con condanna del detto Comune al pagamento delle spese giudiziali. Dopo il rigetto delle istanze cautelari ad opera del G.I. il Tribunale di Rossano in composizione monocratica, con sentenza n.1/99 depositata il 5 gennaio 1999, dichiarò che - in base alla sentenza dello stesso Tribunale di Rossano, depositata il 12 agosto 1996 (n. 846/96) era passata in giudicato la declaratoria avente ad - oggetto l'illegittimità del recesso del Comune di Campana dal contratto di appalto stipulato con l'A.T.I. (tra GA ES IA e I.C.R.) in data 24 gennaio 1994. Pertanto pronunciò la risoluzione del contratto stesso per inadempimento del Comune all'obbligo di pagare il 10% del prezzo a titolo di anticipazione "ed in ordine alla inosservanza risultante dal verbale dell'U.S.S.L. n. 4 di Cosenza del 30.8.94". Condannò il Comune al risarcimento dei danni, da liquidare in prosieguo di causa, nonché - a pagare all'attrice la somma di lire 60.213.528, oltre i.v.a., "non essendo applicabile il fermo amministrativo posto in essere dal Comune di Campana per le somme dovute in favore dell'attrice". Ordinò all'UNIPOL di sospendere il pagamento al Comune dell'importo garantito per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatrice, rigettò la domanda riconvenzionale e riservò alla statuizione definitiva la pronunzia sulk spese. Il Comune di Campana propose appello e la IO UZ generali s.u.r.l., in persona del legale rappresentante ing. ES IA GA (già titolare dell'impresa omonima), quale capogruppo dell'A.T.I. GA - I.R.C. di Rubino Angelo, si costituì per resistere al gravame. A sua volta la società UNIPOL si costituì, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, insistendo per la compensazione tra l'importo garantito e i crediti vantati dall'impresa per i lavori già eseguiti. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza non definitiva depositata il 12 maggio 2000, decise come segue: 1) dichiarò che la sentenza del Tribunale di Rossano n. 846/96 del 6/12 agosto 1996 non aveva autorità di giudicato (esterno) rispetto alle problematiche (rescissione del contratto di appalto in danno dell'appaltatrice e risoluzione del contratto stesso per inadempimento del Comune di Campana) dedotte nell'ambito del presente giudizio;
7 2) dispose, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruzione della causa;
3) riservò alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese giudiziali. La Corte territoriale considerò: che, secondo la sentenza appellata, le affermazioni contenute nella precedente sentenza del Tribunale di Rossano n. 846/96 (passata in giudicato) - la quale, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune, aveva riconosciuto la spettanza all'A.T.I. dell'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto, ritenendo che la stasi nell'esecuzione dei lavori non dipendesse da inerzia colpevole della detta A.T.I. bensì dalla mancata esecuzione di obblighi ricadenti sullo stesso Comune costituivano accertamenti preliminari e indispensabili ai fini della decisione in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo;
che, su tali premesse, ad avviso del primo giudice avevano acquistato autorità di giudicato tra le parti le pronunzie della precedente sentenza, relative: 1) all'assenza d'inadempimento da parte dell'A.T.I.; 2) all'inadempimento contrattuale da parte del Comune;
3) all'inidoneità del recesso disposto dal Comune rispetto alla sottrazione dell'ente pubblico agli obblighi di pagamento dell'anticipazione e, per conseguenza, all'illegittimità del fermo amministrativo;
8 che, sempre ad avviso della sentenza appellata, il giudicato su tali pronunzie derivava dalla loro indispensabile strumentalità rispetto alla decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'allegazione, da parte del Comune di Campana, di motivi nuovi prima non addotti ed in grado di consentire un nuovo giudizio sui punti indicati non faceva venir meno il giudicato medesimo, preclusivo di qualsiasi valutazione circa la loro fondatezza e rilevanza;
che la citata sentenza n. 846/96 (passata in giudicato il 16 ottobre 1996) aveva respinto l'opposizione, proposta dal Comune di Campana, avverso il decreto ingiuntivo concernente il pagamento dell'anticipazione; che il rigetto dell'opposizione era stato motivato con la "inidoneità" della revoca, da parte del Comune, di un precedente provvedimento col quale era stata riconosciuta l'anticipazione del 10% sull'importo dei lavori, ed il tribunale era pervenuto a siffatta conclusione sul presupposto che la stasi nell'esecuzione delle opere, lungi dal dipendere da inerzia colpevole dell'A.T.I., andasse collegata alla mancata esecuzione da parte dell'amministrazione comunale degli obblighi poi sintetizzati nel verbale dell'USL n. 4 di Cosenza in data 30 agosto 1994; che, tuttavia, non era sostenibile che, per effetto della richiamata sentenza n.846 del 1996, fosse passata in giudicato la declaratoria dell'illegittimità del recesso del Comune di Campana;
9 che, infatti, la deliberazione della G.M. in data 30 novembre 1996, con cui era stata deliberata la rescissione del contratto di appalto, non aveva formato oggetto della sentenza n. 846/96, ed estranea all'oggetto del giudizio concluso con quella sentenza era, poi, la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della P.A., domanda proposta soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio;
che, in ordine a tale domanda, il Tribunale di Rossano con la sentenza n. 846/96 non aveva proceduto ad alcuna valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento ascritto al Comune;
che, stando così le cose, il primo giudice non poteva limitarsi a pronunciare la risoluzione dell'appalto per inadempimento del Comune, considerandolo non di scarsa importanza;
che, comunque, il primo giudice - essendo state prospettate nel presente giudizio inadempienze reciproche - avrebbe dovuto procedere ad una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambe le parti per accertare l'esistenza delle reciproche inadempienze e, con riferimento alla loro gravità ed ai loro rapporti di successione, causalità e proporzionalità, stabilirne l'effettiva incidenza sulla finalità economica complessiva del rapporto e, quindi, sulla sorte di questo;
che realmente la cosa giudicata si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza ma anche sulle 10 affermazioni contenute in motivazione, costituenti il fondamento logico-giuridico della decisione;
che, però, come emergeva dalla sentenza n. 846/96, la questione relativa all'accertamento di tutte le inadempienze attribuite all'appaltatore con la delibera 30 novembre 1996 (successiva al passaggio in giudicato della detta sentenza) non aveva formato oggetto del primo giudizio, costituito dalla fondatezza o meno dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Campana, mentre i richiami (contenuti nella detta sentenza n. 846/96) al verbale dell'USL e alla revoca dell'anticipazione risalivano al 1994, cioè a due anni prima della delibera di rescissione;
che la citata sentenza: a) prospettava un unico profilo d'inadempimento a carico del Comune e non conteneva alcun accertamento in ordine alle inadempienze dell'appaltatore, quali indicate nella delibera di rescissione;
b) non conteneva alcuna valutazione in ordine alla gravità del prospettato inadempimento, valutazione che d'altronde non poteva essere effettuata dato l'oggetto del giudizio;
che la sentenza appellata, quindi, erroneamente aveva ravvisato un giudicato tra le parti circa l'assenza d'inadempimento da parte dell'A.T.I.; che, inoltre, il primo giudice - affermando che era passata in giudicato anche la pronunzia relativa all'inidoneità della revoca 11 disposta dal Comune di Campana ― aveva erroneamente identificato la revoca in questione con il recesso, che invece non aveva formato oggetto del giudizio concluso con la sentenza n. 846/96; che, ancora, il primo giudice aveva ravvisato il giudicato sulla. pronunzia relativa all'inadempimento contrattuale del Comune, senza considerare che per la decisione del presente giudizio s'imponeva una valutazione comparativa e complessiva della posizione di entrambe le parti;
che, conclusivamente, la sentenza n. 846/96 non poteva spiegare effetto preclusivo rispetto a questo giudizio, nel quale si discuteva in ordine a problematiche (rescissione del contratto in danno dell'appaltatrice e risoluzione del contratto in danno del Comune) del tutto estranee al primo processo. Contro la suddetta sentenza la IO UZ generali s.u.r.l., quale capogruppo dell'A.T.I. GA - I.R.C. di Rubino Angelo, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Comune di Campana ha resistito con controricorso. UNIPOL s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c.”". Costituirebbe ormai ius receptum il principio secondo cui il giudicato si forma non soltanto sul dispositivo della sentenza 12 bensì su tutte le statuizioni che costituiscono presupposto indefettibile dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Pertanto se, per accogliere una domanda, il giudice ha respinto eccezioni mosse da una delle parti, non sarebbe più possibile, neppure in diverso giudizio e neppure ad altri fini (purché nell'ambito del medesimo rapporto), sollevare le stesse eccezioni. La sentenza impugnata non avrebbe tratto dal suddetto indirizzo le dovute conseguenze. Essa, infatti, avrebbe affermato che la delibera di rescissione in danno sarebbe successiva al passaggio in giudicato della sentenza (n. 846/96) e che la stessa deliberazione sarebbe relativa ad un'ipotesi conservativa, e non risolutiva, del rapporto. Tale ricostruzione sarebbe palesemente erronea. La Corte territoriale, infatti, avrebbe trascurato di considerare che il Comune di Campana, formulando l'opposizione al decreto ingiuntivo, aveva addotto le stesse eccezioni d'inadempimento proposte sotto altra forma nel presente giudizio. Il Tribunale, accogliendo la domanda, avrebbe respinto le eccezioni del Comune, affermando – quale presupposto logico-giuridico della - decisione che nessun inadempimento poteva essere addebitato - all'appaltatrice. In altri termini, per rigettare l'opposizione del Comune il Tribunale, con autorità di giudicato, avrebbe affermato che non si 13 poteva negare l'anticipazione del 10% perché l'appaltatrice aveva correttamente eseguito gli obblighi a suo carico. La sentenza n. 846/96, dunque, avrebbe esaminato un presunto inadempimento dell'attuale ricorrente, escludendolo. Poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la circostanza (tra l'altro, non vera) che il Comune avrebbe accertato le presunte inadempienze dell'appaltatrice soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza sarebbe del tutto ininfluente quanto ai limiti derivanti dal giudicato stesso, potendo (in astratto) abilitare il Comune a chiedere la revocazione della sentenza ex art.395, n. 3, c.p.c. ma non a restringerne l'efficacia come giudicato tra le parti. Invero l'ente territoriale, nel precedente giudizio, avrebbe proposto l'opposizione al decreto ingiuntivo negando il proprio obbligo di pagare l'anticipazione in forza del principio inadimplenti non est adimplendum, eccependo proprio un presunto inadempimento dell'attuale ricorrente, escluso dalla sentenza qui invocata come giudicato esterno. Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla anteriorità delle presunte inadempienze dell'impresa rispetto al passaggio in giudicato della sentenza. Poiché la deduzione di tali inadempienze avrebbe dovuto sostenere l'eccezione 14 d'inadempimento del Comune la Corte di merito, prima di negare autorità di giudicato alla precedente sentenza, avrebbe dovuto accertare se i fatti posti a base della delibera di rescissione in danno fossero o meno deducibili nel precedente giudizio, al fine di accertare se essi fossero coperti dal giudicato. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente formula analoga censura di omessa motivazione, perché la Corte di appello avrebbe attribuito alla sentenza n. 1/99 di avere ritenuto coperta da giudicato anche la risoluzione del contratto. Invece il primo giudice, muovendo dal rilievo che la sentenza invocata come giudicato esterno aveva sancito l'obbligo del Comune di pagare l'anticipazione, avrebbe considerato indubbio l'inadempimento del Comune a tale obbligo. E, per giurisprudenza pacifica, l'omesso pagamento dell'anticipazione costituirebbe un inadempimento della stazione appaltante tale da giustificare la risoluzione del contratto per colpa dell'amministrazione. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, sarebbe contraddittoria, avendo censurato quella di primo grado per non aver valutato la reciprocità delle inadempienze dopo avere negato la deducibilità delle inadempienze dell'impresa nel precedente giudizio. Le suddette censure, essendo tra loro connesse, possono formare oggetto di esame congiunto. Esse non hanno fondamento. 15 Si deve premettere che questa Corte, pronunziando a sezioni unite, con sentenza 25 maggio 2001 n. 226/01/SU ha affermato la rilevabilità d'ufficio del giudicato interno e di quello esterno, una volta che il contenuto di quest'ultimo risulti acquisito al giudizio di merito, traendone il corollario che, in caso di giudicato esterno, il giudice di legittimità può direttamente accertarne l'esistenza e la portata con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla loro diretta valutazione ed interpretazione, mediante indagini ed accertamenti anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito. Alla stregua di tale principio (che il collegio condivide) l'esame degli atti impone di escludere l'esistenza del presunto giudicato, come esattamente affermato dalla sentenza in questa sede impugnata. I termini della presente controversia risultano dalla narrativa che precede: con la citazione introduttiva del giudizio in esame IO UZ (nella qualità) chiese: a) la declaratoria d'illegittimità del recesso dal contratto di appalto, da parte del Comune di Campana;
b) previa disapplicazione di tale recesso (recte: rescissione ex art. 340 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all.F, disposta con deliberazione n.404 del 30 novembre 1996 della G.M. di Campana: v. ricorso per cassazione, pag. 10), la pronunzia di risoluzione del contratto per inadempimento del 16 0 committente;
c) la declaratoria d'illegittimità del fermo amministrativo disposto dalla P.A.; d) l'ordine alla compagnia assicuratrice di non pagare al Comune l'importo garantito;
e) la condanna del Comune al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti e al risarcimento dei danni per inadempimento. Il Comune di Campana, a sua volta, chiese: 1) il rigetto delle domande proposte dall'attrice; 2) in riconvenzionale, la condanna di questa al risarcimento dei danni derivanti dal giustificato recesso dal contratto e alla restituzione delle somme riscosse a titolo di anticipazione, con declaratoria di validità delle garanzie prestate da UNIPOL s.p.a. Quest'ultima chiese: 1) la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante, previa declaratoria d'illegittimità M. del recesso;
2) l'accertamento che essa nulla doveva al Comune pr l'importo garantito;
3) in subordine, la compensazione. La sentenza del Tribunale di Rossano n. 846/96 (nel presente giudizio invocata come giudicato esterno) rigettò l'opposizione - proposta dal Comune di Campana con citazione notificata il 12 aprile 1995 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente di quel tribunale 1'8 marzo 1995 nei confronti del detto ente territoriale, “per il pagamento della complessiva somma di lire 129.559.404, oltre interessi di mora ex artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e spese, relativamente all'anticipo del 10% 17 sull'importo del compenso dovuto per l'appalto stipulato tra le parti” (v. la detta sentenza). Proponendo l'opposizione il Comune, oltre ad eccezioni che qui non rilevano, addusse che la somma non era dovuta, "tanto che l'Amministrazione comunale aveva già provveduto alla revoca del precedente provvedimento che autorizzava l'erogazione in oggetto". Nella motivazione, poi, il Tribunale di Rossano spiegò che la stasi nell'esecuzione dei lavori non poteva giustificare la revoca dell'anticipazione, perché quella stasi non era idonea a configurare un inadempimento dell'appaltatore, essendo da ascrivere non ad inerzia colpevole di questo ma alla mancata esecuzione, da parte del Comune, degli obblighi sintetizzati nel verbale della U.S.S.L. n. 4 di Cosenza in data 30 agosto 1994. Orbene, è ben vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre che, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte o, comunque, si presentano come antecedente logico necessario della pronunzia (giudicato implicito: Cass., 14 gennaio 2000, n. 375; 16 marzo 1996, n. 2205). Ma è altrettanto vero che proprio dal principio ora enunciato si traggono i limiti oggettivi del giudicato 18 medesimo, per i quali occorre fare riferimento al petitum e alla causa petendi. Nel caso in esame, come la decisione impugnata ha posto in evidenza, sia il provvedimento della G.M. in data 30 novembre 1996 (col quale fu deliberata la rescissione dell'appalto) sia la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del committente non formarono oggetto del giudizio concluso con la sentenza del Tribunale di Rossano n. 846 del 1996. E del pari estranee a quel giudizio restarono le pretese risarcitorie in questa sede reciprocamente formulate. In realtà, come la Corte territoriale rileva (e come l'esame degli atti conferma), la sentenza n. 846/96 si limitò a pronunziare sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Campana, in un giudizio avente ad oggetto unicamente il pagamento dell'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto, ossia una domanda che presupponeva la permanenza e l'efficacia del rapporto contrattuale. L'argomento, secondo cui la stasi nell'esecuzione dei lavori era da ascrivere non ad inerzia dell'appaltatore bensì alla mancata esecuzione, da parte del Comune, degli obblighi indicati nel menzionato verbale 30 agosto 1994, aveva lo scopo di spiegare perché la revoca del provvedimento che disponeva l'anticipazione non giustificava il mancato versamento di questo. Si trattava, cioè, di un argomento che s'inseriva nel tema di quella lite ed era finalizzato ad 19 escludere l'inadempimento dell'appaltatore in quella fase del rapporto, con riguardo al diritto all'anticipazione. Ma il tribunale, affermando che questa non poteva essere negata perché l'appaltatrice aveva correttamente eseguito gli obblighi a suo carico, si è per l'appunto riferito al diritto della medesima appaltatrice di vedersi pagare l'anticipazione. Non ha certo inteso attribuirle (né poteva farlo) una patente di esatto adempimento in relazione all'intero rapporto contrattuale che, trattandosi di un rapporto di durata, si è protratto per circa un biennio dopo i fatti esaminati dalla sentenza n. 846/96. La conferma di ciò si trova nel rilievo che tale sentenza, per affermare il diritto dell'associazione d'imprese al pagamento dell'anticipazione, si è soffermata sugli obblighi del Comune di cui al verbale 30 agosto 1994 e sulla delibera di revoca dell'anticipazione n. 247 del 1994 (per riconoscerne l'inidoneità a sottrarre l'ente all'obbligo di pagamento). Non ha in alcun modo preso in esame le vicende del rapporto successive a quell'anno. E poiché la domanda di risoluzione formulata dall'A.T.I. in questo giudizio, nonché la domanda riconvenzionale spiegata dal Comune (postulante la legittimità della rescissione del contratto) presuppongono l'esame dell'intero rapporto contrattuale, al fine di accertare se ed a carico di quale parte l'inadempimento (rilevante) sussista, ne deriva che nessun giudicato può ravvisarsi con riguardo ad una pronunzia che, muovendo dalla permanenza 20 del rapporto contrattuale, ha esaminato soltanto un segmento di questo, cioè il diritto dell'appaltatore all'anticipazione, senza nulla statuire (perché questioni del tutto estranee al tema di quella lite): a) sulla risoluzione per inadempimento del contratto di appalto;
b) sulla rescissione del contratto, adottata dalla P.A. con provvedimento addirittura successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 846/96; c) sulle pretese risarcitorie azionate. I limiti oggettivi (per causa petendi e petitum) del giudicato formatosi sulla sentenza n. 846/96, quindi, non consentono di affermare che essa possa avere nel presente giudizio l'efficacia preclusiva ravvisata dal primo giudice, sicchè correttamente la sentenza qui impugnata ha escluso detta autorità di giudicato. La doglianza della ricorrente, secondo cui la Corte di Catanzaro M. avrebbe omesso di motivare in ordine alla anteriorità delle presunte inadempienze dell'impresa rispetto al passaggio in giudicato della sentenza (n. 846/96), non è fondata. La ricorrente, infatti, sostiene che la Corte di merito, prima di negare l'autorità di giudicato a tale sentenza, avrebbe dovuto accertare se i fatti posti a base della rescissione in danno fossero o meno deducibili nel precedente giudizio. La decisione impugnata, però, ha rilevato che la detta sentenza "prospetta un unico profilo di inadempimento a carico del Comune di Campana e non contiene alcun accertamento specifico in ordine alle inadempienze dell'appaltatore, quali indicate nella delibera di rescissione" (pag. 21 16); ed ha soggiunto che “le ragioni poste alla base della deliberazione di rescissione del contratto non possono ritenersi inerenti all'oggetto del primo giudizio, costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza 0 meno del diritto alla corresponsionedell'appaltatore anticipazione della richiesta" (pag. 18-19). L'accertamento che le ragioni della rescissione erano estranee al primo giudizio va al di là del profilo puramente cronologico, perché esclude in radice che l'ente territoriale fosse tenuto a dedurre in quel processo ogni inadempimento dell'impresa. La Corte territoriale, dunque, ha dato conto del convincimento espresso;
e la valutazione che lo sorregge, risolvendosi in un т apprezzamento dei fatti, non è censurabile in questa sede. Né, peraltro, la ricorrente ha addotto elementi idonei a far ritenere che i fatti posti a base del provvedimento di rescissione dovessero essere addotti nel precedente processo (i cui limiti, anche cronologici, sono stati sopra evidenziati), nell'ambito di un rapporto di durata protrattosi fino al novembre 1996. Infine la doglianza, secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di motivare, “con un travisamento del fatto che si risolve in vizio di motivazione", attribuendo alla sentenza del Tribunale di Rossano n. 1/99 di aver ritenuto coperta da giudicato anche la risoluzione del contratto, è inammissibile. 22 Infatti la sentenza impugnata non ha emesso alcuna pronunzia a carattere decisorio in ordine alla risoluzione dell'appalto, avendo riformato la pronuncia di primo grado "nella parte in cui attribuisce alla sentenza n. 846/96 del Tribunale di Rossano autorità di giudicato esterno rispetto al presente giudizio", 109T129,11 disponendo poi consulenza tecnica (come da separata ordinanza) "allo scopo di acquisire elementi utili per la valutazione, nei limiti 4567 6197 segnati dal presente giudizio di appello, della fondatezza delle TOT.191,08 pretese fatte valere dalle parti". I rilievi sulla risoluzione, sull'importanza dell'inadempimento, sulla necessità di una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, non sono diretti a statuire sulla risoluzione e sulla sua imputabilità (ed una statuizione al riguardo, invero, non c'è), ma costituiscono 3 momenti del tessuto argomentativo diretto ad escludere il presunto · giudicato, ravvisato invece dal primo giudice. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 2 0 Così deciso in Roma, il 24 settembre 2001, nella camera di 0 consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il presidente est. est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Cavite IL CANCELLIERE Andrea Blanch Deposi celleria jl 02 TECA ROLLIERE